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View Full Version : Blitz antipirateria, 4 denunce e multe milionarie


Jammed_Death
29-10-2007, 16:33
MILANO (Reuters) - In pezzo "Milano: 4 denunce, 120.000 file sequestrati in blitz antipirateria" delle 11.32 corregge entità multa comminata. Al paragrafo 3, si prega leggere "dai 12 ai 125 milioni di euro" e non "da 12.000 a 125.000 euro" come erroneamente scritto in precedenza.

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Segue versione corretta.

Quattro persone denunciate e multate per milioni di euro e 120.000 opere illegalmente condivise sequestrate sono il risultato di un'operazione anti-pirateria messa a segno dalle Fiamme Gialle in provincia di Milano.

Lo si legge in una nota della Guardia di Finanza di Melegnano.

L'indagine ha consentito di individuare 4 grandi "uploader" -- così vengono definiti coloro i quali mettono a disposizione di altri utenti della comunità virtuale contenuti di vario genere -- che sono stati denunciati e multati con sanzioni che vanno dai 12 ai 125 milioni di euro.

Ai quattro -- cittadini italiani di età compresa tra i 30 ed i 45 anni che avevano messo in "condivisione" fino ad 1,05 Tera- Byte di opere tutelate dal diritto d'autore -- sono stati sequestrati 6 computer, 7 hard disk esterni, 2 schede di memoria e 2.377 tra cd-rom e dvd.

Nei personal computer e nel materiale hardware sequestrati sono state complessivamente rinvenute 121.566 opere detenute e messe illecitamente in condivisione, per la maggior parte file musicali in formato MP3, numerosi film di recentissima programmazione oltre che software di largo consumo e videogame.

L'operazione di contrasto dello scambio illegale di file di opere musicali, video ed informatiche -- effettuato mediante condivisione delle stesse in rete, il cosiddetto peer to peer -- "è da inquadrarsi in un contesto di prevenzione e repressione del fenomeno della illecita diffusione di materiale coperto da copyright, che costituisce una grave turbativa del mercato legale e genera mancati introiti all'Erario per milioni di euro all'anno", dice la nota della Gdf.

"Le istituzioni e le forze di polizia hanno ormai preso atto che la pirateria digitale non è un problema di quattro ragazzetti che scaricano a sbafo ma una seria minaccia per l'industria della creatività", ha sottolineato Enzo Mazza, presidente della Fimi in una nota. "Colpire i grandi spacciatori di musica illegale, costituisce un segnale di fermezza contro una crescente attività organizzata che causa notevoli danni ai nuovi business model della musica in rete".

Solo nel 2006 in Italia, secondo dati Fimi, la musica illegalmente diffusa via internet ha causato danni all'industria per 70 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i diritti degli autori e l'evasione fiscale connessa al traffico illecito.

La pirateria musicale nel nostro Paese ricopre circa il 26% del mercato e ha visto crescere sensibilmente anche lo scambio illecito attraverso reti P2P che si somma alla pirateria tradizionale e che pone l'Italia tra ai Paesi con i livelli più preoccupanti di contraffazione.

La musica legale diffusa sulle piattaforme di distribuzione via internet è crescita in Italia del 44 % nei primi sei mesi del 2007. Più di 5 milioni di titoli sono disponibili oggi per il download legale nei vari store digitali.


fonte: l'ho presa da yahoo che a sua volta l'ha presa da reuters

commento: e voi pensavate che gli americani ci superassero, con la multa a quella tizia...tsk
:asd:

(ps, rido per non piangere)

Senza Fili
29-10-2007, 16:35
Eccerto, mi pare la giusta via per debellare la criminalità :rolleyes:

marco.r
29-10-2007, 16:39
cioe' , dai 100 a 1000 euro a opera ? :confused:
non hanno il senso della misura...

AntonioBO
29-10-2007, 16:40
Eccerto, mi pare la giusta via per debellare la criminalità :rolleyes:

Bè non dice nulla, che piattaformq usavano questi qui? E' probabile che fosse qualche sito FTP da come ne parlano, ma non utenti di emule o similari. Bè se la sono cercata anche perché con quella mole di dati è ipotizzabile che non si tratti di un semplice uso eprsonale.

blamecanada
29-10-2007, 16:42
Per quanto mi riguarda il copyright va abolito.
L'arte è sempre esistita anche senza il copyright, anzi, il copyright ha portato soltanto ad una mercificazione dell'arte e della conoscenza rendendole meno accessibili.

sander4
29-10-2007, 17:00
in questo paese
paghi di più se ti beccano a contraffarre dei cd che se ti scoprono a falsare i bilanci

ronin17
29-10-2007, 17:04
ma quanto è un tera byte?

Wolfgang Grimmer
29-10-2007, 17:07
Per quanto mi riguarda il copyright va abolito.
L'arte è sempre esistita anche senza il copyright, anzi, il copyright ha portato soltanto ad una mercificazione dell'arte e della conoscenza rendendole meno accessibili.

*
per colpa di stupide leggi simili ci saremmo persi lavori di bach, lavori di vivaldi, lavori di mozart, lavori di grieg, lavori di... è sempre stata usanza prendere in prestito temi pari pari per poi riusarli, per non parlare dei pasticci (pezzi di varie composizioni, talvolta di autori diversi, incollati insieme). Ormai con la scusa di tutelare gli autori (se costocazzo, solo i famosi vengono tutelati) si fanno multe impossibili da pagare per un comune mortale che magari nemmeno ci ha guadagnato condividendo file. Nel 1700 chiunque era libero di prendere una partitura e suonare dove voleva, quanto voleva, per il pubblico che voleva.

ma quanto è un tera byte?
1000gb

Onisem
29-10-2007, 17:07
Bè non dice nulla, che piattaformq usavano questi qui? E' probabile che fosse qualche sito FTP da come ne parlano, ma non utenti di emule o similari. Bè se la sono cercata anche perché con quella mole di dati è ipotizzabile che non si tratti di un semplice uso eprsonale.

Vabbè, ma quello che fa ridere è che nemmeno se fai fallire mezza Italia e ti imboschi i soldi la GdF si muove con tanta solerzia e ti vengono comminate certe pene. Siamo all'assurdo.

Mirabilis
29-10-2007, 17:09
ma quanto è un tera byte?

mille giga.



Bello come....se mandi in fallimento grandi aziende ti fanno diventare un esponente politico....se invece condividi file musicali su internet devi pagare cifre assurde.

Se io fossi in quelle 4 persone...intesterei tutto ad altri...e figurerei come nulla tenente....cosi col cavolo che si prendono quei soldi.

Vergognoso....ok punirli....ma questa e' solo messa in scena...questo e' terrorismo mediatico....incutere la paura.

marco.r
29-10-2007, 17:12
Bè non dice nulla, che piattaformq usavano questi qui? E' probabile che fosse qualche sito FTP da come ne parlano, ma non utenti di emule o similari. Bè se la sono cercata anche perché con quella mole di dati è ipotizzabile che non si tratti di un semplice uso eprsonale.
Non e' detto... se sono di quelli che preferiscono i DVD interi ai divx si parla di circa 5 giga all'uno. Bastano 200 film per fare un tera.
Resta il fatto che secondo me la multa chiesta e' spropositata.

Mirabilis
29-10-2007, 17:16
Non e' detto... se sono di quelli che preferiscono i DVD interi ai divx si parla di circa 5 giga all'uno. Bastano 200 film per fare un tera.
Resta il fatto che secondo me la multa chiesta e' spropositata.

Forse puo essere che siano quelel persone che danno i cd ai neri che vendono in giro x le citta, e questo non lo dicono..cosi fanno passare quelle persone come se fossero scaricatori normali....la fanno facile...evitano di dire che erano ricettatori e vendevano copie piratate...e il gioco e' fatto.....ripeto..x me e' terrorismo mediatico....

...stasera lo diranno in tv...e sai quanti genitori andranno nelle stanze dei loro ragazzi e gli vieteranno di usare muletto o altre cose x scaricare.

Nevermind
29-10-2007, 17:16
ma quanto è un tera byte?

E' l'unità di misura successiva al GB quindi 1024 GB.

Tefnut
29-10-2007, 17:18
oddio sono ridicoli..

addirittura 6 pc in 4 case..
solo da me ne ho 3 :/ e non ho emule

Mirabilis
29-10-2007, 17:20
oddio sono ridicoli..

addirittura 6 pc in 4 case..
solo da me ne ho 3 :/ e non ho emule

Esatto....io fisso+portatile+2 hd esterni e qualche chiavetta da 4g.....non e' che quelli fossero esagerati....bah..

ronin17
29-10-2007, 17:25
Forse puo essere che siano quelel persone che danno i cd ai neri che vendono in giro x le citta, e questo non lo dicono..cosi fanno passare quelle persone come se fossero scaricatori normali....la fanno facile...evitano di dire che erano ricettatori e vendevano copie piratate...e il gioco e' fatto.....ripeto..x me e' terrorismo mediatico....

...stasera lo diranno in tv...e sai quanti genitori andranno nelle stanze dei loro ragazzi e gli vieteranno di usare muletto o altre cose x scaricare.

potrebbe essere

Teox82
29-10-2007, 18:10
Si ma questi,i 2500 cd,li spacciavano per farci su soldi..

Karl87
29-10-2007, 18:32
solite dimostrazioni di forza inutili, le case discografiche meritano di fallire, come quelle cinematografiche, spendere milioni di dollari in stronzate

drakend
29-10-2007, 18:40
EDIT: Niente. :D

marco.r
29-10-2007, 19:02
Si ma questi,i 2500 cd,li spacciavano per farci su soldi..
Potrebbe essere, ma l'articolo non lo dice. Fa intendere che i 125 milioni di euro sono chiesti per il fatto di aver condiviso quel software, non per averci lucrato sopra. Sono due cose diverse.

SozaBoy
29-10-2007, 20:02
LINK NEWS REPUBBLICA (http://www.repubblica.it/2005/d/sezioni/scienza_e_tecnologia/p2p2/multe-melegnano/multe-melegnano.html)

Migliaia di file scaricati illegalmente
quattro persone denunciate nel milanese

MILANO - Non lo facevano per amore della musica e per risparmiare qualche euro, ma a fini di lucro. Con questa aggravante, quattro persone residenti nella provincia di Milano sono state denunciate dalla Guardia di Finanza per aver scaricato dalla rete opere protette da copyright, soprattutto brani musicali, in grandi quantità.

Ora i quattro, tutti italiani e di età compresa tra i 30 e i 45 anni, oltre alla denuncia penale alla procura della Repubblica di Lodi, rischiano di dover pagare multe da 12 milioni e mezzo a 125 milioni di euro circa. "Nei loro computer - spiega una nota delle Fiamme Gialle di Melegnano - sono stati infatti complessivamente trovate 121.566 opere, per lo più file musicali Mp3, tra i quali le discografie complete di noti artisti quali Vasco Rossi, Madonna, U2, Zucchero, Elisa e altri, numerosi film di recente produzione, applicazioni per pc e videogames".

La distinzione sulle motivazioni del download eseguito dalle persone denunciate è fondamentale ai fini del procedimento giudiziario in quanto nella scorsa primavera il parlamento europeo di Strasburgo ha approvato una normativa che inasprisce le pene per i "pirati" professionali, ma introduce una notevole tolleranza verso chi lo fa senza fini di lucro e su scala ridotta.


Più severa la normativa italiana sul diritto d'autore (Legge 633/1941 e modificazioni) che prevede sanzioni sia per chi scarica che per chi condivide anche senza scopo di lucro.

Chi scarica semplicemente rischia una sanzione amministrativa di 154 euro in base all'art 174 ter.

Chi condivide (in termini giuridici si chiama "abusiva immissione") senza alcun specifico fine commette un reato punibile con la multa fino a 2.065 euro e le sanzioni amministrative accessorie (un minimo di 103 euro per ogni file condiviso abusivamente).

La condivisione per fini di lucro comporta la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, con una multa fino a 15.493 euro e le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 174 bis lda (un minimo di 103 euro per ogni file condiviso abusivamente).





, quella prevista dall'art. 174-ter l. 633/41. Per colui che invece mette in condivisione opere protette, occorre distinguere tra chi lo fa a fini di lucro e chi lo fa per profitto. Nel primo caso si ricade nelle ipotesi dell'art. 171-ter comma 2, lett. a-bis) l.633/41, con sanzioni molti pesanti. Chi condivide senza una contropartita economica, rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell'art. 171, comma 1, lett. a-bis)

(29 ottobre 2007)

è claro che lo facessero per lucrarci sopra.

Xspazz
29-10-2007, 20:20
Chissà Tanzi & C. come se la ridono... :rolleyes:

Xspazz

bjt2
30-10-2007, 14:55
cioe' , dai 100 a 1000 euro a opera ? :confused:
non hanno il senso della misura...

E pensa che qui in italia se commetti n reati uguali hai la pena di un solo reato, al massimo con l'aggravante... L'unica eccezione... Indovinate un po'? :rolleyes:

Hebckoe
30-10-2007, 15:01
Resta il fatto che secondo me la multa chiesta e' spropositata.

non solo, mi chiedo come sia solo anche possibile pensare di pagarla :confused:

dantes76
30-10-2007, 15:58
se ci fosse il fine di lucro, la cosa andrebbe pure bene..[ sempre avendo una misura per le multe, e non ste minchiate da milioni di euro...]. ma il fatto che la legge non prevede l'uso personale, senza lucro, la dice lunga sul fatto che la legge, e chi leggifera tutela il propio culo...

onesky
30-10-2007, 16:53
sulla finalità dello "scopo di lucro" di cui parla Repubblica non è chiaro, altri giornali parlano a scopo personale (e quindi a scopo di profitto, come sentenziato dalla Cassazione anche il mancato acquisto di un CD originale perchè scaricato abusivamente da internet è un profitto).

su city.it la notizia mi sembra riportata con maggiore competenza

Scaricavano musica, multa da 125 milioni

Pirateria online Quattro giovani milanesi rischiano il pignoramento dei beni per aver condiviso online film, canzoni e programmi protetti dal copyright. Li ha denunciati la GdF dopo una caccia su internet.

MILANO - Scaricavano via internet musica, film e giochi con un programma "peer to peer". Sono stati denunciati a piede libero e rischiano multe comprese tra 12 milioni e mezzo e 125 milioni e mezzo di euro. Cifre enormi. Se non riusciranno a pagarle, li aspetta il pignoramento dei beni. È successo a quattro giovani della provincia di Milano, sorpresi dalla Guardia di Finanza di Melegano a condividere sul web file protetti da diritto d'autore. In tutto oltre 121 mila.
Per uso personale
Stavano su sei computer, sette hard disk esterni, due schede di memoria e 2.377 tra cd-rom e dvd, sequestrati dalla Procura di Lodi su ordine del sostituto procuratore Alessandra Simion. I quattro denunciati, tutti italiani tra i 30 e i 45 anni, non si conoscevano di persona, ma usavano lo stesso programma di condivisione, "Direct Connect" (in gergo DC++), che permette di far comunicare online due computer distanti. E non scaricavano per vendere i file, ma solo per uso personale.
L'indagine via web
La Guardia di Finanza di Melegnano lì ha trovati grazie a un'inchiesta, la Genux, durata alcuni mesi. I finanzieri hanno individuato il programma usato dagli "internettari" per scambiarsi materiale. E sono andati a pescare gli utenti che avevano la maggior quantità di file condivisi. Tra questi c'erano soprattutto brani mp3, compresi quasi tutti i dischi di Vasco, Madonna, Elisa ed altri, e poi film, applicazioni per Pc e giochi. Cioè materiale protetto dal diritto d'autore. Così è scattata la denuncia e gli investigatori hanno potuto chiedere alle compagnie telefoniche gli intestatari degli indirizzi internet. Poi le perquisizioni. Alcuni dei denunciati stavano scaricando anche quando la Finzanza è arrivata a casa loro.


"Lo scambio di file è reato anche se gratis"
All'inizio dell'anno gli "scaricatori" della rete avevano tirato un sospiro di sollievo. La Cassazione, infatti, ha assolto due studenti torinesi inventori di un programma per la condivisione dei file, sostenendo che non è reato scaricare file protetti dal diritto d'autore se non c'è guadagno economico. "Ma si riferiva a una fatto del 1999", spiegano alla Guardia di Finanza di Melegnano. "Ora la legge è diversa, e dice che condividere opere sotto copyright è reato, anche se non c'è scopo di lucro". Il reato penale si estingue pagando 1032 euro. Ma rimane la multa: il doppio del prezzo di mercato o fino a mille euro per ogni singola opera scaricata. E.Teb



cmq oggi i nodi vengono al pettine: la legge Urbani (approvata nel silenzio vergognoso della stampa) che criminalizza il ragazzino che scarica un brano MP3 (1032 euro di oblazione per cancellare il reato in una multa) dà oggi i suoi risultati scandalosi e sproporzionati.
Ora quegli stessi giornali sono costretti a darne notizia.

ronin17
30-10-2007, 17:09
ok allora cominciamo a smontare gli hd

cmq siamo proprio in italia. mesi di indagini per colpire chi scarica film e poi ti spacciano la coca sotto casa o in piazza

ennys
30-10-2007, 17:20
cmq oggi i nodi vengono al pettine: la legge Urbani (approvata nel silenzio vergognoso della stampa) che criminalizza il ragazzino che scarica un brano MP3 (1032 euro di oblazione per cancellare il reato in una multa) dà oggi i suoi risultati scandalosi e sproporzionati.
Ora quegli stessi giornali sono costretti a darne notizia.

Governicchio e pseudo-maggioranza attuali, così democratici e libertari, manco ce provano a metterce 'na pezza, però...

:rolleyes: :muro:





Per uso personale
Stavano su sei computer, sette hard disk esterni, due schede di memoria e 2.377 tra cd-rom e dvd, sequestrati dalla Procura di Lodi su ordine del sostituto procuratore Alessandra Simion. I quattro denunciati, tutti italiani tra i 30 e i 45 anni, non si conoscevano di persona, ma usavano lo stesso programma di condivisione, "Direct Connect" (in gergo DC++), che permette di far comunicare online due computer distanti. E non scaricavano per vendere i file, ma solo per uso personale.

Un plauso meritato al magistrato, così oculato nel dare le giuste priorità alle vere minacce per la libertà pubblica e nell'utilizzo dei soldi dei contribuenti.

Così si fa.

Teox82
30-10-2007, 19:34
E' vero,non c'era lucro.Allucinante:eek: :muro:

lupotto
31-10-2007, 10:59
Ormai le leggi e relative sanzioni vengono fatte solo sulla base degli interessi che toccano, rapini stupri uccid:, non ti faccio nulla o quasi...tanto hai danneggiato solo un pinco pallino qualsiasi; scarichi musica o un film: ti metto a 90° e te lo apro tanto che il traforo del Frejus in confronto è nulla, solo perchè hai toccato gli interessi dei soliti 4 potenti:muro: :muro:

Però le banche che non rispettano la legge Bersani sui mutui non le toccano, i furbetti del quartierino idem con patate, e un che accoppa 4 ragazzi con il furgonone stanno facendo di tutto per passarlo da carnefice a martire e poi eroe della società civile.:( :(

Che schifo!!!!:muro: :muro:

marco.r
31-10-2007, 12:14
non solo, mi chiedo come sia solo anche possibile pensare di pagarla :confused:

Esatto. A uno che ha tutto questo materiale in casa conviene di piu' sparare al finanziere che gli arriva e prendersi il tempo di far piazza pulita dei files. Tra condizionali, patteggiamenti e compagnia probabilmente si rovina meno anni con una accusa per omicidio che non per pirateria informatica.

sander4
31-10-2007, 12:35
Governicchio e pseudo-maggioranza attuali, così democratici e libertari, manco ce provano a metterce 'na pezza, però...

:rolleyes: :muro:






Un plauso meritato al magistrato, così oculato nel dare le giuste priorità alle vere minacce per la libertà pubblica e nell'utilizzo dei soldi dei contribuenti.

Così si fa.


C'è una legge assurda, la legge urbani fatta dallo scorso governo che ha portato a questo, il magistrato non fa che applicare tale legge.

La colpa è dello scorso governo che ha votato quell'ennesima porcata per cui queste persone si ritrovano con multe milionarie e impagabili, mentre chi falsava i bilanci paga 1000 euro di multa se gli va male. :rolleyes:

Korn
31-10-2007, 12:43
C'è una legge assurda, la legge urbani fatta dallo scorso governo che ha portato a questo, il magistrato non fa che applicare tale legge.
è incredibile come la gente si scordi le cose...

AntonioBO
31-10-2007, 13:25
C'è una legge assurda, la legge urbani fatta dallo scorso governo che ha portato a questo, il magistrato non fa che applicare tale legge.

:

Sì, ma in Italia non ci sono solo i magistrati con gli attributi come De Magistris o la Clementina Forleo. Ci sono una serie di equivoci giuridici che vestono la toga che per dare un senso al lauto stipendio fanno queste cose qui, Niente di più facile che la PM in questione sia una uditrice giudiziaria da poco vincitrice di concorso che per mettersi in luce ha fatto uscire questa notiziona. Capita anche di peggio nella cd. lotta ... alla pedopornografia quando ci sono i megablitz salvo tralasciare ..... oops che moltissimi poveracci non c'entravano nulla ...... intanto però il magistrato si è fatto notare....... Mi chiedo -inoltre- cosa fa la polizia postale e quanto costa allo Stato visto che mai una volta individua quelli che commettono reati finanziari mediante l'uso della tecnologia informatica (trasferimenti nei paradisi fiscali ecc...):se lo fa non se parla comunque....

sander4
31-10-2007, 13:35
http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?t=232247&page=1

qui ci parla della questione,
ci sono anche due degli utenti che sono stati beccati
che sono giustamente distrutti

le multe che dovrebbero pagare sono non inferiori ai 5 milioni di euro

chi ha votato la legge urbani dovrebbe solo vergognarsi, soprattutto perchè ha votato contemporaneamente la depenalizzazione del falso in bilancio e la ex-cirielli per dare l'impunità ai potenti e a gente come berlusconi

in pratica questi ragazzi, che condividevano SENZA SCOPO DI LUCRO, se non viene depenalizzato subito il "reato" avranno la vita rovinata, mentre assassini, corruttori di giudici, falsificatori di bilanci stanno in parlamento e fanno le leggi.

rabbia e schifo. :mad:

AntonioBO
31-10-2007, 14:03
http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?t=232247&page=1

qui ci parla della questione,
ci sono anche due degli utenti che sono stati beccati
che sono giustamente distrutti

le multe che dovrebbero pagare sono non inferiori ai 5 milioni di euro

chi ha votato la legge urbani dovrebbe solo vergognarsi, soprattutto perchè ha votato contemporaneamente la depenalizzazione del falso in bilancio e la ex-cirielli per dare l'impunità ai potenti e a gente come berlusconi

in pratica questi ragazzi, che condividevano SENZA SCOPO DI LUCRO, se non viene depenalizzato subito il "reato" avranno la vita rovinata, mentre assassini, corruttori di giudici, falsificatori di bilanci stanno in parlamento e fanno le leggi.

rabbia e schifo. :mad:

E intanto Tanzi e Ricucci festeggiano e ringraziano!!!! Che abbiano lucrato alle spalle di poveri cristi è...irrilevante, ma è importante che questi sporchi criminali che condividono mp3 abbiano milioni di euro di multa e che vadano in carcere ... degenerati che rovinano il paese....... :incazzed:

shambler1
31-10-2007, 17:14
la certezza della pena è questa mica le ragazze stuprate a cui non frega un cazzo a nessuno.

Jammed_Death
31-10-2007, 17:17
la certezza della pena è questa mica le ragazze stuprate a cui non frega un cazzo a nessuno.

se le ragazze girassero con un bollino "siae" sarebbero al sicuro

Korn
31-10-2007, 17:57
la certezza della pena è questa mica le ragazze stuprate a cui non frega un cazzo a nessuno.

bravo fai i complimenti a urbani

Teox82
31-10-2007, 18:12
bravo fai i complimenti a urbani

E anche a quelli che ci sono ora,maggioranza e opposizione,che non riescono a fare una legge per depenalizzare il p2p

Hebckoe
31-10-2007, 18:32
se le ragazze girassero con un bollino "siae" sarebbero al sicuro

potrebbe essere la soluzione a tutti i nostri problemi riguardanti la giustizia!

aquila10
01-11-2007, 18:32
Sapete se qualcuno ha contattato striscia o Grillo per queste assurdità?
Qui in Italia si può uccidere e mandare in rovina migliaia di famiglie senza pagare e, anzi, venire invitati in tv e se scarichi vieni messo alla gogna e ti rovinano per sempre :mad:
Che siano stramaledetti.
I verdi poi che si fecero paladini contro la Urbani quando non erano al governo, cosa hanno fatto finora che sono anche loro al comando ? scommetto che quando cadrà il governo rispunteranno con un "stavamo provvedendo quando....." :rolleyes:

sander4
01-11-2007, 18:34
Sapete se qualcuno ha contattato striscia o Grillo per queste assurdità?
Qui in Italia si può uccidere e mandare in rovina migliaia di famiglie senza pagare e, anzi, venire invitati in tv e se scarichi vieni messo alla gogna e ti rovinano per sempre :mad:
Che siano stramaledetti.
I verdi poi che si fecero paladini contro la Urbani quando non erano al governo, cosa hanno fatto finora che sono anche loro al comando ? scommetto che quando cadrà il governo rispunteranno con un "stavamo provvedendo quando....." :rolleyes:

alla camera c'è una proposta di legge per legalizzare il p2p
XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2963
Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BELTRANDI, D'ELIA, TURCO, MELLANO, PORETTI

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di comunicazione di opere al pubblico da parte di persone fisiche che scambiano archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro, nonché di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dalle medesime messi a disposizione del pubblico

Presentata il 27 luglio 2007


Onorevoli Colleghi! - Generalmente per «peer to peer» (o P2P, «condivisione di risorse fra pari») s'intende una rete di computer o qualsiasi rete informatica che non possiede client (componente che accede a servizi e risorse) o server (componente informatica che fornisce servizi ad altre componenti) fissi, ma un numero di nodi equivalenti (peer, appunto) che fungono sia da client che da server verso altri nodi della rete. Questo modello di rete è l'antitesi dell'architettura client-server. Mediante questa configurazione qualsiasi nodo è in grado di avviare o di completare una transazione. In altri termini, la tecnologia «peer to peer» rappresenta una forma di comunicazione che avviene direttamente tra due utenti finali senza l'intermediazione di un server centrale, il quale svolge semplicemente una funzione di autenticazione degli utenti, nel momento in cui si collegheranno al sistema. Le peculiarità dei programmi «peer to peer» sono rappresentate da: a) mancanza di un coordinamento accentrato e di un unico database, che conosca tutti gli utenti (peer); b) totale autonomia di ogni peer; c) assenza di una visione globale del sistema da parte dell'utente. Tutte le attività di condivisione, su tali sistemi, sono effettuate in maniera decentrata, cioè i file passeranno solo ed esclusivamente per i

Pag. 2

computer dei vari peer, divenendo quindi la cosa un fatto personale tra i singoli soggetti interessati.
Il fenomeno del «peer to peer» sta vivendo un periodo particolarmente controverso, nel quale espansione e repressione del fenomeno convivono, in una dinamica conflittuale che vede, da un lato, un numero sempre crescente di utilizzatori e, dall'altro, le reazioni dei grandi produttori di contenuti. Al centro dello scontro si situano le corti e i giudici di tutti i Paesi nei quali la tecnica del «peer to peer» è sempre più diffusa, mentre la politica pare incapace di una reale comprensione del fenomeno e per ora resta ancorata a malintese letture repressive e proibizioniste del concetto giuridico e della funzione economica del copyright.
L'esempio classico di «peer to peer» è la rete per la condivisione di file (file sharing). Gli scambi in rete di file musicali aumentano. Aumentano anche le preoccupazioni dell'industria. Aumentano le azioni legali, portate, a volte, in maniera indiscriminata, contro gli utenti dei sistemi «peer to peer». Aumentano gli annunci, sui quotidiani, di indagini che coinvolgerebbero migliaia di utenti che scambiano file in rete (annunci, poi, in molti casi, ridimensionati, ma che hanno un grande impatto mediatico). Aumentano le sentenze in favore degli «scambisti» di musica on-line (si veda, ad esempio, il caso Grokster negli Stati Uniti d'America e, comunque, tutte quelle decisioni - Jon Johansen in Norvegia, mod-chip della pubblica sicurezza a Bolzano - che prendono le parti dei consumatori e che ricordano i limiti che devono essere rispettati anche nelle azioni legali). Aumentano i giudici che sono sempre più attenti ad analizzare tutti gli aspetti legali del caso, e non solo quelli connessi al rilievo economico del fenomeno o all'interpretazione che di tale fenomeno danno le grandi «corporazioni».
Il problema spesso nasce dalla circostanza che a una nuova tecnologia si contrappongono una concezione anacronistica e inadeguata della tutela del diritto d'autore e una serie di normative scritte e pensate quando il fenomeno del «peer to peer» e, più in generale, le dinamiche dell'economia dell'innovazione e dell'informazione basate sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), non erano ancora comprese dai legislatori nazionali e sopranazionali. I tipi di file maggiormente condivisi in questa rete sono gli mp3, o file musicali, e i DivX, ovvero i file contenenti i film. Questo ha portato molti, soprattutto le compagnie discografiche e i media, ad affermare che queste reti sarebbero potute diventare una minaccia contro i loro interessi e il loro modello industriale. Di conseguenza il «peer to peer» è diventato il bersaglio legale delle organizzazioni che riuniscono le aziende discografiche e cinematografiche come la Recording Industry Association of America (RIAA) e la Motion Picture Association of America (MPAA).
La causa per violazione del diritto d'autore on-line più seguita dal pubblico dopo la scomparsa di Napster è il citato caso Grokster negli Stati Uniti d'America: le due associazioni industriali della musica e del cinema RIAA e MPAA hanno citato in giudizio Streamcast, Grokster e la casa madre originale del software di Kazaa principalmente utilizzato per scambiare file musicali mp3 e divenuto dal 2003 l'applicazione «peer to peer» più diffusa nel mondo.
Rovesciando completamente le precedenti vittorie delle etichette discografiche e degli studi cinematografici, il giudice federale Stephen Wilson della circoscrizione di Los Angeles, all'esito del secondo grado di giudizio, ha stabilito che Streamcast e Grokster non sono da ritenersi responsabili per la violazione del diritto d'autore commessa da terzi che utilizzano il loro software. «Lo scambio di file peer to peer è una tecnologia che può essere utilizzata per attività che sono completamente estranee alla violazione del copyright e la tecnologia non deve essere vietata solo per impedire che venga utilizzata a scopi illeciti», hanno detto i sostenitori. Per sostenere questo argomento, il giudice ha fatto riferimento alla sentenza emessa nel 1984 dalla Corte Suprema che sancì la

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legalità del videoregistratore Betamax di Sony e istituì la dottrina dell'«uso prevalentemente non illegale», che protegge le aziende tecnologiche che distribuiscono prodotti - come videoregistratori o fotocopiatrici - che possono essere impiegati sia per scopi leciti che illeciti.
All'esito del terzo grado di giudizio la Corte suprema degli Stati Uniti ha ribaltato il verdetto, annullando la sentenza d'appello. Tuttavia nella motivazione è chiara la condanna, non della tecnologia in sé, ma del suo abuso, riconoscendo la sussistenza di usi legali della tecnologia «peer to peer».
Il principio affermato dal giudice Wilson può valere anche come criterio fondamentale di politica legislativa e riassumere l'approccio più utile cui il legislatore dovrebbe attenersi nel disciplinare l'utilizzo delle tecnologie emergenti nell'economia dell'ICT. In particolare, con riferimento all'utilizzo della sanzione penale, è ancora validissimo il tradizionale criterio di politica criminale per cui un fatto diviene «reato» quando la sua commissione conduce a un «grave danno sociale». È in questa prospettiva che occorre affrontare il tradizionale trade-off che opera sullo sfondo delle tematiche legate ai diritti d'autore, vale a dire il trade-off sicurezza/innovazione. Oggi le legislazioni nazionali sono gravemente sbilanciate sul versante della sicurezza, causando un pesante sacrificio alla libertà di accesso ai contenuti, all'informazione e alla conoscenza. Si profila il rischio che il diritto d'autore, nato a garanzia dell'innovazione e del progresso sociale ed economico, divenga in alcuni casi un elemento di negazione della libertà di circolazione delle idee, delle opere e dei contenuti.
Il criterio del «danno sociale» è espresso magistralmente da Lawerence Lessig con riferimento alla applicazione più diffusa della tecnologia «peer to peer», il cosiddetto «file sharing», in un suo recente libro significativamente intitolato «Free Culture». Riportiamo qui un brano nel quale egli chiarisce la necessità di distinguere le ipotesi socialmente vantaggiose di utilizzo della tecnologia di condivisione dei contenuti, al fine di evitare che la società debba fare a meno dei vantaggi del «peer to peer» (anche quelli completamente positivi e che non comportano tensione con i diritti degli autori) semplicemente per avere la certezza che non si verifichi alcuna violazione del copyright a causa del «peer to peer» stesso.
«Consideriamo (...) i tipi di condivisione consentiti dal file sharing, e i tipi di danni provocati. Chi utilizza il file sharing condivide contenuti di tipo diverso, che possiamo suddividere in quattro categorie. A. Ci sono alcuni che usano il file sharing in sostituzione dell'acquisto. Così, quando viene pubblicato il CD di Madonna, anziché comprarlo, semplicemente se ne appropriano. Potremmo disquisire sul problema se avrebbero acquistato o meno il CD nel caso in cui il file sharing non lo avesse reso disponibile gratuitamente. Probabilmente la maggior parte non l'avrebbe fatto, ma chiaramente qualcuno sì. Quest'ultimo è il gruppo che interessa la categoria A: utenti che scaricano invece di acquistare.
B. Altri ricorrono al file sharing per scegliere la musica prima di procedere all'acquisto. Così, un amico invia a un altro amico un MP3 di un artista che questo non conosce. In seguito, l'amico ne compra i CD. Si tratta di una sorta di pubblicità mirata, con parecchie probabilità di successo. Poiché la persona che raccomanda l'album non ricava nulla da una cattiva proposta, allora è ragionevole supporre che le raccomandazioni siano davvero valide. L'effetto finale di questo file sharing potrebbe incrementare la quantità di musica acquistata.
C. Molti utilizzano il file sharing per accedere a materiali tutelati da copyright che sono fuori mercato oppure che non avrebbero acquistato per gli eccessivi costi di transazione al di fuori di Internet. Per molti questo è l'uso più gratificante delle reti di condivisione. Canzoni dell'infanzia ormai scomparse dal mercato che riappaiono come per magia sulla rete. (Un'amica mi ha detto che, dopo aver

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scoperto Napster, ha trascorso un intero fine settimana alla "riscoperta" di vecchi motivi, stupita dalla quantità e dalla varietà del materiale disponibile). Per i contenuti non più in commercio, tecnicamente questo rimane comunque una violazione del copyright, anche se, visto che il titolare del diritto d'autore non li vende più, il danno economico arrecato equivale a zero - un danno identico a quando vendo la mia raccolta di dischi 45 giri degli anni '60 a un collezionista locale. D. Infine, ci sono molti che usano il file sharing per accedere a materiali che non sono protetti da copyright o che il proprietario vuole distribuire liberamente.
Come si deve considerare l'impatto di questi diversi tipi di condivisione? Partiamo da alcuni punti semplici ma importanti.
Dal punto di vista giuridico, soltanto la categoria D è chiaramente nella legalità. Dal punto di vista economico, soltanto il tipo A è palesemente dannoso.
La categoria B è fuori legge, ma decisamente vantaggiosa. Il tipo C è illegale, eppure positivo per la società (poiché è un bene che la musica abbia maggiore visibilità) e innocuo per l'artista (poiché quei lavori non sarebbero altrimenti disponibili). Risulta perciò difficile rispondere alla domanda sull'impatto causato da tale condivisione - e sicuramente molto più difficile di quanto sembri suggerire l'attuale retorica sulla questione. L'impatto negativo della condivisione, dipende fondamentalmente da quanto risulta dannosa quella di tipo A. Per valutare la minaccia concreta arrecata dalla condivisione p2p all'industria in particolare, e alla società in generale - o quantomeno alla società erede della tradizione che ci ha portato l'industria cinematografica, discografica, radiofonica, quella della TV via cavo e il videoregistratore - la domanda non è semplicemente se la condivisione di tipo A sia dannosa o meno. La questione riguarda anche fino a che punto sia tale, e quanto vantaggiose siano le altre categorie. Per iniziare a rispondere a questa domanda concentriamo l'attenzione sul danno reale, dal punto di vista dell'industria nel suo insieme, provocato dalle reti di file sharing. Il "danno netto" per l'industria nel suo complesso equivale a quanto, tradotto in denaro, la condivisione di tipo A supera quella di tipo B. Se le società discografiche vendessero più dischi grazie alle anteprime di quanti ne perdono con la sostituzione, allora le reti di file sharing dovrebbero, a conti fatti, portare dei benefici ai produttori musicali. Perciò questi ultimi dovrebbero avere pochi motivi validi per opporvisi. È forse vero? Può darsi che l'industria nel suo insieme possa guadagnare grazie al file sharing? Per quanto possa suonare strano, in realtà i dati sulle vendite di CD suggeriscono che questo dato si avvicina alla verità. Nel 2002, la Recording Industry Association of America (RIAA) riportava una diminuzione dell'8,9 per cento nelle vendite di CD, da 882 a 803 milioni di unità; le entrate erano calate del 6,7 per cento. Ciò conferma una tendenza in atto negli ultimi anni. La RIAA ne dà la colpa alla pirateria via Internet, anche se esistono parecchie altre motivazioni che potrebbero essere responsabili di un simile declino. (...) Ma ammettiamo pure che la RIAA abbia ragione, e che tutta la diminuzione nelle vendite di CD vada imputata alla condivisione via Internet. Ecco la contraddizione: nello stesso periodo in cui la RIAA dichiara 803 milioni di CD venduti, la stessa associazione stima che siano stati scaricati gratuitamente 2,1 miliardi di CD. Perciò, nonostante lo scaricamento gratuito abbia superato di 2,6 volte la quantità di CD venduti, le entrate sono diminuite appena del 6,7 per cento. Avvengono troppe cose diverse nello stesso tempo per trovare una spiegazione definitiva a queste cifre, ma una conclusione è inevitabile: l'industria discografica chiede in continuazione: "Qual è la differenza tra scaricare una canzone e rubare un CD?", ma sono proprio le cifre da lei fornite a rivelare la differenza. Se rubiamo un CD, allora ce n'è uno di meno da vendere. Ogni furto è una vendita persa. Ma, sulla base delle cifre fornite dalla RIAA, è assolutamente chiaro che la stessa equazione non si applica al materiale scaricato. Se ogni file

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scaricato fosse una vendita persa - se ciascun utente di Kazaa "avesse depredato l'autore del suo profitto" - allora lo scorso anno l'industria avrebbe sofferto una caduta del 100 per cento nelle vendite, non una diminuzione inferiore al 7 per cento. Se è stato scaricato gratuitamente un numero di file equivalente a 2,6 volte la quantità di CD venduti, e tuttavia le vendite sono calate appena del 6,7 per cento, allora c'è una differenza enorme tra "scaricare una canzone e rubare un CD".
Questi sono i danni - presunti e forse esagerati ma, ammettiamolo, reali. Che cosa possiamo dire sui benefici? Il file-sharing provoca dei costi all'industria discografica. Ma, al di là di tali costi, quale valore, può produrre? Un beneficio è la condivisione di tipo C - rendere disponibili materiali tecnicamente ancora coperti da copyright, ma non più reperibili a livello commerciale. Non si tratta di una categoria da poco. Esistono milioni di pezzi musicali ormai fuori dal circuito commerciale. E, anche se si può immaginare che parte di questi contenuti non siano più disponibili perché così vogliono i rispettivi artisti, la grande maggioranza non è reperibile solamente perché l'editore o il distributore ha deciso che a livello economico non ha più senso per l'azienda tenerli in circolazione. Nel mondo reale - molto tempo prima dell'arrivo di Internet - il mercato proponeva una risposta semplice per risolvere il problema: negozi di libri e dischi usati. Oggi in America esistono migliaia di negozi che vendono libri e dischi usati. Acquistano il materiale dai proprietari, per poi rivenderlo. E, in base alla normativa statunitense sul copyright, quando comprano e rivendono quei contenuti, anche se tali contenuti sono tuttora protetti da copyright, chi ne possiede i diritti non ne ricava nulla. I negozi di libri e dischi usati sono imprese commerciali; i loro proprietari guadagnano grazie al materiale venduto; ma, come le TV via cavo prima delle licenze regolamentate per legge, non sono tenuti a pagare nulla a chi detiene il copyright sui contenuti che rivendono. La condivisione di tipo C, dunque, è assai simile ai negozi di libri e dischi usati. Ne differisce solo perché la persona che mette a disposizione quei materiali non ne ricava denaro. Un'altra differenza, naturalmente, è che, mentre nello spazio reale quando rivendiamo un disco non lo possediamo più, nel ciberspazio, se qualcuno condivide la mia registrazione del 1949 di "Two Love Songs" di Bernstein, questa rimane ancora in mio possesso. Tale differenza avrebbe importanza a livello economico se chi possiede il copyright della versione del 1949 stesse vendendo il disco in concorrenza con la mia condivisione. Ma qui stiamo parlando di contenuti non più disponibili in ambito commerciale. Internet li mantiene in circolazione, tramite la condivisione cooperativa, senza competere con il mercato. Tutto considerato, sarebbe forse meglio se il titolare del copyright ricavasse qualcosa da questo scambio. Ma non ne consegue che sarebbe bene vietare le librerie dell'usato. Oppure, messo in modo diverso, se crediamo che la condivisione di tipo C vada fermata, riteniamo forse che si debbano chiudere anche le biblioteche e le librerie dell'usato? Infine, e questo è forse il punto più importante, le reti di file sharing consentono l'esistenza della condivisione di tipo D - quella relativa a contenuti che i detentori del copyright, vogliono condividere o per i quali, non esiste un diritto d'autore continuativo. Chiaramente questa condivisione porta benefici agli autori e alla società. Lo scrittore di fantascienza Cory Doctorow, per esempio, ha diffuso nello stesso tempo il suo primo racconto, Down and Out in the Magic Kingdom, liberamente online e nel normale circuito librario. L'opinione di Doctorow (e dell'editore) era che la distribuzione online sarebbe stata un'ottima forma di pubblicità per il libro "reale". Il pubblico ne avrebbe letta qualche parte online, per decidere se gli piaceva o no. In caso affermativo, con tutta probabilità l'avrebbe acquistato. Il materiale di Doctorow rientra nella condivisione di categoria D. Se le reti di file sharing consentono la diffusione del suo lavoro, allora sia lui sia la società ne trarranno vantaggio. (Anzi, un grande vantaggio: è un ottimo libro!).

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Analoga situazione per le opere di pubblico dominio: questa condivisione è positiva per la società senza alcun danno legale per gli autori. Se gli sforzi per risolvere i problemi della condivisione di tipo A distruggono le opportunità per quella di tipo D, allora perderemmo qualcosa d'importante pur di proteggere i contenuti di tipo A.
La questione centrale è questa: mentre l'industria discografica sostiene comprensibilmente: "Ecco quanto abbiamo perso", dovremmo anche chiedere: "Quanto ha guadagnato la società dalla condivisione p2p? Quale rendimento ha ottenuto? Qual è il materiale che altrimenti non sarebbe disponibile? [...].
La domanda che dovremmo porci, sul file sharing, è come preservarne al meglio i benefici riducendo al contempo al minimo (per quanto possibile) il danno che causa agli artisti. È un problema di equilibrio. La legge dovrebbe mirare a tale equilibrio, che potrà essere raggiunto soltanto col tempo (...). L'effetto della guerra dichiarata presumibilmente soltanto alla condivisione di tipo A, ha avuto conseguenze che vanno ben oltre questa categoria. (...) si tratta di una guerra contro le tecnologie di file sharing, non contro la violazione del copyright. Non esiste alcuna possibilità di garantire che si possa usare un sistema p2p il 100 per cento delle volte nel rispetto delle norme, esattamente come non esiste un modo per garantire che il 100 per cento dei videoregistratori o il 100 per cento delle fotocopiatrici Xerox o il 100 per cento delle pistole vengano usati nel rispetto della legge vigente. Tolleranza zero significa zero p2p».
Le considerazioni sin qui svolte consentono di mettere a fuoco il punto da cui cominciare la riflessione politica su quale legislazione sia oggi più adeguata per disciplinare il fenomeno del «peer to peer»: la condivisione di documenti attraverso la rete telematica rappresenta un grande progresso informatico, essendo uno strumento grazie al quale è possibile condividere file di qualunque genere (musicale, fotografico, video, di testo o quant'altro è possibile produrre a livello digitale) con chiunque vi abbia interesse o necessità, grazie ad appositi programmi liberamente reperibili sul web. Tutto ciò costituisce un enorme vantaggio rispetto ai tradizionali metodi di diffusione del passato, in quanto consente di mettere a disposizione di un numero indefinitamente alto di potenziali interessati, documenti di carattere scientifico, artistico, culturale, didattico eccetera, che altrimenti rimarrebbero limitati nella disponibilità di pochi.
Certamente, il «peer to peer» può servire a diffondere, contro la volontà e i diritti dell'autore e di altri aventi diritto, materiale protetto, ma equiparare il fenomeno del «peer to peer» alla pirateria informatica o al contrabbando agli angoli delle strade è al di fuori di ogni logica.
È ormai provato che la condivisione gratuita dei contenuti on-line non danneggia i detentori dei diritti, ma addirittura in alcuni casi induce un «bisogno» di cultura che ha positive ricadute anche sul mercato. Una recente ricerca dell'Associazione nazionale delle industrie cinematografiche e audiovisive (ANICA), ad esempio, dimostra che tra chi fa file sharing vi è una maggiore propensione ad andare al cinema rispetto al resto della popolazione.
È recente la notizia che il mercato dell'industria discografica sta per accogliere un'importante novità che debutterà in rete il prossimo ottobre: si tratta della piattaforma «peer to peer» denominata «Qtrax» che, con il consenso delle major discografiche, metterà gratuitamente on-line a disposizione degli utenti un database di musica contenente oltre 20 milioni di canzoni. Il progetto sarà avviato da una nuova società quotata in borsa, la Flooring Zone, le cui partecipazioni di maggioranza saranno della Brilliant Technologies Corporation, mentre il restante 20 per cento del pacchetto azionario sarà reso pubblico. Considerati il costante declino delle vendite di dischi e la pressoché ormai consolidata esistenza dei sistemi di file sharing e del loro incessante utilizzo per la distribuzione di file musicali, le major del settore hanno pensato di sfruttare questa tecnologia a loro vantaggio, intravedendone una potenziale nuova fonte di guadagno:

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EMI, Sony BMG, Universal Music Group e Warner Music Group hanno quindi approvato l'iniziativa della Brilliant Technologies Corporation, autorizzando la condivisione delle loro produzioni nella piattaforma gratuita Qtrax e finanziando tale attività attraverso la pubblicità e le sponsorship. Da questa attività ci si aspetta un ricavato oscillante fra i 20 milioni di dollari fino ad un massimo di 175 milioni di dollari che verranno spartiti fra detentori dei diritti, autori, editori, artisti e discografici. Ci sono molte altre esperienze, nel mondo e in particolare in Europa, che costituiscono esempi concreti della capacità di consentire e di garantire la semplificazione della comunicazione sociale attraverso la condivisione on-line: il MIT di Boston ha posto sotto pubblico dominio tutta la produzione scientifica che docenti e ricercatori producono nell'università, la BBC consente il libero accesso via internet a tutto il suo archivio, l'Authority britannica ha separato la rete dai servizi dell'ex monopolista telefonico BT. Nella cablatissima Corea del Sud il videogioco FIFA07 viene distribuito liberamente, supportato dalla pubblicità. Sono tutte esperienze che stanno a dimostrare come oggi, grazie al sistema digitale di interconnessione e interazione, la condivisione della conoscenza e la modalità produttiva cooperativa - rese possibili da nuovi modelli di disciplina dei diritti d'autore che consentano il libero accesso ai contenuti - portino una evidente efficacia qualitativa, tanto nei prodotti come nei processi.
Vediamo qual è la disciplina giuridica del «peer to peer» in Italia.
In prima battuta si può dire che il «peer to peer» non è illegale di per sé. Tutto dipende dall'oggetto (cosa si condivide) e dalle modalità della condotta (lucrativa o meno). La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), la quale punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, chiunque «in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa». Tale norma (introdotta dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, cosiddetto «decreto Urbani») incrimina in realtà una fattispecie già punita dalla precedente lettera a) del medesimo comma 2 dell'articolo 171-ter (diffusione in pubblico di opera protetta con qualsiasi procedimento).
La sussistenza del reato presuppone pertanto la violazione della normativa sulla copia privata di materiale audiovisivo. Con riferimento alle opere musicali la normativa italiana sul diritto d'autore consente all'acquirente dell'opera (singolo brano o intero compact disc) di effettuare una sola copia per uso personale. Ciò vuol significare che non può condividere tale copia con altre persone. L'articolo 71-sexies, comma 1, della citata legge n. 633 del 1941 stabilisce che: «È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater».
La stessa legge, inoltre, prevede un equo compenso applicato anticipatamente sul supporto di memorizzazione in modo che il titolare dei diritti venga retribuito anche per l'effettuazione della copia privata. Questo è stabilito all'articolo 71-septies, comma 1, secondo cui: «Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore,

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che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti».
Le norme in questione fanno esclusivo riferimento all'effetto del comportamento (duplicazione non a scopo personale) e non alla tecnologia utilizzata: di conseguenza deve ritenersi consentita la copia privata comunque effettuata purché non effettuata da terzi (articolo 71-sexies, comma 2, della legge n. 633 del 1941) e nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione (articolo 102-quater della citata legge n. 633 del 1941).
Va però osservato che la posizione di chi scarica la copia non autorizzata non è la stessa di colui che, avendola abusivamente duplicata, la mette in rete per lo scambio. Vanno tenute ben distinte le posizioni di chi distribuisce l'opera protetta (uploader) e di chi la scarica (downloader). Il primo, se non ha acquisito il relativo diritto, commette sicuramente un atto penalmente illecito. Il secondo non sta violando alcuna legge. L'utente che scarica l'opera, infatti, la memorizza su un supporto per il quale ha già pagato a monte l'equo compenso per la duplicazione e dunque ha il diritto di fruire dell'opera per uso personale.
Con l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 72 del 2004 (decreto Urbani) per la configurazione dell'illecito penale è necessario un altro elemento costitutivo: il dolo specifico di profitto, vale a dire l'intenzione di acquisire un vantaggio patrimoniale per effetto della condotta, sia in termini di effettivo accrescimento della sfera patrimoniale, sia di mancata perdita o risparmio di spesa.
In tal modo, incorre in responsabilità penale non solo chi mette in rete file protetti da diritto d'autore al fine di lucro (fine di guadagno) ma anche chi condivide file protetti (uploader) da diritto d'autore senza fini di lucro ma al solo scopo di consentire da parte di terzi un uso personale risparmiando la spesa per l'acquisto (articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), della legge n. 633 del 1941).
Successivamente con l'entrata in vigore della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, lo scopo di profitto è stato soppresso ed è stato ripristinato lo scopo di lucro.

Sempre per effetto del menzionato decreto Urbani chi scarica file protetti da diritto d'autore (il semplice downloader) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale (articolo 171-ter, comma 4, della legge n. 633 del 1941).
Ovviamente a fianco della responsabilità penale sussiste anche la responsabilità civile, relativa al risarcimento dei danni causati alle case di produzione discografica. Pertanto, nonostante tale attività nella maggior parte dei casi non venga penalmente perseguita, tenuto conto anche della gratuità (dunque senza fine di profitto) con cui il file viene condiviso attraverso i sistemi di file sharing, vi è comunque il pericolo di divenire destinatari di azioni di natura civile a carattere risarcitorio, volte ad ottenere il risarcimento dei danni che le major discografiche possono lamentare. Infatti, fatta salva la copia ad uso personale, queste ultime di norma non riconoscono all'utente il diritto di riprodurre e distribuire i brani musicali acquistati.
L'incriminazione del file sharing è una tipica ipotesi di reato «artificiale» cui non corrisponde la percezione del disvalore del fatto da parte dei consociati, per i quali lo scambio di materiali (pur illecito) è avvertito come naturale e culturalmente accettato. Immaginiamo quale sarebbe il risultato

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di portare a giudizio centinaia di giovani con l'imputazione di aver scambiato file protetti dal diritto d'autore.
L'impegno delle Forze dell'ordine e della magistratura è giustificato in presenza di reati che generano allarme sociale per l'elevato rango dei beni oggetto di tutela penale; altrettanto non può dirsi per la violazione della proprietà intellettuale che si realizza con il file sharing, perché, al dispendio di energie da parte dello Stato per l'accertamento e per la repressione del reato, spesso non corrisponde alcun beneficio per la collettività che non sia riconducibile alla soddisfazione dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale o alla necessità di placare i timori di una perdita di potere di mercato. L'uso massivo dello strumento penale produce, nel caso di condotte sociali non caratterizzate da conclamata gravità per la collettività, un appesantimento per l'intero sistema.
Che la criminalizzazione del file sharing sia in molti casi una risposta irragionevole e inidonea a realizzare un giusto equilibrio dei diversi valori costituzionali in gioco emerge anche dalla recente pronuncia della Corte di cassazione che ha affermato il principio secondo cui scaricare da internet file protetti da copyright non è reato se non c'è scopo di lucro (sentenza n. 149 del 2007, con cui la III sezione penale della Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello al una pena detentiva, sostituita da un'ammenda, per avere duplicato abusivamente e distribuito programmi illecitamente duplicati immagazzinandoli su un server del tipo Ftp dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password).
La proposta di legge in esame introduce nuove norme in tema di autorizzazione alla messa a disposizione del pubblico di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro. Si introduce un meccanismo analogo alle licenze collettive in vigore nei Paesi del nord Europa con l'obiettivo di delineare un quadro legislativo che promuova la capacità dei titolari dei diritti d'autore di sviluppare una nuova generazione di modelli di licenze collettive destinati agli utenti on-line, che siano meglio rispondenti alle esigenze del mondo informatizzato.
Il sistema in questione si traduce nel promuovere accordi tra le società di gestione collettiva significativamente rappresentative degli aventi diritto e le associazioni rappresentative degli interessi degli utilizzatori che definiscano le condizioni di uso delle opere autorizzando lo scambio e la condivisione di contenuti digitali.
Questo sistema di autorizzazione basato sull'acquisto volontario di licenze collettive da parte degli utilizzatori offre all'attività di file sharing una via ragionevole per diventare legale nel rispetto dei diritti degli autori e dei diritti connessi.
La presente proposta di legge armonizza il diritto d'autore con i princìpi costituzionali e di diritto umano trovando soluzioni adeguate a risolvere le contraddizioni del diritto d'autore mirabilmente sintetizzate dall'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
Infatti, se l'articolo 27, comma 2, della stessa Dichiarazione stabilisce che: «Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore», il comma 1 dello stesso articolo 27 recita: «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare del progresso scientifico ed ai suoi benefìci».
La realtà del diritto d'autore, come storicamente attuato, vive nella contrapposizione dialettica tra questi due princìpi che devono essere attuati in modo diverso in diversi momenti storici alla luce delle concrete possibilità offerte dallo stato della tecnologia.
Nell'ambito delle condizioni d'uso fissate in via di contrattazione collettiva diverrebbero lecite la riproduzione di copie anche da parte di terzi e la loro messa a disposizione del pubblico senza scopo di

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lucro. Rimarrebbe ovviamente penalmente rilevante il file sharing esercitato al di fuori del regime convenzionale di autorizzazione stabilito dalla contrattazione collettiva o esercitato con finalità di lucro. Tale disciplina consentirebbe di rendere oneroso il file sharing di chi condivide per non acquistare, salvaguardando al contempo la libera circolazione delle opere dell'ingegno e, più in generale, tutte le esternalità positive determinate dalla tecnica del file sharing mediante reti «peer to peer».
È così possibile, al contrario di quanto avviene oggi - per effetto di una politica incapace di immaginare e di elaborare soluzioni alternative al ricorso alla sanzione penale - combinare due fondamentali esigenze: il riconoscimento di diritti che riguardano la produzione intellettuale, culturale, le opere dell'ingegno e i diritti d'autore, con il riconoscimento dei valori costituzionali da cui il diritto d'autore medesimo ripete i propri limiti come il proprio fondamento, quali i diritti e le libertà individuali delle persone in ordine all'accesso alla cultura, alla fruizione, alla produzione e alla circolazione della conoscenza.

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PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Comunicazione al pubblico e messa a disposizione di archivi tra persone fisiche). 1. Dopo l'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 180-ter. - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare le persone fisiche che pongono in essere attività di scambio e di condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro a mettere a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente le opere scambiate e condivise nel quadro di tale attività di scambio e di condivisione, è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o detentori di diritti connessi.
2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 interloquiscono e negoziano con le associazioni rappresentative degli interessi degli utilizzatori che ne facciano richiesta i termini delle autorizzazioni previste al citato comma 1.
3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle stesse con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei loro associati e aderenti.
4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni

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dalla data della comunicazione al pubblico che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti possono indicare che non intendono estendere a queste il regime di autorizzazione previsto al comma 1 dandone comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori nei modi ed entro i limiti stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali». Art. 2. (Riproduzione privata ad uso personale). 1. Il comma 2 dell'articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«2. La riproduzione di cui al comma 1 è consentita ai terzi quando questi acquisiscono il fonogramma o il videogramma da un soggetto autorizzato a comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 180-ter. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, la riproduzione di cui al citato comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e di videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80».
2. Dopo l'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente articolo:
«Art. 71-octies. 1) - 1. Le disposizioni degli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies si applicano anche agli archivi digitali contenenti opere tutelate ai sensi della presente legge diversi dai fonogrammi e dai videogrammi.
2. Per le opere di cui al comma 1 del presente articolo il compenso previsto dall'articolo 71-septies, comma 1, spetta all'autore dell'opera o ai suoi aventi causa.

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3. La quota di compensi prevista dall'articolo 71-septies riservata agli autori o ai loro aventi causa, delle opere di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190». Art. 3. (Regolamento di attuazione). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, un regolamento che stabilisce:
a) i criteri in base ai quali individuare le società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o detentori di diritti connessi, ai sensi dell'articolo 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;
b) i criteri in base ai quali individuare le associazioni rappresentative degli interessi delle categorie di utilizzatori dei regimi d'autorizzazione previsti agli articoli 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;
c) i parametri in base ai quali si identifica la condizione di opera che non ha esaurito il proprio ciclo commerciale ai sensi dell'articolo 180-ter, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;
d) le modalità con cui i titolari dei diritti devono comunicare alla Società italiana degli autori ed editori e alle altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative l'intenzione di valersi della facoltà prevista all'articolo 180-ter, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge e i limiti entro i quali la stessa può essere esercitata;

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e) le modalità di mediazione e di soluzione alternativa delle controversie che eventualmente sorgano tra la Società italiana degli autori ed editori, le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o detentori di diritti connessi, gli utilizzatori dei regimi di autorizzazione previsti all'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, e le associazioni rappresentative degli interessi di questi ultimi;
f) il ruolo del Ministero per i beni e le attività culturali nelle procedure di mediazione e di soluzione alternativa delle controversie di cui alla lettera e).
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative stipulano con le associazioni rappresentative degli interessi delle categorie di utilizzatori gli accordi con i quali si rendono disponibili le licenze quadro necessarie, ai sensi dell'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, per autorizzare le persone fisiche che aderiscono a mettere a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente le opere scambiate e condivise nel quadro di tale attività di scambio e di condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro.
3. L'entità dei corrispettivi previsti per l'autorizzazione di cui all'articolo 180-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è soggetta a revisione dopo un periodo sperimentale di sei mesi, ed è successivamente revisionata con cadenza annuale, al fine di adeguare l'entità dei corrispettivi all'entità dell'effettivo uso di opere protette comunicate al pubblico da parte dei soggetti autorizzati.
http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0032010
stato dei lavori: http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=2963

aquila10
01-11-2007, 23:07
Sai meglio di me che quando a una cosa ci tengono la fanno in un giorno e questa rischia di non essere mai approvata se continuano così perchè il governo non pare non reggerà più di gennaio- febbraio 2008 max.

Io ho votato sinistra ma non sono assolutamente contento perchè politica di sinistra ne hanno fatto ben poca e non mi basta sapere che hanno presentato una legge se poi non fanno di tutto per farla approvare così come non sono contento che dopo quello che è successo a Roma, quel rumeno che ha violentato e ucciso una donna, un deputato di rifondazione invece di andare in ospedale a trovare la donna che era in coma è andato in carcere per veder come stava il rumeno :eek:

GUSTAV]<
02-11-2007, 00:33
Sai meglio di me che quando a una cosa ci tengono la fanno in un giorno e questa rischia di non essere mai approvata se continuano così perchè il governo non pare non reggerà più di gennaio- febbraio 2008 max.

Io ho votato sinistra ma non sono assolutamente contento perchè politica di sinistra ne hanno fatto ben poca e non mi basta sapere che hanno presentato una legge se poi non fanno di tutto per farla approvare così come non sono contento che dopo quello che è successo a Roma, quel rumeno che ha violentato e ucciso una donna, un deputato di rifondazione invece di andare in ospedale a trovare la donna che era in coma è andato in carcere per veder come stava il rumeno :eek:
Questo mi fà pensare che stiamo affogando in un mare di cacca.
Sarebbe ora che qualcuno si svegliasse... e facesse la rivoluzione.
Come fù per i Francesi, così anche noi dobbiamo fare la stessa cosa.