simone1974
29-05-2007, 17:05
Il 10 novembre scorso mi sono licenziato dalla vecchia azienda per andare a lavorare in una nuova.
Ancora devo ricevere la liquidazione. Sono passati più di 6 mesi.
La vecchia azienda inquadrava i dipendenti con CCNL del Commercio
Quello che mi chiedo, ma non c'è un limite temporale per il pagamento del TFR? :confused:
Loro dicono di no, a me sembra strano...
Fides Brasier
29-05-2007, 19:22
Quello che mi chiedo, ma non c'è un limite temporale per il pagamento del TFR? :confused:
Loro dicono di no, a me sembra strano...Loro dicono che non c'e' ed e' vero: perche' dovrebbero pagarlo immediatamente :asd:
Leggi questi:
http://www.uilcabapv.it/materiali/tfr/tfrefondi.html Il "trattamento di fine rapporto", in sigla Tfr, è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in un'azienda. Conosciuta, specie in passato, più popolarmente come "liquidazione", è una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso.
Ma anche:
http://www.fabipavia.it/Norme_utili/Norme/pagamentoTFR.htm La corresponsione della retribuzione costituisce oggetto di un obbligo di dare, regolato dai principi generali di diritto comune in tema di previsione del termine per l'adempimento delle obbligazioni ex articoli 1183 e 1185 del codice civile.
L'articolo 2099 del Codice civile, in realtà, statuendo che le obbligazioni di natura retributiva vanno adempiute nei termini in uso nel luogo della prestazione, automaticamente esclude le obbligazioni medesime dal novero di quelle che, ai sensi del 1° capoverso del comma 1 dell'articolo 1183 del Codice civile, vanno eseguite "immediatamente", riconducendole piuttosto nell'ambito delle obbligazioni che, ai sensi del secondo capoverso del comma 1 della norma citata, necessitano di un termine per l'adempimento che venga determinato dalle parti o, in mancanza, dal giudice.
Con particolare riferimento alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, occorre sottolineare che l'articolo 2120 del codice civile nulla espressamente dispone in ordine al termine di pagamento.
Conseguentemente, per fornire una risposta esaustiva al quesito formulato dalla lettrice occorre fare riferimento alle previsioni contenute nel CCNL applicato al rapporto di lavoro, che nel testo del quesito non è espressamente indicato.
Tuttavia, il CCNL (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), cui la lettrice sembrerebbe fare riferimento, prevede all'art. 77 che «le somme dovute in caso di cessazione del rapporto debbono essere versate all'interessato all'atto della cessazione dal servizio».
Si tenga altresì presente che, su base quindicinale, vengono emessi gli indici di rivalutazione da applicare al TFR che deve essere liquidato, ragion per cui un ritardo di 30 giorni è considerabile come "fisiologico" al fine di una corretta liquidazione.
Occorre per completezza sottolineare che in caso di accertato ritardo nel pagamento del TFR, la giurisprudenza rinvenuta in meteria ritiene sussistente in capo al lavoratore il diritto alla rivalutazione e agli interessi legali maturati sull'importo dovuto (Pretura di Roma, 15 gennaio 1999; Pretura di Firenze, 19 novembre 1996).
simone1974
30-05-2007, 10:29
Ecco 'sta cosa della rivalutazione e gli interessi legali mi interessa e non poco...
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