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View Full Version : Incandidabilità alle cariche di deputato e di senatore


Igor
29-09-2007, 14:29
http://www.antoniodipietro.com/2007/09/pulizia_in_parlamento_si_parte.html

Pulizia in Parlamento, si parte

E’ iniziato l’iter per il disegno di legge, presentato da tempo dall’Italia dei Valori, sulla incandidabilità in Parlamento dei condannati definitivi oltre i due anni e sulla ineleggibilità di titolari di impresa che svolgono la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato, sia per chi può disporre dell’azienda direttamente o indirettamente o può determinarne gli indirizzi. Il ddl sarà discusso in commissione affari costituzionali tra una settimana.
La nostra proposta era ferma da mesi e sono convinto che senza il V-day e le mie insistenze verso il presidente della Camera non avrebbe mai visto la luce.
Il ddl chiede che sia applicata ai parlamentari la norma già in vigore per i consigli comunali per chi ha subito una condanna con almeno due anni di reclusione e una netta separazione tra gli interessi legati alle concessioni dello Stato e la possibilità di influenzarne l’assegnazione. Non si può essere concessionari e allo stesso tempo parlamentari.

Non è una legge ad personam come hanno dichiarato i membri del centrodestra citando la concessione delle frequenze televisive e gli interessi di Silvio Berlusconi. La legge vuole equiparare i parlamentari alle regole applicate per le altre cariche pubbliche e eliminare evidenti conflitti di interesse.
Vi terrò informati in modo dettagliato sul cammino di questo ddl, su chi lo sosterrà e su chi lo ostacolerà, a partire dai prossimi passi della commissione affari costituzionali presieduta da Luciano Violante.


Ecco le proposte di legge:
C.2680 (http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0029660) Carlo Costantini (IdV)

Art. 1

1. Nel capo II del titolo II del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. Non sono eleggibili i soggetti che risultano avere la titolarità o il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità e il controllo risultano essere il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado ovvero persone conviventi non a scopo di lavoro domestico dei soggetti di cui al comma 1.
3. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non si applicano:

a) agli amministratori delle imprese di cui al medesimo comma 1, qualora siano cessati dalla carica almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni;


b) ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), provvedano alla cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo. È vietata la cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero».

2. All'articolo 5, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361», sono sostituite dalle seguenti: «condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 10-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».
3. All'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 10-bis del presente testo unico».

4. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 10-bis».


C.2681 (http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0029680) Carlo Costantini (IdV)

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo II del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 6 è premesso il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di deputato:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico n. 309 del 1990, e successive modificazioni, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla».

2. La rubrica del capo II del titolo II del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».

Art. 2.

1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Per le nomine e le elezioni che, in virtù di specifiche disposizioni di legge, sono di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica si applica quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 5-bis».

Art. 3.

1. All'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 5-bis del presente testo unico».


Art. 4.

1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 5-bis».

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla prima elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge.


Commissione Affari Costituzionali:
http://www.camera.it/organiparlamentarism/10085/242/4407/6107/commissionepermanentetesto.asp?slAnnoMese=200709&slGiorno=25&addTitle=Convocazione+del+giorno+25+Settembre+2007


Al Senato c'e il ddl del sen. Formisano (Idv) ma l'iter è fermo da agosto.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=15&id=221321
Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1076

SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XV LEGISLATURA ———–

N. 1076


DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori FORMISANO, RAME, GIAMBRONE, CAFORIO, BARBATO, LEVI MONTALCINI, ANDREOTTI, COLOMBO Emilio, ROSSI Fernando, TURIGLIATTO e PALLARO


COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2006

———–

Disciplina delle cause ostative alla candidatura
alle elezioni politiche

———–

Art.1

1. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire le cariche di senatore e deputato coloro che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 58, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge, coloro che siano stati eletti deputato o senatore, e che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 58, comma 1, lettere da a), b), c), d), ed e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, decadono dalla carica e sono sostituiti secondo la normativa elettorale vigente.

pars_
29-09-2007, 14:39
Oh, intanto gia' qualcosa che se ne parli, mi ricordo il post di Di Pietro quando parlava di "28 Luglio data storica", beh cosi' storica che gliel'hanno parcheggiata per 2 mesi ... cmq, ci credo poco ma vedremo cosa ne viene fuori e sopratutto quali emendamenti tireranno fuori per salvare capra e cavoli, posto che non la lascino direttamente cosi' e votano tutti contro, come è + probabile

ripsk
29-09-2007, 14:48
Se viene accettata cosi comè faccio erigere in giardino una statua equestre di DiPietro in segno di eterno ringraziamento :ave: :D
Grande Tonino, almeno lui ci prova ed è l'unico ad essere sempre coerente con quanto promesso in campagna elettorale :)

Ciao

Jammed_Death
29-09-2007, 14:57
finchè non diventano leggi pure non m'interessa. Ah, e le voglio vedere attuate, non solo a parole. Perchè l'italia è il paese degli usi e consuetudini, non delle leggi.