adsasdhaasddeasdd
20-02-2007, 23:45
MITTENTE IO
DESTINATARIO UNA DEFICENTE
PARLAIMO VIA PM
LA DEFICENTE PUBBLICA SVARIATI MESSAGGI IN GIRO PER UN FORUM QUANDO IO NON VOGLIO
sarebbe querelabile???
secondo la 616 c.p. sembrerebbe di si no???
Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
Si configura il reato di violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.) quando taluno prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa (violazione), a lui non diretta, oppure sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta (sottrazione), oppure, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime (soppressione). Il reato è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila [€ 30,99] a un milione [€ 516,46].
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento (arrecare danno) ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» s’intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
DESTINATARIO UNA DEFICENTE
PARLAIMO VIA PM
LA DEFICENTE PUBBLICA SVARIATI MESSAGGI IN GIRO PER UN FORUM QUANDO IO NON VOGLIO
sarebbe querelabile???
secondo la 616 c.p. sembrerebbe di si no???
Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
Si configura il reato di violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.) quando taluno prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa (violazione), a lui non diretta, oppure sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta (sottrazione), oppure, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime (soppressione). Il reato è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila [€ 30,99] a un milione [€ 516,46].
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento (arrecare danno) ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» s’intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.