TONYSABA
02-11-2007, 10:50
Sarà ma a me qualcosa non mi "QUAGLIA"...:angel:
ROMA - La norma che attribuisce ai prefetti il potere di espellere cittadini comunitari per ragioni di pubblica sicurezza era contenuta nel disegno di legge in materia di sicurezza urbana approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Questa parte del ddl è stata ora tramutata in un decreto legge. Una misura tarata per rispondere all'emergenza della criminalità romena, come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento.
La facoltà di espellere cittadini comunitari per ragioni di pubblica sicurezza è oggi limitata al ministro dell'Interno ed è, quindi, legata a casi eccezionali. Nella nuova normativa l'allontanamento resta di esclusiva competenza del ministro solo in riferimento ai comunitari che soggiornano in Italia da più di dieci anni e ai minorenni oppure per motivi di ordine e sicurezza dello Stato.
Per motivi di pubblica sicurezza, invece, il prefetto può espellere. Ed i motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il comportamento del comunitario compromette l'incolumità pubblica rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza. La durata del divieto di reingresso non può essere superiore a tre anni. ..
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e si perché un delinquente dopo tre anni si redime!!!!!!!! e fra tre anni stamo da capo a 12..!!
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Il termine stabilito per lasciare l'Italia non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica….
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……….nel frattempo spariscono!!
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, salvo casi di urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza l'espulsione è immediatamente eseguita dal questore. La violazione del divieto di reingresso viene trasformata da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione fino a tre anni.
Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione.
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Ma ricorso de cheeee!!!!!??
Poi su i termini di convalida sarà da ridere qualora non vengano rispettati…visto che il provvedimento perderebbe ogni effetto….
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I giornali fanno presto a scrivere c.....te, poi sulla carta le cose cambiano...
ROMA - La norma che attribuisce ai prefetti il potere di espellere cittadini comunitari per ragioni di pubblica sicurezza era contenuta nel disegno di legge in materia di sicurezza urbana approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Questa parte del ddl è stata ora tramutata in un decreto legge. Una misura tarata per rispondere all'emergenza della criminalità romena, come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento.
La facoltà di espellere cittadini comunitari per ragioni di pubblica sicurezza è oggi limitata al ministro dell'Interno ed è, quindi, legata a casi eccezionali. Nella nuova normativa l'allontanamento resta di esclusiva competenza del ministro solo in riferimento ai comunitari che soggiornano in Italia da più di dieci anni e ai minorenni oppure per motivi di ordine e sicurezza dello Stato.
Per motivi di pubblica sicurezza, invece, il prefetto può espellere. Ed i motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il comportamento del comunitario compromette l'incolumità pubblica rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza. La durata del divieto di reingresso non può essere superiore a tre anni. ..
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e si perché un delinquente dopo tre anni si redime!!!!!!!! e fra tre anni stamo da capo a 12..!!
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Il termine stabilito per lasciare l'Italia non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica….
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……….nel frattempo spariscono!!
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, salvo casi di urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza l'espulsione è immediatamente eseguita dal questore. La violazione del divieto di reingresso viene trasformata da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione fino a tre anni.
Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione.
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Ma ricorso de cheeee!!!!!??
Poi su i termini di convalida sarà da ridere qualora non vengano rispettati…visto che il provvedimento perderebbe ogni effetto….
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I giornali fanno presto a scrivere c.....te, poi sulla carta le cose cambiano...