ania
22-12-2007, 16:32
http://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/cronaca/fecondazione-sentenza/fecondazione-sentenza/fecondazione-sentenza.html
Firenze, sentenza accoglie il ricorso di una donna affetta da una rara malattia
"Lecito anche rifiutare i tre impianti se la salute è in pericolo"
Il giudice: sì ai test sugli embrioni
E' possibile la diagnosi preventiva
di MARINA CAVALLIERI
ROMA - Arriva da Firenze l'ordinanza, con valore di sentenza, che scardina la legge sulla fecondazione assistita.
Il giudice ha accolto il ricorso di una coppia e ha stabilito che le linee guida che vietano la diagnosi preimpianto degli embrioni sono inapplicabili perché contro la legge stessa e contro la Costituzione.
È possibile quindi la diagnosi preventiva se c'è il rischio di trasmettere una grave malattia genetica, è lecito rifiutare il numero obbligatorio di tre embrioni se una gravidanza gemellare può compromettere la salute della donna.
Torna ancora nelle aule giudiziarie la battaglia sulla procreazione assistita, e dopo il caso del tribunale di Cagliari arriva un altro giudice a dare ragione alle coppie che lottano per cambiare le norme.
Questa volta a sollevare la questione è stata una coppia trentenne di Milano, lei è portatrice di una grave malattia, la esostosi, malattia genetica che porta all'accrescimento esagerato della cartilagine delle ossa: c'è una percentuale molto elevata che venga trasmessa al figlio, esiste la possibilità che sia mortale.
La coppia si rivolge al centro Demetra di Firenze e chiede di poter fare la diagnosi preimpianto, inoltre chiede che la fivet sia adeguata allo stato di salute della donna che non può rischiare una gravidanza gemellare.
Il centro risponde che tutto questo la legge non lo consente.
"La coppia deve per forza sottoporsi alla roulette russa con il rischio di avere gli embrioni malati", racconta l'avvocato Gianni Baldini che ha curato il ricorso.
"Così i coniugi si rivolgono al sito www. madreprovetta. org per chiedere una consulenza e iniziamo un'azione legale".
Alla base del ricorso, spiega l'avvocato, ci sono diverse considerazioni.
"C'è il fatto che la legge 40 non stabilisce espressamente il divieto di diagnosi preimpianto, sono le linee guida a stabilirlo dicendo che le indagini preventive non possono essere di natura genetica ma solo osservazionale cioè morfologica".
Questo divieto incide su un diritto soggettivo assoluto, dice l'avvocato Baldini, qual è quello dell'autodeterminazione, incide sul diritto alla procreazione cosciente e responsabile, al consenso informato.
"Il giudice Isabella Mariani accoglie il ricorso, "dicendo che è fondata l'illegittimità delle linee guida che espressamente disapplica, un provvedimento con efficacia vincolante per altri giudizi e per il Tar".
Il giudice inoltre prende altre due iniziative contrarie alla legge.
"Condanna il centro ad eseguire la diagnosi e stabilisce la crioconservazione degli embrioni malati, che la legge vieta, e dice che il medico deve seguire le regole della migliore scienza ed esperienza con specifico riguardo alla salute della donna.
Questo è un altro colpo al cuore della legge 40, perché ristabilisce l'ordine gerarchico previsto dalla Costituzione e dalla legge 194 che antepone la salute della donna a quella del nascituro".
L'ordinanza non è revocabile, vale quanto una sentenza, se il centro Demetra non ricorre in appello diventa definitiva.
È la seconda sentenza a favore della diagnosi preimpianto nel caso di malattie genetiche, a settembre il tribunale di Cagliari aveva dato ragione ad una donna portatrice di talassemia.
"Da quando è andata in vigore la legge arrivano molte richieste di sostegno legale, è aumentato il contenzioso giudiziario, la legge 40 è avvertita contro il bene della coppia", dice Monica Soldano, presidente dell'associazione "Madreprovetta", "la legge viene sempre più percepita come ostile a un progetto genitoriale".
(22 dicembre 2007)
http://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/cronaca/fecondazione-sentenza/giudice-fecondazione/giudice-fecondazione.html
IL CASO
Fecondazione, il giudice dà ragione alle donne
di MIRIAM MAFAI
Adesso, dopo le due sentenze del Tribunale di Cagliari e di quello di Firenze, la parola passa al ministro della Salute, Livia Turco che dovrà sbrogliare la complicata matassa della norma più assurda contenuta nella nostra legge sulla fecondazione assistita.
La norma impedisce infatti quella diagnosi preimpianto considerata del tutto normale fino al febbraio del 2004.
Che da quel giorno, data di approvazione della legge, è stata sempre richiesta e messa in atto non per selezionare il colore degli occhi del nascituro (come qualcuno polemicamente sostiene) ma per impedire la trasmissione al figlio di gravi malattie da parte di una coppia di genitori che ne sia affetta.
La norma è stata giustamente definita "feroce" perché, quando applicata, obbligherebbe la madre a subire l'impianto di tutti gli embrioni prodotti, fatta salva la possibilità di ricorrere poi all'aborto una volta accertati nel feto rischi di malformazione o malattie genetiche.
Una donna sarda, talassemica, ha rifiutato qualche mese fa di subire questa violenza. Ha fatto ricorso al Tribunale di Cagliari che le ha dato ragione affermando che l'embrione, sottoposto alla diagnosi genetica poteva essere impiantato solo nel caso si fosse rivelato sano, evitando in questo caso il doloroso ricorso all'aborto.
Ieri una analoga sentenza, del Tribunale di Firenze, ha sostenuto, con altrettanta nettezza, lo stesso principio, facendo riferimento non solo a una precedente sentenza della nostra Corte Costituzionale, ma anche alla Convenzione di Oviedo che consente i test prenatali, purché non abbiano finalità eugenetica.
Il Centro medico cui la madre, affetta da una grave e rara malattia genetica si era rivolta, dovrà dunque provvedere all'impianto solo quando avrà verificato le buone condizioni dell'embrione.
Le precedenti "linee guida" , emesse nel luglio 2004 sotto la gestione del ministro Sirchia, che mettevano fuori legge l'indagine genetica reimpianto vanno dunque disapplicate, afferma l'ordinanza del Tribunale di Firenze.
Le nuove "linee guida" la cui responsabilità spetta al ministro della Salute dovranno, inevitabilmente, tener conto di queste sentenze della magistratura che tutelano il diritto della madre e insieme il diritto alla salute del nascituro.
Ancora una volta, come nel controverso caso del testamento biologico in discussione al Senato, siamo di fronte ad uno di quei problemi che si è convenuto chiamare "eticamente sensibili".
Un problema cioè che divide le coscienze e rischia di vedere schierati e contrapposti, da una parte i laici e dall'altra la Chiesa Cattolica contraria ad ogni intervento sull'embrione.
L'inizio della vita e la sua conclusione non sono più affidati, come è accaduto per tutta la storia dell'umanità, alla natura (o a una volontà superiore).
La nascita e la morte sono eventi sui quali ormai incide in modo decisivo la medicina, la scienza, la volontà dell'uomo, della sua capacità di scegliere.
E' una condizione del tutto nuova, aperta a prospettive affascinanti ma anche, per alcuni versi inquietanti.
Mai prima d'ora una donna ha potuto decidere se e come divenire madre, mai prima d'ora una donna ha potuto - grazie ai progressi della medicina - mettere il nascituro al riparo da gravi malattie ereditarie.
Il legislatore non può, in questi casi così delicati, imporre una scelta che, anche se confortata dalla maggioranza non consente la convivenza di valori diversi.
Vale la pena a questo proposito di citare un liberale come Dworkin che scriveva: "L'istituzione dei diritti è cruciale perché rappresenta la promessa della maggioranza alla minoranza che la sua dignità ed eguaglianza saranno rispettatele".
La laicità, che ci è cara, consiste proprio in questo: nella capacità di allargare l'area dei diritti di ognuno di noi senza imporne l'adozione a nessuno.
E' la scelta che venne fatta in occasione del voto sul divorzio e sull'aborto.
E' la scelta che, speriamo, verrà adottata in occasione della elaborazione delle nuove linee guida per l'applicazione della legge sulla fecondazione assistita.
(22 dicembre 2007)
http://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/cronaca/fecondazione-sentenza/replica-demetra/replica-demetra.html
Il caso della coppia di Milano che aveva chiesto la diagnosi preimpianto
Un giudice di Firenze ha dato loro ragione.
La replica dell'istituto toscano
Embrioni: "Scardinata la legge"
Soddisfatto anche il Centro Demetra
"Il rifiuto di svolgere test sugli embrioni è avvenuto a norma di legge"
Mentre l'avvocato dell'associazione "Madre provetta" sottolinea il valore della sentenza
FIRENZE - "Il rifiuto di svolgere test sugli embrioni è avvenuto a norma di legge. Non si poteva decidere diversamente", osserva l'avvocato Cristina Baldi, spiegando perché il Centro Demetra si era espresso negativamente sulla richiesta di una coppia milanese, che avrebbe voluto effettuare la diagnosi preimpianto sugli embrioni fecondati.
Diritto di cui invece è titolare, secondo quanto ha stabilito un'ordinanza di un giudice di Firenze.
L'avvocato Baldi sottolinea però come "la decisione del giudice sia stata estremamente coraggiosa aprendo spiragli significativi per una revisione della legge".
Infatti l'ordinanza viene accolta con soddisfazione non soltanto dalla coppia interessata, ma anche dallo stesso Centro Demetra: "Questa decisione - sostengono Claudia Livi ed Elisabetta Chelo,
responsabili del Centro - apre nuove prospettive per un recupero di una autonomia decisionale del medico che, sino a qui è stato sostanzialmente costretto dalla legge ad una scelta terapeutica obbligata.
Come si legge nel dispositivo, l'operatore è tenuto ad operare 'secondo le migliori regole della scienza in relazione alla salute della madre' come d'altra parte previste dallo stesso codice deontologico medico".
La coppia aveva chiesto la diagnosi preimpianto dal momento che la donna è portatrice di una grave malattia, la esostosi, malattia genetica che porta all'accrescimento esagerato della cartilagine delle ossa: c'è una percentuale molto elevata che venga trasmessa al figlio, esiste la possibilità che sia mortale.
"La decisione scardina la legge sulla fecondazione assistita", ha detto, riferendosi alla sentenza di Firenze, l'avvocato Gianni Baldini, docente di biodiritto all'università di Firenze e legale dell'associazione "Madre provetta".
"Questa malattia - ha spiegato Baldini - ha una trasmissibilità superiore al 50%, ecco perché la coppia ha chiesto il test sugli embrioni".
Grande apprezzamento esprime anche Monica Soldano, presidente dell'associazione Madre Provetta che da anni si batte "per modificare nell'interesse dei pazienti una legge brutta e crudele, causa di un esodo dal nostro Paese di tante coppie (secondo l'Istat circa il 20% delle giovani coppie manifesta problemi procreativi) che vanno a cercare soluzione all'estero".
Donatella Poretti, parlamentare radicale della Rosa nel Pugno e segretaria della Commissione Affari Sociali, ricorda che "mancano "9 giorni alla scadenza delle famigerate linee guida.
La capogruppo dei Verdi in commissione Giustizia alla Camera, Paola Balducci, osserva che "la sentenza di Firenze, che, di fatto, aggiorna le linee guida che ad oggi vietano la diagnosi preimpianto degli embrioni, è un provvedimento da accogliere con favore".
Anche il professor Severino Antinori plaude alla sentenza: "Mi pare una sentenza assolutamente importante che fa chiarezza e dice che questa legge 40 viola i diritti umani, i diritti alla salute e alla procreazione.
Credo che debba indurre finalmente il ministro alla Salute Livia Turco a fare un cambiamento alle linee guida, a fare qualcosa di sinistra".
Padre Roberto Colombo, docente dell'Università Cattolica di Milano e direttore del Laboratorio di biologia molecolare genetica umana dello stesso ateneo, ritiene invece che "la genetica preimpianto aprirebbe la strada a una concezione eugenetica della procreazione geneticamente assistita".
(22 dicembre 2007)
http://www.corriere.it/cronache/07_dicembre_22/test_embrioni_b9a89a10-b082-11dc-bb54-0003ba99c53b.shtml
fecondazione assistita, ordinanza di un tribunale di firenze
Un giudice dice sì ai test sugli embrioni
Se si rischia la trasmissione di gravi malattie genetiche è lecito eseguire test prima dell'impianto
FIRENZE - È lecito eseguire i test sugli embrioni da impiantare in una fecondazione assistita se c'è il rischio di trasmettere una grave malattia genetica. Lo ha deciso un giudice di Firenze con una ordinanza, che ha valore di sentenza.
MALATTIE GENETICHE - Una coppia aveva presentato ricorso contro la decisione del Centro Demetra che, seguendo la legge, non aveva accettato di fare i test sugli embrioni. «La decisione scardina la legge sulla fecondazione assistita», ha detto l'avvocato Gianni Baldini, docente di biodiritto all'università di Firenze e legale dell' associazione «Madre provetta». Protagonista del ricorso che ha portato a questa ordinanza è una coppia di trentenni milanesi. Lei è portatrice di una grave malattia, la esostosi, che genera la crescita smisurata della cartilagine delle ossa. «Questa malattia - ha spiegato Baldini - ha una trasmissibilità superiore al 50%, ecco perché la coppia ha chiesto il test sugli embrioni». Il giudice ha stabilito anche che è lecito rifiutare il numero obbligatorio di tre embrioni se una gravidanza gemellare può mettere a rischio la salute della madre. «L'ordinanza non è revocabile - ha detto l' avvocato Baldini - quindi se il Centro Demetra non farà ricorso in appello diventerà esecutiva».
LA VICENDA - «Il rifiuto di svolgere test sugli embrioni è avvenuto a norma di legge. Non si poteva decidere diversamente». Così l' avvocato Cristina Baldi spiega perché il Centro Demetra si era espresso negativamente sulla richiesta della coppia milanese. «In base alle più diffuse interpretazione di legge - ha detto Baldi - non era possibile dire sì a quella domanda». Il legale ha sottolineato che la decisione del giudice è stata «estremamente coraggiosa» aprendo «spiragli significativi per una revisione della legge». Anche Claudia Livi ed Elisabetta Chelo, responsabili del Centro Demetra «sconfitto» hanno accolto con soddisfazione l'ordinanza del giudice fiorentino. «Questa decisione - hanno detto - apre nuove prospettive per un recupero di una autonomia decisionale del medico che, sino a qui è stato sostanzialmente costretto dalla legge a una scelta terapeutica obbligata. Come si legge nel dispositivo, l'operatore è tenuto ad operare "secondo le migliori regole della scienza in relazione alla salute della madre" come d'altra parte previste dallo stesso codice deontologico medico».
MADRE PROVETTA - Grande apprezzamento ha espresso anche Monica Soldano, presidente dell' associazione Madre Provetta che da anni si batte «per modificare nell'interesse dei pazienti una legge brutta e crudele, causa di un esodo dal nostro Paese di tante coppie (secondo l'Istat circa il 20% delle giovani coppie manifesta problemi procreativi) che vanno a cercare soluzione all'estero».
22 dicembre 2007
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/scienza/grubrica.asp?ID_blog=38&ID_articolo=496&ID_sezione=243&sezione=News
Sì di un giudice ai test su embrioni
Fecondazione assistita, ordinanza di un tribunale di Firenze: se si rischia la trasmissione di gravi malattie genetiche è lecito eseguire esami prima dell'impianto
FIRENZE
E' possibile la diagnosi preimpianto se c’è il rischio di trasmettere una grave malattia genetica ed è lecito rifiutare il numero obbligatorio di tre embrioni se una gravidanza gemellare può compromettere la salute della donna. Lo ha deciso un giudice di Firenze che ha accolto il ricorso di una coppia stabilendo che le linee guida che vietano la diagnosi preimpianto degli embrioni sono inapplicabili perchè contro la legge stessa e contro la Costituzione.
Un’ordinanza, con valore di sentenza, «che scardina la legge sulla fecondazione assistita», scrive il quotidiano diretto da Ezio Mauro, che ricorda anche il recente caso analogo del tribunale di Cagliari. A sollevare la questione è stata una coppia trentenne di Milano, lei è portatrice di una grave malattia genetica, la esostosi, che porta all’accrescimento esagerato della cartilagine delle ossa: c’è una percentuale molto elevata che venga trasmessa al figlio, esiste la possibilità che sia mortale.
La coppia si è rivolta al centro Demetra di Firenze chiedendo di poter fare la diagnosi preimpianto, e che la fivet sia adeguata allo stato di salute della donna che non può rischiare una gravidanza gemellare. Il centro ha risposto però che tutto questo la legge non lo consente. «La coppia deve per forza sottoporsi alla roulette russa con il rischio di avere gli embrioni malati - racconta l’avvocato Gianni Baldini che ha curato il ricorso - Così i coniugi si rivolgono al sito www. madreprovetta. org per chiedere una consulenza e iniziamo un’azione legale».
Alla base del ricorso, spiega l’avvocato, ci sono diverse considerazioni. «C’è il fatto che la legge 40 non stabilisce espressamente il divieto di diagnosi preimpianto, sono le linee guida a stabilirlo dicendo che le indagini preventive non possono essere di natura genetica ma solo osservazionale cioè morfologica». Questo divieto incide su un diritto soggettivo assoluto, dice l’avvocato Baldini, qual è quello dell’autodeterminazione, incide sul diritto alla procreazione cosciente e responsabile, al consenso informato.
Il giudice Isabella Mariani ha accolto il ricorso, spiega il legale, «dicendo che è fondata l’illegittimità delle linee guida che espressamente disapplica, un provvedimento con efficacia vincolante per altri giudizi e per il Tar». Il giudice inoltre ha condannato «il centro ad eseguire la diagnosi e ha stabilito la crioconservazione degli embrioni malati, che la legge vieta, dicendo che il medico deve seguire le regole della migliore scienza ed esperienza con specifico riguardo alla salute della donna. Questo è un altro colpo al cuore della legge 40, perchè ristabilisce l’ordine gerarchico previsto dalla Costituzione e dalla legge 194 che antepone la salute della donna a quella del nascituro».
L’ordinanza non è revocabile, vale quanto una sentenza, se il centro Demetra non ricorre in appello diventa definitiva. È la seconda sentenza a favore della diagnosi preimpianto nel caso di malattie genetiche: a settembre il tribunale di Cagliari aveva dato ragione ad una donna portatrice di talassemia. «Da quando è andata in vigore la legge arrivano molte richieste di sostegno legale, è aumentato il contenzioso giudiziario, la legge 40 è avvertita contro il bene della coppia», dice Monica Soldano, presidente dell’associazione «Madreprovetta», «la legge viene sempre più percepita come ostile a un progetto genitoriale».
22 novembre 2007
Link alla Legge 40/2004
Legge 19 febbraio 2004, n. 40
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004
http://www.parlamento.it/leggi/04040l.htm
http://www.corriere.it/cronache/07_dicembre_22/Legge40_scheda_e67e1228-b086-11dc-bb54-0003ba99c53b.shtml
La scheda
Procreazione, i contenuti della legge 40
Fecondazione assistita vietata fuori dalla coppia e consentita solo per risolvere problemi di sterilità
ROMA - Divieto della fecondazione artificiale eterologa, cioè al di fuori della coppia, e della sperimentazione e clonazione degli embrioni; le tecniche di fecondazione assistita, inoltre, sono consentite solo per risolvere problemi di sterilità o infertilità e se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci. Sono alcuni punti della legge sulla procreazione medicalmente assistita, entrata in vigore il 10 marzo 2004. Queste, in sintesi, le norme previste dalla legge, approvata definitivamente dalla Camera il 10 febbraio dello stesso anno.
ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA
E' consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci; sterilità e infertilità devono essere documentate e certificate dal medico.
NO ALL'ETEROLOGA
Il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia.
CHI POTRÀ RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE
Saranno le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, ai single, alle mamme-nonne e alla fecondazione post mortem.
TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO
La legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nascono dall'applicazione di queste tecniche sono figli legittimi della coppia o acquisiscono lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.
CONSENSO INFORMATO
La coppia deve essere accuratamente e costantemente informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione. Una volta che l' ovulo è fecondato deve essere impiantato entro sette giorni e non è possibile alcun ripensamento.
EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE
Sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull' embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. È vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.
PRODUZIONE EMBRIONI
E' possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario a un unico e contemporaneo impianto.
ADOTTABILITÀ DEGLI EMBRIONI
E' prevista l' adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l' impianto da almeno tre anni.
CRIOCONSERVAZIONE
E' consentita solo quando il trasferimento nell' utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
22 dicembre 2007
"Oltre i nostri confini" :
http://www.molecularlab.it/fecondazione_assistita/legge_40/legislazione_estera.asp
Ania
Firenze, sentenza accoglie il ricorso di una donna affetta da una rara malattia
"Lecito anche rifiutare i tre impianti se la salute è in pericolo"
Il giudice: sì ai test sugli embrioni
E' possibile la diagnosi preventiva
di MARINA CAVALLIERI
ROMA - Arriva da Firenze l'ordinanza, con valore di sentenza, che scardina la legge sulla fecondazione assistita.
Il giudice ha accolto il ricorso di una coppia e ha stabilito che le linee guida che vietano la diagnosi preimpianto degli embrioni sono inapplicabili perché contro la legge stessa e contro la Costituzione.
È possibile quindi la diagnosi preventiva se c'è il rischio di trasmettere una grave malattia genetica, è lecito rifiutare il numero obbligatorio di tre embrioni se una gravidanza gemellare può compromettere la salute della donna.
Torna ancora nelle aule giudiziarie la battaglia sulla procreazione assistita, e dopo il caso del tribunale di Cagliari arriva un altro giudice a dare ragione alle coppie che lottano per cambiare le norme.
Questa volta a sollevare la questione è stata una coppia trentenne di Milano, lei è portatrice di una grave malattia, la esostosi, malattia genetica che porta all'accrescimento esagerato della cartilagine delle ossa: c'è una percentuale molto elevata che venga trasmessa al figlio, esiste la possibilità che sia mortale.
La coppia si rivolge al centro Demetra di Firenze e chiede di poter fare la diagnosi preimpianto, inoltre chiede che la fivet sia adeguata allo stato di salute della donna che non può rischiare una gravidanza gemellare.
Il centro risponde che tutto questo la legge non lo consente.
"La coppia deve per forza sottoporsi alla roulette russa con il rischio di avere gli embrioni malati", racconta l'avvocato Gianni Baldini che ha curato il ricorso.
"Così i coniugi si rivolgono al sito www. madreprovetta. org per chiedere una consulenza e iniziamo un'azione legale".
Alla base del ricorso, spiega l'avvocato, ci sono diverse considerazioni.
"C'è il fatto che la legge 40 non stabilisce espressamente il divieto di diagnosi preimpianto, sono le linee guida a stabilirlo dicendo che le indagini preventive non possono essere di natura genetica ma solo osservazionale cioè morfologica".
Questo divieto incide su un diritto soggettivo assoluto, dice l'avvocato Baldini, qual è quello dell'autodeterminazione, incide sul diritto alla procreazione cosciente e responsabile, al consenso informato.
"Il giudice Isabella Mariani accoglie il ricorso, "dicendo che è fondata l'illegittimità delle linee guida che espressamente disapplica, un provvedimento con efficacia vincolante per altri giudizi e per il Tar".
Il giudice inoltre prende altre due iniziative contrarie alla legge.
"Condanna il centro ad eseguire la diagnosi e stabilisce la crioconservazione degli embrioni malati, che la legge vieta, e dice che il medico deve seguire le regole della migliore scienza ed esperienza con specifico riguardo alla salute della donna.
Questo è un altro colpo al cuore della legge 40, perché ristabilisce l'ordine gerarchico previsto dalla Costituzione e dalla legge 194 che antepone la salute della donna a quella del nascituro".
L'ordinanza non è revocabile, vale quanto una sentenza, se il centro Demetra non ricorre in appello diventa definitiva.
È la seconda sentenza a favore della diagnosi preimpianto nel caso di malattie genetiche, a settembre il tribunale di Cagliari aveva dato ragione ad una donna portatrice di talassemia.
"Da quando è andata in vigore la legge arrivano molte richieste di sostegno legale, è aumentato il contenzioso giudiziario, la legge 40 è avvertita contro il bene della coppia", dice Monica Soldano, presidente dell'associazione "Madreprovetta", "la legge viene sempre più percepita come ostile a un progetto genitoriale".
(22 dicembre 2007)
http://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/cronaca/fecondazione-sentenza/giudice-fecondazione/giudice-fecondazione.html
IL CASO
Fecondazione, il giudice dà ragione alle donne
di MIRIAM MAFAI
Adesso, dopo le due sentenze del Tribunale di Cagliari e di quello di Firenze, la parola passa al ministro della Salute, Livia Turco che dovrà sbrogliare la complicata matassa della norma più assurda contenuta nella nostra legge sulla fecondazione assistita.
La norma impedisce infatti quella diagnosi preimpianto considerata del tutto normale fino al febbraio del 2004.
Che da quel giorno, data di approvazione della legge, è stata sempre richiesta e messa in atto non per selezionare il colore degli occhi del nascituro (come qualcuno polemicamente sostiene) ma per impedire la trasmissione al figlio di gravi malattie da parte di una coppia di genitori che ne sia affetta.
La norma è stata giustamente definita "feroce" perché, quando applicata, obbligherebbe la madre a subire l'impianto di tutti gli embrioni prodotti, fatta salva la possibilità di ricorrere poi all'aborto una volta accertati nel feto rischi di malformazione o malattie genetiche.
Una donna sarda, talassemica, ha rifiutato qualche mese fa di subire questa violenza. Ha fatto ricorso al Tribunale di Cagliari che le ha dato ragione affermando che l'embrione, sottoposto alla diagnosi genetica poteva essere impiantato solo nel caso si fosse rivelato sano, evitando in questo caso il doloroso ricorso all'aborto.
Ieri una analoga sentenza, del Tribunale di Firenze, ha sostenuto, con altrettanta nettezza, lo stesso principio, facendo riferimento non solo a una precedente sentenza della nostra Corte Costituzionale, ma anche alla Convenzione di Oviedo che consente i test prenatali, purché non abbiano finalità eugenetica.
Il Centro medico cui la madre, affetta da una grave e rara malattia genetica si era rivolta, dovrà dunque provvedere all'impianto solo quando avrà verificato le buone condizioni dell'embrione.
Le precedenti "linee guida" , emesse nel luglio 2004 sotto la gestione del ministro Sirchia, che mettevano fuori legge l'indagine genetica reimpianto vanno dunque disapplicate, afferma l'ordinanza del Tribunale di Firenze.
Le nuove "linee guida" la cui responsabilità spetta al ministro della Salute dovranno, inevitabilmente, tener conto di queste sentenze della magistratura che tutelano il diritto della madre e insieme il diritto alla salute del nascituro.
Ancora una volta, come nel controverso caso del testamento biologico in discussione al Senato, siamo di fronte ad uno di quei problemi che si è convenuto chiamare "eticamente sensibili".
Un problema cioè che divide le coscienze e rischia di vedere schierati e contrapposti, da una parte i laici e dall'altra la Chiesa Cattolica contraria ad ogni intervento sull'embrione.
L'inizio della vita e la sua conclusione non sono più affidati, come è accaduto per tutta la storia dell'umanità, alla natura (o a una volontà superiore).
La nascita e la morte sono eventi sui quali ormai incide in modo decisivo la medicina, la scienza, la volontà dell'uomo, della sua capacità di scegliere.
E' una condizione del tutto nuova, aperta a prospettive affascinanti ma anche, per alcuni versi inquietanti.
Mai prima d'ora una donna ha potuto decidere se e come divenire madre, mai prima d'ora una donna ha potuto - grazie ai progressi della medicina - mettere il nascituro al riparo da gravi malattie ereditarie.
Il legislatore non può, in questi casi così delicati, imporre una scelta che, anche se confortata dalla maggioranza non consente la convivenza di valori diversi.
Vale la pena a questo proposito di citare un liberale come Dworkin che scriveva: "L'istituzione dei diritti è cruciale perché rappresenta la promessa della maggioranza alla minoranza che la sua dignità ed eguaglianza saranno rispettatele".
La laicità, che ci è cara, consiste proprio in questo: nella capacità di allargare l'area dei diritti di ognuno di noi senza imporne l'adozione a nessuno.
E' la scelta che venne fatta in occasione del voto sul divorzio e sull'aborto.
E' la scelta che, speriamo, verrà adottata in occasione della elaborazione delle nuove linee guida per l'applicazione della legge sulla fecondazione assistita.
(22 dicembre 2007)
http://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/cronaca/fecondazione-sentenza/replica-demetra/replica-demetra.html
Il caso della coppia di Milano che aveva chiesto la diagnosi preimpianto
Un giudice di Firenze ha dato loro ragione.
La replica dell'istituto toscano
Embrioni: "Scardinata la legge"
Soddisfatto anche il Centro Demetra
"Il rifiuto di svolgere test sugli embrioni è avvenuto a norma di legge"
Mentre l'avvocato dell'associazione "Madre provetta" sottolinea il valore della sentenza
FIRENZE - "Il rifiuto di svolgere test sugli embrioni è avvenuto a norma di legge. Non si poteva decidere diversamente", osserva l'avvocato Cristina Baldi, spiegando perché il Centro Demetra si era espresso negativamente sulla richiesta di una coppia milanese, che avrebbe voluto effettuare la diagnosi preimpianto sugli embrioni fecondati.
Diritto di cui invece è titolare, secondo quanto ha stabilito un'ordinanza di un giudice di Firenze.
L'avvocato Baldi sottolinea però come "la decisione del giudice sia stata estremamente coraggiosa aprendo spiragli significativi per una revisione della legge".
Infatti l'ordinanza viene accolta con soddisfazione non soltanto dalla coppia interessata, ma anche dallo stesso Centro Demetra: "Questa decisione - sostengono Claudia Livi ed Elisabetta Chelo,
responsabili del Centro - apre nuove prospettive per un recupero di una autonomia decisionale del medico che, sino a qui è stato sostanzialmente costretto dalla legge ad una scelta terapeutica obbligata.
Come si legge nel dispositivo, l'operatore è tenuto ad operare 'secondo le migliori regole della scienza in relazione alla salute della madre' come d'altra parte previste dallo stesso codice deontologico medico".
La coppia aveva chiesto la diagnosi preimpianto dal momento che la donna è portatrice di una grave malattia, la esostosi, malattia genetica che porta all'accrescimento esagerato della cartilagine delle ossa: c'è una percentuale molto elevata che venga trasmessa al figlio, esiste la possibilità che sia mortale.
"La decisione scardina la legge sulla fecondazione assistita", ha detto, riferendosi alla sentenza di Firenze, l'avvocato Gianni Baldini, docente di biodiritto all'università di Firenze e legale dell'associazione "Madre provetta".
"Questa malattia - ha spiegato Baldini - ha una trasmissibilità superiore al 50%, ecco perché la coppia ha chiesto il test sugli embrioni".
Grande apprezzamento esprime anche Monica Soldano, presidente dell'associazione Madre Provetta che da anni si batte "per modificare nell'interesse dei pazienti una legge brutta e crudele, causa di un esodo dal nostro Paese di tante coppie (secondo l'Istat circa il 20% delle giovani coppie manifesta problemi procreativi) che vanno a cercare soluzione all'estero".
Donatella Poretti, parlamentare radicale della Rosa nel Pugno e segretaria della Commissione Affari Sociali, ricorda che "mancano "9 giorni alla scadenza delle famigerate linee guida.
La capogruppo dei Verdi in commissione Giustizia alla Camera, Paola Balducci, osserva che "la sentenza di Firenze, che, di fatto, aggiorna le linee guida che ad oggi vietano la diagnosi preimpianto degli embrioni, è un provvedimento da accogliere con favore".
Anche il professor Severino Antinori plaude alla sentenza: "Mi pare una sentenza assolutamente importante che fa chiarezza e dice che questa legge 40 viola i diritti umani, i diritti alla salute e alla procreazione.
Credo che debba indurre finalmente il ministro alla Salute Livia Turco a fare un cambiamento alle linee guida, a fare qualcosa di sinistra".
Padre Roberto Colombo, docente dell'Università Cattolica di Milano e direttore del Laboratorio di biologia molecolare genetica umana dello stesso ateneo, ritiene invece che "la genetica preimpianto aprirebbe la strada a una concezione eugenetica della procreazione geneticamente assistita".
(22 dicembre 2007)
http://www.corriere.it/cronache/07_dicembre_22/test_embrioni_b9a89a10-b082-11dc-bb54-0003ba99c53b.shtml
fecondazione assistita, ordinanza di un tribunale di firenze
Un giudice dice sì ai test sugli embrioni
Se si rischia la trasmissione di gravi malattie genetiche è lecito eseguire test prima dell'impianto
FIRENZE - È lecito eseguire i test sugli embrioni da impiantare in una fecondazione assistita se c'è il rischio di trasmettere una grave malattia genetica. Lo ha deciso un giudice di Firenze con una ordinanza, che ha valore di sentenza.
MALATTIE GENETICHE - Una coppia aveva presentato ricorso contro la decisione del Centro Demetra che, seguendo la legge, non aveva accettato di fare i test sugli embrioni. «La decisione scardina la legge sulla fecondazione assistita», ha detto l'avvocato Gianni Baldini, docente di biodiritto all'università di Firenze e legale dell' associazione «Madre provetta». Protagonista del ricorso che ha portato a questa ordinanza è una coppia di trentenni milanesi. Lei è portatrice di una grave malattia, la esostosi, che genera la crescita smisurata della cartilagine delle ossa. «Questa malattia - ha spiegato Baldini - ha una trasmissibilità superiore al 50%, ecco perché la coppia ha chiesto il test sugli embrioni». Il giudice ha stabilito anche che è lecito rifiutare il numero obbligatorio di tre embrioni se una gravidanza gemellare può mettere a rischio la salute della madre. «L'ordinanza non è revocabile - ha detto l' avvocato Baldini - quindi se il Centro Demetra non farà ricorso in appello diventerà esecutiva».
LA VICENDA - «Il rifiuto di svolgere test sugli embrioni è avvenuto a norma di legge. Non si poteva decidere diversamente». Così l' avvocato Cristina Baldi spiega perché il Centro Demetra si era espresso negativamente sulla richiesta della coppia milanese. «In base alle più diffuse interpretazione di legge - ha detto Baldi - non era possibile dire sì a quella domanda». Il legale ha sottolineato che la decisione del giudice è stata «estremamente coraggiosa» aprendo «spiragli significativi per una revisione della legge». Anche Claudia Livi ed Elisabetta Chelo, responsabili del Centro Demetra «sconfitto» hanno accolto con soddisfazione l'ordinanza del giudice fiorentino. «Questa decisione - hanno detto - apre nuove prospettive per un recupero di una autonomia decisionale del medico che, sino a qui è stato sostanzialmente costretto dalla legge a una scelta terapeutica obbligata. Come si legge nel dispositivo, l'operatore è tenuto ad operare "secondo le migliori regole della scienza in relazione alla salute della madre" come d'altra parte previste dallo stesso codice deontologico medico».
MADRE PROVETTA - Grande apprezzamento ha espresso anche Monica Soldano, presidente dell' associazione Madre Provetta che da anni si batte «per modificare nell'interesse dei pazienti una legge brutta e crudele, causa di un esodo dal nostro Paese di tante coppie (secondo l'Istat circa il 20% delle giovani coppie manifesta problemi procreativi) che vanno a cercare soluzione all'estero».
22 dicembre 2007
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/scienza/grubrica.asp?ID_blog=38&ID_articolo=496&ID_sezione=243&sezione=News
Sì di un giudice ai test su embrioni
Fecondazione assistita, ordinanza di un tribunale di Firenze: se si rischia la trasmissione di gravi malattie genetiche è lecito eseguire esami prima dell'impianto
FIRENZE
E' possibile la diagnosi preimpianto se c’è il rischio di trasmettere una grave malattia genetica ed è lecito rifiutare il numero obbligatorio di tre embrioni se una gravidanza gemellare può compromettere la salute della donna. Lo ha deciso un giudice di Firenze che ha accolto il ricorso di una coppia stabilendo che le linee guida che vietano la diagnosi preimpianto degli embrioni sono inapplicabili perchè contro la legge stessa e contro la Costituzione.
Un’ordinanza, con valore di sentenza, «che scardina la legge sulla fecondazione assistita», scrive il quotidiano diretto da Ezio Mauro, che ricorda anche il recente caso analogo del tribunale di Cagliari. A sollevare la questione è stata una coppia trentenne di Milano, lei è portatrice di una grave malattia genetica, la esostosi, che porta all’accrescimento esagerato della cartilagine delle ossa: c’è una percentuale molto elevata che venga trasmessa al figlio, esiste la possibilità che sia mortale.
La coppia si è rivolta al centro Demetra di Firenze chiedendo di poter fare la diagnosi preimpianto, e che la fivet sia adeguata allo stato di salute della donna che non può rischiare una gravidanza gemellare. Il centro ha risposto però che tutto questo la legge non lo consente. «La coppia deve per forza sottoporsi alla roulette russa con il rischio di avere gli embrioni malati - racconta l’avvocato Gianni Baldini che ha curato il ricorso - Così i coniugi si rivolgono al sito www. madreprovetta. org per chiedere una consulenza e iniziamo un’azione legale».
Alla base del ricorso, spiega l’avvocato, ci sono diverse considerazioni. «C’è il fatto che la legge 40 non stabilisce espressamente il divieto di diagnosi preimpianto, sono le linee guida a stabilirlo dicendo che le indagini preventive non possono essere di natura genetica ma solo osservazionale cioè morfologica». Questo divieto incide su un diritto soggettivo assoluto, dice l’avvocato Baldini, qual è quello dell’autodeterminazione, incide sul diritto alla procreazione cosciente e responsabile, al consenso informato.
Il giudice Isabella Mariani ha accolto il ricorso, spiega il legale, «dicendo che è fondata l’illegittimità delle linee guida che espressamente disapplica, un provvedimento con efficacia vincolante per altri giudizi e per il Tar». Il giudice inoltre ha condannato «il centro ad eseguire la diagnosi e ha stabilito la crioconservazione degli embrioni malati, che la legge vieta, dicendo che il medico deve seguire le regole della migliore scienza ed esperienza con specifico riguardo alla salute della donna. Questo è un altro colpo al cuore della legge 40, perchè ristabilisce l’ordine gerarchico previsto dalla Costituzione e dalla legge 194 che antepone la salute della donna a quella del nascituro».
L’ordinanza non è revocabile, vale quanto una sentenza, se il centro Demetra non ricorre in appello diventa definitiva. È la seconda sentenza a favore della diagnosi preimpianto nel caso di malattie genetiche: a settembre il tribunale di Cagliari aveva dato ragione ad una donna portatrice di talassemia. «Da quando è andata in vigore la legge arrivano molte richieste di sostegno legale, è aumentato il contenzioso giudiziario, la legge 40 è avvertita contro il bene della coppia», dice Monica Soldano, presidente dell’associazione «Madreprovetta», «la legge viene sempre più percepita come ostile a un progetto genitoriale».
22 novembre 2007
Link alla Legge 40/2004
Legge 19 febbraio 2004, n. 40
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004
http://www.parlamento.it/leggi/04040l.htm
http://www.corriere.it/cronache/07_dicembre_22/Legge40_scheda_e67e1228-b086-11dc-bb54-0003ba99c53b.shtml
La scheda
Procreazione, i contenuti della legge 40
Fecondazione assistita vietata fuori dalla coppia e consentita solo per risolvere problemi di sterilità
ROMA - Divieto della fecondazione artificiale eterologa, cioè al di fuori della coppia, e della sperimentazione e clonazione degli embrioni; le tecniche di fecondazione assistita, inoltre, sono consentite solo per risolvere problemi di sterilità o infertilità e se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci. Sono alcuni punti della legge sulla procreazione medicalmente assistita, entrata in vigore il 10 marzo 2004. Queste, in sintesi, le norme previste dalla legge, approvata definitivamente dalla Camera il 10 febbraio dello stesso anno.
ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA
E' consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci; sterilità e infertilità devono essere documentate e certificate dal medico.
NO ALL'ETEROLOGA
Il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia.
CHI POTRÀ RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE
Saranno le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, ai single, alle mamme-nonne e alla fecondazione post mortem.
TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO
La legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nascono dall'applicazione di queste tecniche sono figli legittimi della coppia o acquisiscono lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.
CONSENSO INFORMATO
La coppia deve essere accuratamente e costantemente informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione. Una volta che l' ovulo è fecondato deve essere impiantato entro sette giorni e non è possibile alcun ripensamento.
EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE
Sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull' embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. È vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.
PRODUZIONE EMBRIONI
E' possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario a un unico e contemporaneo impianto.
ADOTTABILITÀ DEGLI EMBRIONI
E' prevista l' adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l' impianto da almeno tre anni.
CRIOCONSERVAZIONE
E' consentita solo quando il trasferimento nell' utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
22 dicembre 2007
"Oltre i nostri confini" :
http://www.molecularlab.it/fecondazione_assistita/legge_40/legislazione_estera.asp
Ania