D_IL PRINCIPE
18-09-2007, 13:04
La classe di merito per chi assicura più veicoli
Fino all'anno scorso acquistando un secondo veicolo (senza privarsi del primo) significava assicurarlo con la classe di merito di ingresso (ossia la quattordicesima), anche se, a volte, alcune compagnie decidevano di applicare una classe più favorevole per gli assicurati più lodevoli.
Ma con la legge n. 40/2007 (in vigore dal 3 aprile 2007) un automobilista, che ha già assicurato un veicolo, può beneficiare della stessa classe di merito acquisita negli anni, anche per la sottoscrizione di un contratto RCA per un secondo mezzo di trasporto a motore.
L'Unione Nazionale dei Consumatori, con il decreto legge n. 7/2007, ha integrato l'articolo n. 134 (“Attestazione sullo stato del rischio”) del Codice delle Assicurazioni Private. Questo decreto a partire dal 3 aprile 2007 è diventato legge grazie al cosiddetto “Bersani-Bis” [legge n. 40/2007].
Il decreto, infatti, prevede che la compagnia non può assegnare una classe di merito più bassa, rispetto a quella raggiunta secondo l'attestato di rischio legato all'assicurato, sia in caso di contratto RCA per un ulteriore veicolo (della stessa tipologia/potenza) dello stesso assicurato sia in caso di acquisto di un'autovettura nuova da parte di un familiare convivente. Secondo quest'ultimo caso se, ad esempio, vostro figlio acquista un auto nuova può godere della miglior classe di merito tra quelle dei familiari conviventi.
Per mantenere la stessa classe di merito non è necessario restare legati alla stessa compagnia assicurativa, infatti sarà l'attestato di rischio a mostrare lo storico dell'assicurato presso qualsiasi altra assicurazione
Fino all'anno scorso acquistando un secondo veicolo (senza privarsi del primo) significava assicurarlo con la classe di merito di ingresso (ossia la quattordicesima), anche se, a volte, alcune compagnie decidevano di applicare una classe più favorevole per gli assicurati più lodevoli.
Ma con la legge n. 40/2007 (in vigore dal 3 aprile 2007) un automobilista, che ha già assicurato un veicolo, può beneficiare della stessa classe di merito acquisita negli anni, anche per la sottoscrizione di un contratto RCA per un secondo mezzo di trasporto a motore.
L'Unione Nazionale dei Consumatori, con il decreto legge n. 7/2007, ha integrato l'articolo n. 134 (“Attestazione sullo stato del rischio”) del Codice delle Assicurazioni Private. Questo decreto a partire dal 3 aprile 2007 è diventato legge grazie al cosiddetto “Bersani-Bis” [legge n. 40/2007].
Il decreto, infatti, prevede che la compagnia non può assegnare una classe di merito più bassa, rispetto a quella raggiunta secondo l'attestato di rischio legato all'assicurato, sia in caso di contratto RCA per un ulteriore veicolo (della stessa tipologia/potenza) dello stesso assicurato sia in caso di acquisto di un'autovettura nuova da parte di un familiare convivente. Secondo quest'ultimo caso se, ad esempio, vostro figlio acquista un auto nuova può godere della miglior classe di merito tra quelle dei familiari conviventi.
Per mantenere la stessa classe di merito non è necessario restare legati alla stessa compagnia assicurativa, infatti sarà l'attestato di rischio a mostrare lo storico dell'assicurato presso qualsiasi altra assicurazione