vermaccio
24-10-2006, 13:11
LIBERO: state molto attenti prima di abbonarvi a libero adsl. i nuovi
contratti introdotti pochi giorni fa sono stati pesantemente
modificati ed ora contengono delle sezioni allucinanti. Accettare il
contratto senza averlo prima letto è da folli. Prima leggetelo e poi
valutate se volete "rischiare".
In pratica, si dice che, quando il traffico dell'utente sia «anomalo
per direttrice o volumi rispetto al profilo medio della tipologia di
Cliente a cui l'offerta è indirizzata» (art. 10.1) è facoltà di Libero
procedere alla sospensione dell'abbonamento del cliente; il tutto —
non ridete — «in via precauzionale e nell'interesse del cliente».
Inoltre, tale sospensione potrà essere totale o parziale, senza ben
specificare come possa essere una sospensione «parziale» (forse una
limitazione della banda?).
Il tutto, però, non finisce mica qui: il comma 2 del medesimo articolo
si spinge ancora più oltre: «Infostrada potrà comunicare la
sostituzione dell'offerta tariffaria sottoscritta con altra di tipo
diverso semiflat o a consumo. Il Cliente avrà facoltà di recedere con
effetto immediato senza l'applicazione di penali.».
Infine, dulcis in fundo, il comma 3: «Prima della sospensione dei
Servizi, Infostrada contatterà il Cliente per verificarne la
consapevolezza in merito all'effettuazione del traffico anomalo. Ove
la sospensione del traffico uscente risultasse urgente, Infostrada
avviserà tempestivamente il Cliente mediante messaggio telefonico.».
Anzitutto, ciò che balza per primo agli occhi è l'assoluta vaghezza
della formula «traffico anomalo»: cosa si intende esattamente? Si deve
considerare nell'ordine del tempo (ad es. per tot ore di connessione
continuativa) o piuttosto in quello della quantità (ad es. 10gB)?
Inoltre, cosa si intende per «direttrice»? Forse sta a significare che
certo traffico su certe porte (come quelle dedite al p2p) può
diventare «anomalo» e quindi giustificare le misure repressive di cui
sopra? E inoltre: considerando che le porte possono essere cambiate,
come predeterminarle?
E ancora: perché mascherarsi dietro la pura derisione che la
sospensione dell'abbonamento a canone sia «nell'interesse del
cliente»? Il cliente è sicuro perché paga quel tanto al mese e non
avrà soprese (per questo ha scelto il profilo a canone anziché una
formula a consumo); anzi, da un'indebita sospensione non avrà che
danni derivanti dall'interruzione forzosa del servizio!
Più oltre: nel caso di sostituzione della formula a canone con una a
consumo o a semi-consumo, è detto che Infostrada «comunicherà»
l'avvenuto cambiamento al cliente; il che, si sottintende, avverrà
dopo che il cambio di profilo sia avvenuto, con la conseguenza che il
cliente navigherà per una quantità di tempo indefinita (dipendente
solo dalla celerità del servizio clienti ad informarlo del cambio)
pagando a consumo! Ora, se pensiamo che Infostrada giustifica questo
comportamento proprio con l'«eccessivo» uso di Internet, sarà facile
prevedere la salata bolletta che colpirà il malcapitato, che crede in
cuor suo di navigare con un'offerta a canone. E a poco vale il
prosieguo del contratto che fa salvo il diritto del cliente di
recedere: ormai, la bolletta salata gli è arrivata, e nel contratto
non si fa menzione alcuna di quel quid pluris che gli toccherà
sborsare a sua insaputa! Infatti, come si nota nel comma 3, Infostrada
avviserà preventivamente l'utente nel solo caso della sospensione, e
non anche del forzoso e non voluto cambio di profilo tariffario.
Prima i filtri QoS e la limitazione dei programmi p2p.
Ora il contratto capestro definitivo.
Libero:
Sempre peggio.
PER SEMPRE
contratti introdotti pochi giorni fa sono stati pesantemente
modificati ed ora contengono delle sezioni allucinanti. Accettare il
contratto senza averlo prima letto è da folli. Prima leggetelo e poi
valutate se volete "rischiare".
In pratica, si dice che, quando il traffico dell'utente sia «anomalo
per direttrice o volumi rispetto al profilo medio della tipologia di
Cliente a cui l'offerta è indirizzata» (art. 10.1) è facoltà di Libero
procedere alla sospensione dell'abbonamento del cliente; il tutto —
non ridete — «in via precauzionale e nell'interesse del cliente».
Inoltre, tale sospensione potrà essere totale o parziale, senza ben
specificare come possa essere una sospensione «parziale» (forse una
limitazione della banda?).
Il tutto, però, non finisce mica qui: il comma 2 del medesimo articolo
si spinge ancora più oltre: «Infostrada potrà comunicare la
sostituzione dell'offerta tariffaria sottoscritta con altra di tipo
diverso semiflat o a consumo. Il Cliente avrà facoltà di recedere con
effetto immediato senza l'applicazione di penali.».
Infine, dulcis in fundo, il comma 3: «Prima della sospensione dei
Servizi, Infostrada contatterà il Cliente per verificarne la
consapevolezza in merito all'effettuazione del traffico anomalo. Ove
la sospensione del traffico uscente risultasse urgente, Infostrada
avviserà tempestivamente il Cliente mediante messaggio telefonico.».
Anzitutto, ciò che balza per primo agli occhi è l'assoluta vaghezza
della formula «traffico anomalo»: cosa si intende esattamente? Si deve
considerare nell'ordine del tempo (ad es. per tot ore di connessione
continuativa) o piuttosto in quello della quantità (ad es. 10gB)?
Inoltre, cosa si intende per «direttrice»? Forse sta a significare che
certo traffico su certe porte (come quelle dedite al p2p) può
diventare «anomalo» e quindi giustificare le misure repressive di cui
sopra? E inoltre: considerando che le porte possono essere cambiate,
come predeterminarle?
E ancora: perché mascherarsi dietro la pura derisione che la
sospensione dell'abbonamento a canone sia «nell'interesse del
cliente»? Il cliente è sicuro perché paga quel tanto al mese e non
avrà soprese (per questo ha scelto il profilo a canone anziché una
formula a consumo); anzi, da un'indebita sospensione non avrà che
danni derivanti dall'interruzione forzosa del servizio!
Più oltre: nel caso di sostituzione della formula a canone con una a
consumo o a semi-consumo, è detto che Infostrada «comunicherà»
l'avvenuto cambiamento al cliente; il che, si sottintende, avverrà
dopo che il cambio di profilo sia avvenuto, con la conseguenza che il
cliente navigherà per una quantità di tempo indefinita (dipendente
solo dalla celerità del servizio clienti ad informarlo del cambio)
pagando a consumo! Ora, se pensiamo che Infostrada giustifica questo
comportamento proprio con l'«eccessivo» uso di Internet, sarà facile
prevedere la salata bolletta che colpirà il malcapitato, che crede in
cuor suo di navigare con un'offerta a canone. E a poco vale il
prosieguo del contratto che fa salvo il diritto del cliente di
recedere: ormai, la bolletta salata gli è arrivata, e nel contratto
non si fa menzione alcuna di quel quid pluris che gli toccherà
sborsare a sua insaputa! Infatti, come si nota nel comma 3, Infostrada
avviserà preventivamente l'utente nel solo caso della sospensione, e
non anche del forzoso e non voluto cambio di profilo tariffario.
Prima i filtri QoS e la limitazione dei programmi p2p.
Ora il contratto capestro definitivo.
Libero:
Sempre peggio.
PER SEMPRE