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View Full Version : Costituzione REGALASI


Lucio Virzì
01-06-2006, 11:32
Ve lo segnalo, potrebbe essere utile.

Roma, 12:24

2 GIUGNO: SENATO REGALA LA COSTITUZIONE

Il Senato della Repubblica festeggia il 60.mo anniversario della Repubblica con la distribuzione al pubblico di una pubblicazione contenente la copia anastatica della Costituzione del 1947, il testo della Costituzione vigente e una lettera del Presidente Franco Marini. La distribuzione, curata dall'Ufficio comunicazione istituzionale, avverra' con le seguenti modalita': il giorno 3 giugno, in occasione dell'apertura al pubblico di Palazzo Madama per le visite guidate; dal 5 giugno, per l'intera settimana, la distribuzione gratuita avverra' presso la Libreria del Senato, in Via della Maddalena n.

http://www.repubblica.it/news/ired/ultimora/rep_nazionale_n_1563539.html?ref=hprepnews

LuVi

RiccardoS
01-06-2006, 11:40
non è giusta questa discriminazione nei confronti di chi non è di Roma! :cry:


interessante l'iniziativa, chissà che qualcuno di quelli che vogliono cambiarla non se la legga prima del referendum.

d@vid
01-06-2006, 11:42
:cry: x ki nn è di roma? :cry: :D

Venticello
01-06-2006, 11:43
non è giusta questa discriminazione nei confronti di chi non è di Roma! :cry:


interessante l'iniziativa, chissà che qualcuno di quelli che vogliono cambiarla non se la legga prima del referendum.

Magari vogliono cambiarla proprio perchè l'hanno letta...

RiccardoS
01-06-2006, 11:44
:cry: x ki nn è di roma? :cry: :D


trovata la soluzione: Lucio, che ha la faccia di bronzo adatta per farlo (per non dire altro :ciapet: ) va in libreria e se ne fa dare una copia per ogni utente del forum interessato, poi gliele spedisce con spese a carico del destinatario. :O :D

jumpermax
01-06-2006, 11:45
:cry: x ki nn è di roma? :cry: :D
per chi è di bologna segnalo questo segnalo questo

sono ancora a disposizione alcuni biglietti, da ritirare presso l'URP, Largo Trombetti, per il concerto di giovedì 1 giugno alle ore 21.00 al Teatro Comunale di Bologna in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario della Repubblica italiana.

Lucio Virzì
01-06-2006, 12:01
trovata la soluzione: Lucio, che ha la faccia di bronzo adatta per farlo (per non dire altro :ciapet: ) va in libreria e se ne fa dare una copia per ogni utente del forum interessato, poi gliele spedisce con spese a carico del destinatario. :O :D

Sisi... mettetevi in coda J+3 :sofico:

LuVi

d@vid
01-06-2006, 12:15
per chi è di bologna segnalo questo segnalo questo

sono ancora a disposizione alcuni biglietti, da ritirare presso l'URP, Largo Trombetti, per il concerto di giovedì 1 giugno alle ore 21.00 al Teatro Comunale di Bologna in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario della Repubblica italiana.
non sono neanche di Bologna :(

però la proposta di Riccardo mi piace :p
Lucio allora io mi accodo :sofico:

tdi150cv
01-06-2006, 12:45
costituzionione vecchia e oramai inutile ... via cambiareeeeeeeee !

Ileana
01-06-2006, 12:52
arrivata quando ho compiuto 18 anni, dal Comune di Casalecchio.
Con gentile letterina del sindaco che fuori dalla campagna elettorale (eravamo a novembre) mi invitava a riflettere BENE per chi votare :muro:

aLLaNoN81
01-06-2006, 12:54
costituzionione vecchia e oramai inutile ... via cambiareeeeeeeee !
Ma ti sei per lo meno mai preso la briga di leggerla in vita tua almeno una volta?

whiles_
01-06-2006, 12:55
Ma ti sei per lo meno mai preso la briga di leggerla in vita tua almeno una volta?
ah perchè si legge? :sbonk:

Engelbert
01-06-2006, 13:06
ah perchè si legge? :sbonk:
:confused: :mbe:

d@vid
01-06-2006, 13:07
arrivata quando ho compiuto 18 anni, dal Comune di Casalecchio.
Con gentile letterina del sindaco che fuori dalla campagna elettorale (eravamo a novembre) mi invitava a riflettere BENE per chi votare :muro:
io a 18 anni ho solo ricevuto la lettera per il servizio militare :cry: :fagiano: :stordita: :D

Lucio Virzì
01-06-2006, 13:14
Ma ti sei per lo meno mai preso la briga di leggerla in vita tua almeno una volta?

Per certe persone leggere sembra essere una attività desueta e legata ad antichi riti ancestrali...

LuVi

Solertes
01-06-2006, 13:24
Forniamo gli strumenti per colmare questa lacuna, chiedo scusa per la lunghezza del post:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.



PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI


Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.



TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI


Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.


TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.



PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

Sezione I

Le Camere.

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.


Art. 59.



È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.




Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.



Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.



Sezione II

La formazione delle leggi.



Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.


Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.



Art. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.



TITOLO III

IL GOVERNO

Sezione I

Il Consiglio dei ministri.




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

I PRESIDENTI

LA COSTITUZIONE

ATTIVITA' DEL CAPO DELLO STATO

GLI UFFICI

LE ONORIFICENZE



Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.


Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.



Sezione II

La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III

Gli organi ausiliari.

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.



TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale.


Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.




Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.




Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione.



Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.


TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.



Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.



Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.



Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.



Art. 122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.



Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.



Art. 124.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.




Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.




Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.



Art. 128.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



Art. 129.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



Art. 130.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d’Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.



Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.




TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I

La Corte Costituzionale.





Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.




Art. 136.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6.

XI

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell’Assemblea Costituente :

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

ALCIDE DE GASPERI

Visto: il Guardasigilli GRASSI

Per Favore non quotate che il post è già lungo di per sè

dupa
01-06-2006, 13:26
danè trasà.

Lucio Virzì
01-06-2006, 13:40
Bravo solertes.
Andrebbe messo in rilievo nella sezione e visionato per accettazione ad ogni iscrizione.

LuVi

giovane acero
01-06-2006, 13:47
Ma ti sei per lo meno mai preso la briga di leggerla in vita tua almeno una volta?

il beneficio del dubbio è un bene prezioso! non sprecarlo così! :D

LightIntoDarkness
01-06-2006, 14:04
costituzionione vecchia e oramai inutile ... via cambiareeeeeeeee !Spettacolo! :clap: :clap:
Quando leggo questi post faccio veramente fatica a mantenere il rispetto per la persona che li scrive (ma visto che lo fa apposta per provocare, bisogna farlo).

Da estremista di destra quale ti dichiari, che valore dai alla costituzione per la tua identità politica? E' importante il giuramento di fedeltà che le persone elette in Parlamento fanno ad essa?

;)

Palladio
01-06-2006, 14:29
per chi volesse leggersi la Costituzione della Repubblica Italiana con calma segnalo la pagina di download della Camera dei Deputati, raggiungibile qui (http://www.camera.it/index.asp?content=%2Fcost%5Freg%5Ffunz%2F345%2Fcopertina%2Easp%3F) e con il testo disponibile in varie lingue, dall'inglese all'arabo.

buona lettura

Gemma
01-06-2006, 15:01
l'ho letta quasi tutta.
Quasi perchè ho un po' saltellato sulle parti puramente burocratiche della conformazione del governo.

Mi pare che alcuni punti siano già stati cambiati, anche se la costituzione è ancora la stessa.

per esmpio l'art. 52:
"La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici."
il servizio militare non è più obbligatorio.

Le leggi di revisione, dal momento che sono possibili, non dovrebbero costituire direttamente allegato alla costituzione?

Oppure servirebbe una postilla con le variazioni, a rigor di chiarezza.

Perchè ci sono altri punti sanciti che però non mi sembra che trovino applicazione...

Art. 33
...Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato...

e invece sappiamo che oggi come oggi lo stato sovvenziona e finanzia le scuole private

Art. 36
...Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi...

(questo in particolare mi interessa per quanto riguarda i nuovi contratti a progetto :p )

Magari vivessimo in uno stato in cui i criteri esposti dalla nostra costituzione vengono rispettati!

Non ci ho trovato nulla di vecchio o di "passato di moda", in sostanza non ravvedo alcuna necessità di modifica della linea costituzionale.

Chi la vorrebbe "rinnovare", esattamente, quali modifiche vorrebbe apportare?

Masev
01-06-2006, 15:17
Chi la vorrebbe "rinnovare", esattamente, quali modifiche vorrebbe apportare?

Per quel che mi riguarda: cambiamento da repubblica parlamentare a repubblica presidenziale, o almeno passaggio dal bicameralismo al monocameralismo. Dalla nascita della Repubblica abbiamo avuto una stabilità e governabilità degna di Weimar...
Riduzione del numero dei parlamentari (la metà di quelli attuali sono ancora troppi)

Zebiwe
01-06-2006, 15:27
Io ho scaricato il pdf dal sito della Corte Costituzionale (il sito di origine conta) e me la sono messa sull'N70: l'ho sempre con me e in caso di dubbi posso sempre consultarla.
Per chi è interessato al pdf in questione ecco il link: Costituzione della Repubblica Italiana (http://www.cortecostituzionale.it/ita/documenti/download/pdf/Costituzione.pdf)

tdi150cv
01-06-2006, 15:37
l'ho letta quasi tutta.
Quasi perchè ho un po' saltellato sulle parti puramente burocratiche della conformazione del governo.

Mi pare che alcuni punti siano già stati cambiati, anche se la costituzione è ancora la stessa.

per esmpio l'art. 52:
"La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici."
il servizio militare non è più obbligatorio.

Le leggi di revisione, dal momento che sono possibili, non dovrebbero costituire direttamente allegato alla costituzione?

Oppure servirebbe una postilla con le variazioni, a rigor di chiarezza.

Perchè ci sono altri punti sanciti che però non mi sembra che trovino applicazione...

Art. 33
...Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato...

e invece sappiamo che oggi come oggi lo stato sovvenziona e finanzia le scuole private

Art. 36
...Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi...

(questo in particolare mi interessa per quanto riguarda i nuovi contratti a progetto :p )

Magari vivessimo in uno stato in cui i criteri esposti dalla nostra costituzione vengono rispettati!

Non ci ho trovato nulla di vecchio o di "passato di moda", in sostanza non ravvedo alcuna necessità di modifica della linea costituzionale.

Chi la vorrebbe "rinnovare", esattamente, quali modifiche vorrebbe apportare?

guarda i punti sono una infinita' ... talmente tanti che ricordarli e' davvero dura.
Poi non e' che la costituzione e' vecchia ma dei vari spunti ce ne sono davvero molti che fanno almeno riflettere.

roverello
01-06-2006, 19:49
Spettacolo! :clap: :clap:
Quando leggo questi post faccio veramente fatica a mantenere il rispetto per la persona che li scrive (ma visto che lo fa apposta per provocare, bisogna farlo).

Da estremista di destra quale ti dichiari, che valore dai alla costituzione per la tua identità politica? E' importante il giuramento di fedeltà che le persone elette in Parlamento fanno ad essa?

;)

Da quello che hanno detto alcun componenti della defunta maggioranza riguardo all'uso per loro migliore di Costituzione e Tricolore, dubito che non abbia per tutti la stessa valenza.
Sentiamo tdi150

lognomo33
01-06-2006, 19:52
Per fortuna ne ho gia una copia rilegata in carta pergamena..
Ogni tanto gli do una bella occhiata..Secondo me è una delle costituzioni scritte piu belle in assoluto..
é spettacolare.

zerothehero
01-06-2006, 21:55
Sarà che ci ho fatto un esame di diritto pubblico sulla costituzione e che quindi le cose che si studiano notoriamente spesso non piacciono, ma a me la costituzione del 48 non fa venire le vampate di calore per l'entusiasmo, oramai è valida solo nei principi fondamentali, il resto è tutto da rifare, perchè "sa di vecchio".. :D ed è ampiamente superato dalla prassi o dalla costituzione materiale.

pavel86
01-06-2006, 22:43
Sarà che ci ho fatto un esame di diritto pubblico sulla costituzione e che quindi le cose che si studiano notoriamente spesso non piacciono, ma a me la costituzione del 48 non fa venire le vampate di calore per l'entusiasmo, oramai è valida solo nei principi fondamentali, il resto è tutto da rifare, perchè "sa di vecchio".. :D ed è ampiamente superato dalla prassi o dalla costituzione materiale.
Non direi che sono da tenere solo i principi.

Alcune cose sacrosante tipo l'articolo 53 (sintetizzabile con "a ciascuno secondo i suoi bisogni, da ciascuno secondo le sue possibilità") o le parti sulla responsabilità dello stato verso le azioni dei suoi funzionari (leggi "se un poliziotto mi smanganella, posso dare la colpa anche al ministero degli interni"), oppure il dimenticato 33 (scuole private senza oneri statali), e c'è tanto altro.

Aver avuto politici di spicco (senza fare nomi), che sputavano sul 53, lo sgusciare dalle responsabilità dei funzionari, le decisioni in contrasto con il 33, bene... meglio un vecchio libro di buoni sogni che un futuro di incubi.

PS: la riforma proposta della costituzione, eliminando la parte soggettiva, è oggettivamente inapplicabile per mancanza di fondi (l'applicazione della riforma costerebbe ca. 100mld, dilazionati, per carità, ma difficilmente reperibili nel momento attuale)

lognomo33
01-06-2006, 22:49
Sarà che ci ho fatto un esame di diritto pubblico sulla costituzione e che quindi le cose che si studiano notoriamente spesso non piacciono, ma a me la costituzione del 48 non fa venire le vampate di calore per l'entusiasmo, oramai è valida solo nei principi fondamentali, il resto è tutto da rifare, perchè "sa di vecchio".. :D ed è ampiamente superato dalla prassi o dalla costituzione materiale.
Cosa è supertao secondo te in particolare?
Indubbiamente certe cose si,ma nel complesso è una costituzione che rende praticamente quasi impossibile qualsiasi degenerazione alla democrazia che dovesse venire dall'interno delle istituzioni.
Che rende il ruolo del pdr non fine a se stesso come succede in molte republiche.
Che pone l'accento sui valori di pace e libertà molte volte.
Dire che è superata in queste cose mi pare davvero errato.
Magari puo andare ampliata e rivista(sopratutto nella parte delle pubbliche amministrazioni imho),ma di certo resta forse la migliore in circolazione.

lognomo33
02-06-2006, 09:54
Superata lo è perchè fissando delle regole nel contesto del 1948 quel contesto non esiste più e quindi le regole divengono pastoie che impediscono l'evoluzione sociale. Non vorrai mica sostenere che la mentalità e le esigenze del 1948 sono tutt'ora valide spero !!!!!!!!!!!!!!!.

P.S. Sono sempre più stupefatto di trovarmi assai più aperto e progressista di tanti giovani che dovrebbero esserlo ben più di me ed invece fanno dell'immobilismo la loro bandiera perchè temono i cambiamenti mentre io li auspico in quanto segnali di un'evoluzione che non si è arrestata.

Ma assolutamente no.La Costituzione Italiana è nata dopo un regime e dopo una guerra mondiale.è assolutamente giusto che i principi che l'hanno guidata restino validi tutt'oggi perchè non siamo ancora una democrazia cosi solida essendo nata 60 anni fa.Molti problemi sono ancora presenti,anche se non sono in primo piano.Prendi le BR.Se non avessimo avuto la costituzione che abbiamo sai il casino che sarebbe successo negli anni di piombo?E non mi pare che le br siano scomparse del tutto.
Qui non è discorso di immobilismo.è un discorso di conoscenza dello stato Italiano e di conoscenza dei suoi limiti attuali.Siamo una democrazia ancora troppo giovane ed insicura per eliminare dei principi che possono sembrare antiquati ma che in realtà sono la base per farci crescere.
Poi ripeto,certo,ci sono degli articoli da riformare indubbiamente,come ho gia detto la parte sulla pubblica amministrazione in particolare imho,ma poco altro.
ps:ti faccio presente che i primi 3 articoli della costituzione americana(sono in tutto sette)sono immutati dalla notte dei tempi..da quando è stata scritta(non ricordo l'anno eatto ma intorno al 1780),per non parlare del primo emendamento che è la dichiarazione dei diritti..E li accuseresti di immobilismo?

Lucio Virzì
02-06-2006, 10:00
ps:ti faccio presente che i primi 3 articoli della costituzione americana(sono in tutto sette)sono immutati dalla notte dei tempi..da quando è stata scritta(non ricordo l'anno eatto ma intorno al 1780),per non parlare del primo emendamento che è la dichiarazione dei diritti..E li accuseresti di immobilismo?

:tapiro: mattutino per proteus

lognomo33
02-06-2006, 10:20
Leggi anche il post precedente e ti renderai conto della figura di legno che hai rimediato. :ciapet: :ciapet: :ciapet:
Non mi pare proprio.Se si discute bene,se vai avanti a faccine non facciamo nulla.
Non stabilisce regole?
Vabbè ragazzi,quando ce l'avete sotto mano e la leggete datemi un fischio che ne riparliamo.
Perchè che ci siano 3 poteri non lo stabilisce vero?che ogni potere vigili sull'altro non lo stabilisce vero?che ci siano 2 camere non lo stabilisce vero?che non si possa cambiare in un certo modo non lo stabilisce vero?che i processi siano con giuria non lo stabilisce vero?Che sia un presidenzialismo nonl lo stabilisce vero?
Dai ragazzi,facciamo i seri e non parliamo per sentito dire,che non porta a nulla. ;)
Leggetela(possibilmente in americano,cosi molte sfumature saranno piu chiare),e poi ne riparliamo.
L'unica parte che viene toccata di striscio e la cui applicazione e controllo e lasciato totalmente al congresso(e non al legislatore come dici tu,che non c'entra davvero nulla)è la parte sulla pubblica amministrazione.In totale accordo con quello che ho scritto io qualche post fa. ;)

lognomo33
02-06-2006, 10:24
Sperando tu comprenda l'occasione ghiotta per tacere che tu e l'altro utente avete miseramente sprecato.
Tu parli per sentito dire con post di altri, tra l'altro assolutamente scorretti, e dici a noi che perdiamo l'occasione per stare zitti??? :rolleyes: :rolleyes: :muro: :muro:
Cerchiamo di tornare su toni consoni a una discussione seria come questa per cortesia. ;)

dupa
02-06-2006, 10:41
Sarà che ci ho fatto un esame di diritto pubblico sulla costituzione e che quindi le cose che si studiano notoriamente spesso non piacciono, ma a me la costituzione del 48 non fa venire le vampate di calore per l'entusiasmo, oramai è valida solo nei principi fondamentali, il resto è tutto da rifare, perchè "sa di vecchio".. :D ed è ampiamente superato dalla prassi o dalla costituzione materiale.
il primo post che vale la pena leggere.

lognomo33
02-06-2006, 10:51
Il post che ho riportato è stato pubblicato e non parlo per sentito dire mentre invece, a quanto pare, tu parli senza prima filtrare quanto lasci uscire dall'orifizio deputato all'emettere suoni. In quanto ai "toni più consoni" è meglio torni tu, io mi sono limitato a rispondere a te ed all'altro volpone rimarcando che avete omesso, lo ha capito anche il server del forum, di leggere un post ed avete risposto come se gli argomenti in esso riportati non fossero mai stati scritti.

Taccio poi sull'evidente saltar di palo in frasca per non ammettere la topica e salvare, al cospetto di se stessi, il proprio amor proprio e la propria autostima ma pretendere che chi è stato fatto oggetto delle vostre "attenzioni" fuori luogo tolleri pazientemente le vostre incongruenze mi pare un tantino eccessivo.

Allora:
-Il post da te sottolineato di un altro utente è stato letto attentamente,almeno da me, questo non vuol dire che il post di un altro utente sia la legge divina.Lui sostiene una cosa,io ne sostengo un altra,cos'è siccome lui ha scritto prima di me quello che lui pensa della costituzione americana io non posso scrivere nulla?
-Io salto di palo in frasca?Io parlavo della costituzione e dei suoi principi,e ho messo come esempio quello della costituzione americana.Tu come risposta hai tirato fuori un altro post e hai detto che avevo perso un occasione per stare zitto.Allora io ho spiegato PUNTO PER PUNTO le varie parti della costituzione americana e il fatto che non si limiti a fissare idee guida.Ho risposto a te.Evdentemente per te risponderti è saltare di palo in frasca.Quindi prendo atto e non ti rispondero piu.
-La topica la stai prendendo tu,in quanto non motivi le tue affermazioni,ti rifai a post di altre persone e li difendi strenuamente senza dare dei perchè a questa tua difesa.
Saluti! ;)

pavel86
02-06-2006, 19:35
Proteus: un uomo, la sua umiltà

lognomo33
02-06-2006, 19:41
Proteus: un uomo, la sua umiltà
Proteus,un uomo,la mia ignore list!!! :D :D
Non per cattiveria,anzi,ma non ce la facevo piu a spiegargli le cose e siccome so che mi ci sarei preso all'infinito..meglio cosi!!! :D :D

Solertes
02-06-2006, 19:45
Superata lo è perchè fissando delle regole nel contesto del 1948 quel contesto non esiste più e quindi le regole divengono pastoie che impediscono l'evoluzione sociale. Non vorrai mica sostenere che la mentalità e le esigenze del 1948 sono tutt'ora valide spero !!!!!!!!!!!!!!!.

P.S. Sono sempre più stupefatto di trovarmi assai più aperto e progressista di tanti giovani che dovrebbero esserlo ben più di me ed invece fanno dell'immobilismo la loro bandiera perchè temono i cambiamenti mentre io li auspico in quanto segnali di un'evoluzione che non si è arrestata.

Perchè ti illudi che essere progressista significhi solo cambiare, mentre invece significa cambiare in meglio, per fare ciò bisogna sapere dove si và.....la prima metà della costituzione io la trovo attualissima....e comunque finora ho sentito parlare di cambiamento, ma mai una proposta di come e relative argomentazioni.....mina docet

Mavettor
02-06-2006, 19:46
Proteus, non preoccuparti: quando lognomo33 ( difensore di Saddam Hussein) si trova in difficoltà od a corto di argomentazioni cosa fa?
Ignore list, che è un bel modo di scappare stile coniglio......

pavel86
02-06-2006, 19:50
P.S. Sono sempre più stupefatto di trovarmi assai più aperto e progressista di tanti giovani che dovrebbero esserlo ben più di me ed invece fanno dell'immobilismo la loro bandiera perchè temono i cambiamenti mentre io li auspico in quanto segnali di un'evoluzione che non si è arrestata.
Si può anche cambiare in peggio.

E poi, cosa vuol dire essere progressista? Accettare ogni cambiamento? SE domani c'è un golpe devo sostenerlo perchè è pur sempre un cambiamento?

Anzi, se proprio si vuole, l'elezione d'un re repubblicano (come di fatto sarebbe previsto con l'attuale riforma), ci riporta al despotismo. Puoi pensarla come ti pare, ma non vedo perchè io dovrei accettare un "duce a scadenza" per il bisogno dell'uomo forte al comando.

Quantomeno, i dittatori romani duravano solo 6 mesi... ed il primo che durò di più aprì la strada all'impero. Dovremmo imparare dal passato.

Solertes
02-06-2006, 19:55
Proteus, non preoccuparti: quando lognomo33 ( difensore di Saddam Hussein) si trova in difficoltà od a corto di argomentazioni cosa fa?
Ignore list, che è un bel modo di scappare stile coniglio......

Cos'è lo stacchetto comico questo?

Si parla di Costituzione Italiana in questo thread ;)

pavel86
02-06-2006, 19:59
Proteus, non preoccuparti: quando lognomo33 ( difensore di Saddam Hussein) si trova in difficoltà od a corto di argomentazioni cosa fa?
Ignore list, che è un bel modo di scappare stile coniglio......
Scusa l'intromissione, ma vorrei fare una precisazione.

Quando io dico "A non mi piace perchè..., preferirei B in quanto..."

E la risposta è "non ti piace A perchè sei ingenuo, disinformato, hai paura di cambiare, e B fa schifo e basta" cosa si deve rispondere?

personalmente, non ho usato nè userò mai le ignore (perchè sono uno strumento stupido, concordo), ma posso capire la raezione di lognomo33.

Ps: lo dico perchè ho avuto diversi botta e risposta con il sunnominato, che di solito si spegnevano alla mia domanda "ma puoi dimostare ciò che dici?"
Inoltre, non mi permetterei mai di dare a qualcuno del difensore di SH, nemmeno se gli vendesse le armi chimiche per sterminare gli iraniani ( :stordita: ). In questo caso, farò un'ignore selettiva sulle risposte a questa considerazione (ammetto che possa sembrare contraddittorio :fagiano: )

Mavettor
02-06-2006, 20:10
Cos'è lo stacchetto comico questo?

Si parla di Costituzione Italiana in questo thread ;)

Capisco la solidarietà verso un tuo corregionale, non c'è nulla di comico semmai di drammatico......basta che un utente affermi (giustamente) che la Costituzione è vecchia e superata e si scatena un vespaio con ignore list e faccine varie......il problema è che non accettate le opinioni altrui soprattutto se diverse dalle vostre....

Solertes
02-06-2006, 20:15
Capisco la solidarietà verso un tuo corregionale, non c'è nulla di comico semmai di drammatico......basta che un utente affermi (giustamente) che la Costituzione è vecchia e superata e si scatena un vespaio con ignore list e faccine varie......il problema è che non accettate le opinioni altrui soprattutto se diverse dalle vostre....

Ma che c'entra l'essere corregionale o la solidarietà, è capace di difendersi anche da solo.

Per quanto riguarda la disparità delle vedute non c'è problema, ma se mi dici che la costituzione è superata, mi devi dire dove, perchè e come la cambieresti. Dimostrami che la tua idea è giusta e non avrò problemi ad abbracciarla, però convincimi con ragionamenti sensati e non con un perchè si.
Io parto in una posizione di vantaggio perchè la costituzione per me và benissimo....poi un utente puo anche affermare (giustamente) che la teroria più corretta è quella eliocentrica e Keplero era un folle e si scatena un vespaio con ignore list e faccine varie......il problema è che non accettate le opinioni altrui soprattutto se diverse dalle vostre.... :ciapet:

pavel86
02-06-2006, 20:17
......il problema è che non accettate le opinioni altrui soprattutto se diverse dalle vostre....
Magari, sai, qualche spiegazione delle opinioni diverse dalle mie...

Se dico "il capitalismo è superato" mi preoccupo di fornire argomentazioni al riguardo, e voglio obiezioni argomentate in risposta.

Inoltre, quando ho sostenuto che credo alcuni punti della costituzione inamovibili, mi sono preoccupato di dire quali erano e perchè. Gradirei la stessa cosa da chi sostiene che sia superata, e, nel caso, da cosa debba essere sostituita

pavel86
02-06-2006, 20:18
Ma che c'entra l'essere corregionale o la solidarietà, è capace di difendersi anche da solo.

Per quanto riguarda la disparità delle vedute non c'è problema, ma se mi dici che la costituzione è superata, mi devi dire dove, perchè e come la cambieresti. Dimostrami che la tua idea è giusta e non avrò problemi ad abbracciarla, però convincimi con ragionamenti sensati e non con un perchè si.
Io parto in una posizione di vantaggio perchè la costituzione per me và benissimo....poi un utente puo anche affermare (giustamente) che la teroria più corretta è quella eliocentrica e Keplero era un folle e si scatena un vespaio con ignore list e faccine varie......il problema è che non accettate le opinioni altrui soprattutto se diverse dalle vostre.... :ciapet:
:stordita: mi hai anticipato :stordita:

Solertes
02-06-2006, 20:32
:stordita: mi hai anticipato :stordita:

Ma nonostante due richieste....io proposte non ne vedo.......

Mavettor
02-06-2006, 20:37
Ma nonostante due richieste....io proposte non ne vedo.......

Ad esempio manca un termine fondamentale: FEDERALISMO.....

pavel86
02-06-2006, 20:41
Ad esempio manca un termine fondamentale: FEDERALISMO.....
Ecco, e questa sarebbe una proposta da discutere? FEDERALISMO? ma come? in che misura, in che modi, con quali regole?

Forse siamo su due canali diversi...

Offro cmq un'altro spunto di conversazione: POMODORO...

zerothehero
02-06-2006, 20:45
Cosa è supertao secondo te in particolare?
Indubbiamente certe cose si,ma nel complesso è una costituzione che rende praticamente quasi impossibile qualsiasi degenerazione alla democrazia che dovesse venire dall'interno delle istituzioni.
Che rende il ruolo del pdr non fine a se stesso come succede in molte republiche.
Che pone l'accento sui valori di pace e libertà molte volte.
Dire che è superata in queste cose mi pare davvero errato.
Magari puo andare ampliata e rivista(sopratutto nella parte delle pubbliche amministrazioni imho),ma di certo resta forse la migliore in circolazione.

Il bicameralismo perfetto va superato, perchè rende l'iter legislativo "normale" (con le commissioni, la votazione articolo per articolo, il passaggio da una camera all'altra, il ripassaggio in caso di emendamento) una cosa folle..talmente FOLLE che praticamente si utilizza lo strumento del decreto legge e del decreto legislativo al posto della procedura normale, facendo finta che ogni volta ci si trovi in casi di "urgenza" tali da dover ricorrere a quest'iter semplificato..siamo italiani, d'altronde :D

Capisco che questo bicameralismo perfetto è stato previsto dalla costituente per riforzare il "parlamentarismo" ed evitare (con delle riserve di legge) la deriva amministrativa ed autoritaria, un presunto ritorno dell'autoritarismo fascista, ma adesso non ha semplicemente più senso, è solo un ostacolo all'attività legislativa.

L'assetto politico è oramai del tutto cambiato..mentre prima de facto il presidente del consiglio era un primus inter pares, scelto (nell'ambito di una democrazia consociativa) DENTRO il parlamento e le forze politiche, adesso di fatto è scelto (pur con delle finzioni) dai cittadini in una realtà bipolare..se voto CDL è sicuro che l'ITalia avrà Berlusconi, se voto Ulivo ci andrà Prodi...detto questo, è logico che il presidente del consiglio (che nei fatti è "scelto" dai cittadini) non abbia la facoltà di revocare i ministri? :confused: e che, nel caso di rifiuto del ministro a dimettersi, il governo debba fare un rimpasto con annessa sfiducia (come nel caso Mancuso-Dini)
A me non pare molto logico..poi fate voi.. :D

Poi le competenze concorrenti stato regione votate con la legge costituzionale apposita dal governo di centrosinistra vanno totalmente cambiate..perchè è evidente che la politica energetica debba essere di competenza esclusiva dello stato, proprio per evitare esternalità nei confronti della maggioranza degli italiani.

Ma poi c'è dell'altro..solo che non vorrei stare un' altra ora ad elencare quello che a mio avviso va cambiato :D ..ok che magari i francesi con le loro 5 repubbliche hanno esagerato, ma noi italiani stiamo facendo l'errore opposto di considerare un testo importante come la costituzione come un totem irriformabile..quindi SE questa riforma costituzionale non dovesse passare si convochi immediatamente una nuova costituente. :)

zerothehero
02-06-2006, 20:49
Proteus,un uomo,la mia ignore list!!! :D :D
Non per cattiveria,anzi,ma non ce la facevo piu a spiegargli le cose e siccome so che mi ci sarei preso all'infinito..meglio cosi!!! :D :D


Ma dai..una volta tanto che una discussione pare avere toni pacati e civili.. :)

Solertes
02-06-2006, 21:12
Capisco che questo bicameralismo perfetto è stato previsto dalla costituente per riforzare il "parlamentarismo" ed evitare (con delle riserve di legge) la deriva amministrativa ed autoritaria, un presunto ritorno dell'autoritarismo fascista, ma adesso non ha semplicemente più senso, è solo un ostacolo all'attività legislativa.

Dopo aver visto Silvio Berlusconi all'opera, sono più che mai dell'idea che il sistema attuale sia giusto, anzi abolirei i decreti....il vero problema italiano è che le leggi vengono spesso concepite in malafede e inapplicate

L'assetto politico è oramai del tutto cambiato..mentre prima de facto il presidente del consiglio era un primus inter pares, scelto (nell'ambito di una democrazia consociativa) DENTRO il parlamento e le forze politiche, adesso di fatto è scelto (pur con delle finzioni) dai cittadini in una realtà bipolare..se voto CDL è sicuro che l'ITalia avrà Berlusconi, se voto Ulivo ci andrà Prodi...detto questo, è logico che il presidente del consiglio (che nei fatti è "scelto" dai cittadini) non abbia la facoltà di revocare i ministri? :confused: e che, nel caso di rifiuto del ministro a dimettersi, il governo debba fare un rimpasto con annessa sfiducia (come nel caso Mancuso-Dini)
A me non pare molto logico..poi fate voi.. :D


Mah, nei fatti mica lo scelgono i cittadini il PDC....a me il sistema rappresentativo non piace moltissimo, preferirei una democrazia più diretta e coinvolgente per la popolazione.....infatti alla fine ci si trova obbligati a scegliere il meno peggio....

Mavettor
02-06-2006, 21:33
Ecco, e questa sarebbe una proposta da discutere? FEDERALISMO? ma come? in che misura, in che modi, con quali regole?

Forse siamo su due canali diversi...

Offro cmq un'altro spunto di conversazione: POMODORO...

Io ne offro un altro: COMUNISMO ED EX COMUNISTI RICICLATI AI VERTICI DELLE ISTITUZIONI

Solertes
02-06-2006, 21:40
Io ne offro un altro: COMUNISMO ED EX COMUNISTI RICICLATI AI VERTICI DELLE ISTITUZIONI

Rilancio con Condannati e destinati alle patrie galere fondano un partito che raccoglie l'eredità dell'esule ad hammamet che ha consentito il sorgere dell'impero del male :sofico:

Ribadisco, qui si parla di costituzione....lo sò che lo schieramento che difendi è abituato a farserle ad hoc le leggi e la costituzione è qualcosa di onesto per venire tollerato da tale schieramento.......ma se vuoi discutere della costituzione sei ben accetto, altrimenti stai solo facendo spam :D

lognomo33
02-06-2006, 21:51
Rilancio con Condannati e destinati alle patrie galere fondano un partito che raccoglie l'eredità dell'esule ad hammamet che ha consentito il sorgere dell'impero del male :sofico:

Ribadisco, qui si parla di costituzione....lo sò che lo schieramento che difendi è abituato a farserle ad hoc le leggi e la costituzione è qualcosa di onesto per venire tollerato da tale schieramento.......ma se vuoi discutere della costituzione sei ben accetto, altrimenti stai solo facendo spam :D
ma ancora ci parli?Dice in giro per il mondo che difendo Saddam Hussain solo perchè ho detto che in Iraq non c'è a tutt'oggi una democrazia e non perde occasione per attaccarmi anche se io l'ho messo in ignore list..facile nascondersi dietro una tastiera..
Ah..ricordo che è stato anche sospeso per avermi dato del deficente o qualcosa di simile dopo che io l'avevo messo in ignore list..cioè io non lo leggevo e lui mi dava dell'imbecille.un mito!!!! :sofico: :sofico:

Mavettor
02-06-2006, 21:56
Rilancio con Condannati e destinati alle patrie galere fondano un partito che raccoglie l'eredità dell'esule ad hammamet che ha consentito il sorgere dell'impero del male :sofico:

Ribadisco, qui si parla di costituzione....lo sò che lo schieramento che difendi è abituato a farserle ad hoc le leggi e la costituzione è qualcosa di onesto per venire tollerato da tale schieramento.......ma se vuoi discutere della costituzione sei ben accetto, altrimenti stai solo facendo spam :D

Il tuo amico lognomo33 dimentica una cosa fondamentale: per avermi insultato è stato sospeso per 3 giorni.....soliti piangina comunisti...

zerothehero
02-06-2006, 22:12
Mah, nei fatti mica lo scelgono i cittadini il PDC....a me il sistema rappresentativo non piace moltissimo, preferirei una democrazia più diretta e coinvolgente per la popolazione.....infatti alla fine ci si trova obbligati a scegliere il meno peggio....

In sostanza si...c'è un bipolarismo..quindi votando per una parte politica, automaticamente voti anche per il presidente del consiglio, che poi
"formalmente" è nominato dal presidente della repubblica...ma solo formalmente, alla fine, segno che oramai la sostanza ha superato la forma e che quindi la costituzione va cambiata perchè inadeguata alla costituzione materiale..quella "vivente" nella società è oramai diversa da quella formale del testo costituzionale.

Il sistema di rappresentanza parlamentare, è l'unico attuabile..quindi ce lo dobbiamo tenere..la democrazia diretta non è possibile.

Solertes
02-06-2006, 22:14
Si vabbè siete belli tutti e due......ma è un thread sulla costituzione e sulle modifiche da farci!!!!!

Solertes
02-06-2006, 22:18
In sostanza si...c'è un bipolarismo..quindi votando per una parte politica, automaticamente voti anche per il presidente del consiglio, che poi
"formalmente" è nominato dal presidente della repubblica...ma solo formalmente, alla fine, segno che oramai la sostanza ha superato la forma e che quindi la costituzione va cambiata perchè inadeguata alla costituzione materiale..quella "vivente" nella società è oramai diversa da quella formale del testo costituzionale.

Il sistema di rappresentanza parlamentare, è l'unico attuabile..quindi ce lo dobbiamo tenere..la democrazia diretta non è possibile.

Bè vorrei sapere le primarie dell'unione come si sono svolte, se veramente Prodi sia stato scelto dall'elettorato........e dall'altra parte chi ha scelto Berlusconi?...alla fine io preferirei dare la preferenza e decidere io

E comunque le linee base della costituzione sono ancora attualissime....i primi 55 sicuramente

badedas
03-06-2006, 09:18
non è giusta questa discriminazione nei confronti di chi non è di Roma! :cry:

Ma infatti: leggiti l'art. 3.

E' da sessant'anni che i "sudditi" chiedono che venga aggiunto "...ma qualcuno è più uguale degli altri"!

Solertes
03-06-2006, 10:20
Sai cosa soleva dire un professore di management i cui corsi ho frequentato ?, che l'immobilismo è la scelta peggiore e che è assai preferibile sbagliare provandoci della certa catastrofe rimanendo immobili.

Diceva anche che non è possibile trovare soluzioni ad un problema utilizzando la stessa mentalità che il problema ha creato e significa che è necessario cambiare le teste quando si evidenziano problemi strutturali, altrimenti quersti rimarranno.

P.S.Le tue conclusioni sono tutte ricavate dal famoso senno di poi, arte nella quale tutti siamo di abilità superba. :D :D :D

Lo stato non è un'azienda nel senso stretto del termine, anche i miei professori di pianificazione spiegano tutte le metodologie per tentare di migliorare le cose, però subito dopo invitano alla analisi critica e insegnano a cercare i punti deboli del piano.....una critica mossa per esempio all'attività di pianificazione è che il pianificatore non può sbagliare, perchè dalle sue scelte dipende la vita di tante persone.......il tuo insegnante di managment ed il suo cinismo li trovo inadatti a campi che hanno a che vedere con il sociale, guarda caso la costituzione regola anche parte di questi aspetti, il fine del manager è quello di fare quattrini, quello della Costituzione no........la qualità della vita non si misura solo con il parametro economico.

Solertes
03-06-2006, 13:31
Ottimo panegirico che ti sarebbe valso un'ammirato "oooohhhh !!!" da parte di diversi utenti ma non dal sottoscritto. Dimentichi, IMHO, volutamente, di tener conto che se la qualità della vita non si misura col parametro economico, almeno non del tutto perchè tale qualità dipende moltissimo dalla quantità di energia procapite disponibile e dalla "collaborazione" dei singoli, l'efficienza invece la si misura eccome ed è propprio in questo campo nel quale "cade l'asino" del tuo discorso.

Non mi interessano i tuoi o di altri "oooooooooh", non cerco il consenso, non ne ho bisogno....l'efficenza non deve essere necessariamente massimizzata, se il rischio è di squilibrare la società in un senso o nell'altro.....il Cile era orientato alla massima efficenza e cosa ha prodotto?

Quello che tu definisci "cinismo" altro non è che l'accettazione pragmatica di verità incontrovertibili in quanto un paese o un'azienda affossati da chi li dirige per incapacità o peggio non si è mai rialzato senza cambiare radicalmente i vertici e ciò, nel caso dei paesin dr, è spesso, "quasi" sempre direi, avvenuto per mezzo di rivoluzioni cruente. Vedi un po tu se è il caso di rischiare una certa catastrofe rimanendo all'immobilismo conservatorista oppure rischiare una catastrofe cercando di evitarla. Io non ho dubbi e tu ?.

Verità incontrovertibili nei contesti umani non ne esistono, si può parlare di probabilità.....che la colpa sia dei vertici è un bel modo di scaricare le responsabilità, ben sapendo che altro non sono che la fotografia del paese...non abbiamo un governo ereditario, ma ancora eleggiamo dei rappresentanti.......lo si vede anche nella vita quotidiana che l'incompetenza e la "furbizia" sono ben presenti tra la gente comune.......il mondo è pieno di esempi dove c'è stata un evoluzione in senso positivo della società senza nessuna rivoluzione e imho sono anche i migliori.....il vero problema è il guardare esclusivamente al proprio orticello e non tollerare il resto.....ci sono popoli che hanno usato il basso ventre per darsi una sistemata ed altri la testa.....io preferisco questi ultimi.........le modifiche alla costituzione proposte dai tuoi "compari" per me equivalgono non a rischiare una catastrofe, ma andarci incontro consapevolmente..cioè sbagliare sapendo di sbagliare

pavel86
03-06-2006, 13:34
Vedi un po tu se è il caso di rischiare una certa catastrofe rimanendo all'immobilismo conservatorista oppure rischiare una catastrofe cercando di evitarla. Io non ho dubbi e tu ?.
Il problema è che le catastrofi PREANNUNCIATE sarebbe meglio evitarle... Ergo, siccome tutte le persone più titolate al riguardo, di cui mi devo fidare, hanno definito come "folle" la riforma, ecco...

cmq, parlando solo del federalismo e non della ristrutturazione del parlamento, temo che gli effetti saranno disastrosi. Rischiamo d'avere una scuola diversa in ogni regione, una sanità diversamente amministrata e diversamente indirizzata, una politica infrastrutturale suicida (dare alle regioni competenze su trasporti ed energia al livello previsto è IMHO completamente folle)

Tanto per portare esempi, parlerò da studente trentino.
Da noi, i servizi altrimenti erogati dallo stato dipendono dalla provincia, ma solo a livello amministartivo. ovvero, ad esempio, la scuola è uguale a quella nazionale, ma il personale e le strutture dipendono dalla provincia.
Il problema è che nel 2002-03 fu firmato un'accordo col ministero dell'istruzione (detto il "miur-pat"), che forniva alla provincia libertà di leggiferare in materia scolastica. Data l'aperta ostilità dell'assessore verso la scuola tecnica in generale, nella riforma provinciale di fatto gli istituti industriali scompaiono, viene creata la formazione professionale di stretta dipendenza pronciale.
Qual è il rischio? che, se veramente andasse in porto per tutti una cosa simile, ci sarebbero scuole diverse per ogni regione, con una disomogeneità pazzesca tra lo studente di sassari e quello di treviso, perchè a seconda dell'indirizzo regionale avrebbero fatto scuole diverse.
Il che creerebbe notevoli disagi anche alle università (visto che la provenienza è extraregionale per molti studenti), che avrebbero studenti diversi a seconda della provenienza.

Ora, sarei d'accordissimo nel trasferire l'amministrazione e la gestione a livello provinciale, ma i binari entro i quali muoversi dovrebbero essere decisi dallo Stato. Tantopiù che stiamo andando verso un'omogeneità a livello europeo, e noi andiamo a fare una scuola diversa per ogni regione?

Ed immaginiamoci con la sanità: visto che ci sarebbe l'intenzione di combattere i flussi da una regione all'altra, che senso avrebbe avere regioni che, ed è già successo, puntano tutto sull'oncologia, o sulle malattie circolatorie e via dicendo?
Per favore, la riforma del titolo 5 ci dovrebbe aver vaccinato contro certi errori!

Inoltre, tuttora non sussiste la copertura finanziaria per una ristrutturazione delle amministrazioni come quella proposta. (il costo della riforma è stimato sui 100mld di €)

pavel86
03-06-2006, 17:21
Se tu aspetti di avere "coperture finanziarie" ed altre simili attese ti puoi scordare qualsiasi ammodernamento, la società progredisce quando trova difficoltà e viene spointa a risolverle mentre muore decadendo se mantenuta nell'ovatta assistenziale. La scelta è vostra come vostro è il futuro, la mia vita è giò trascorsa per buona parte nell'epoca miogliore dell'intera storia umana e siccome le cose belle non durano mai molto il futuro sarà cosa vostra come cosa vostra saranno le rogne che seminate oggi e raccoglierete a piene mani domani. La mipia e la codardia non hanno mai generato altro che sofferenza, se volete soffrire sono affari solamente vostri in quanto io andrò avanti a sufficienza nelle attuali, pur di decadenza, condizioni fin quasi alla fine ed allora che il mondo regga o meno non mi fregherà nulla.
Potrei risponderti che la tua generazione si è pappata tutto e ha lasciato alla mia la m...a, ma non posso fartene una colpa.

Quello che invece dovreme eliminare per tirare avanti sarà questo mito della crescita economica necessaria e sufficiente, ridistribuendo la produzione e pianificandola (che ci piaccia o no).

Il mondo è riuscito a sopportare i vostri anni da leone, ma non sono convito che regga anche ai nostri

Zeu5
03-06-2006, 17:40
Dal 1948 ad oggi il mondo è cambiato, tanto cambiato da rendere obsoleto tutto e la costituzione, concepita in quegli anni ed in quel contesto, non è più attuale e va modificata in base al diverso contesto senza farne mai un tabù.

Ciao


penso che uno dei problemi attuali della società sia proprio quello di avere una scarsa memoria del passato.

La NOSTRA costituzione trae le sue virtù migliori proprio perchè è stata concepita in QUEL contesto ed è per questo motivo che noi dovremmo tenercela stretta.

tutto questo, ovviamente, IMHO :)

lognomo33
03-06-2006, 17:42
penso che uno dei problemi attuali della società sia proprio quello di avere una scarsa memoria del passato.

La NOSTRA costituzione trae le sue virtù migliori proprio perchè è stata concepita in QUEL contesto ed è per questo motivo che noi dovremmo tenercela stretta.

tutto questo, ovviamente, IMHO :)
e già...

zerothehero
03-06-2006, 20:53
penso che uno dei problemi attuali della società sia proprio quello di avere una scarsa memoria del passato.

La NOSTRA costituzione trae le sue virtù migliori proprio perchè è stata concepita in QUEL contesto ed è per questo motivo che noi dovremmo tenercela stretta.

tutto questo, ovviamente, IMHO :)

Il contesto del 46-48 non è più il contesto del 2006. :D , tanto è vero che neanche 10 anni fa si tentò una fase costituente (con D'Alema presidente) per riformare la costituzione in senso presidenziale.
I poteri del premier (che neppure può revocare un ministro, ridicolo) e l'iter legislativo (che funziona, in modo tra l'altro piuttosto forzato, in forma di decreti legislativi e fiducia) sono DEL TUTTO inadeguati, visto che di fatto la procedura "standart" legislativa (commissioni discussioni art. per art.., rinvio alle camere etc..) è pochissimo usata per la sua macchinosità.
Poi vanno totalmente riviste le competenze delle regioni..è balzano fare dell'energia una competenza concorrente stato-regioni.

zerothehero
03-06-2006, 20:57
I
una sanità diversamente amministrata e diversamente indirizzata,


La competenza amministrativa in campo sanitario è Già una competenza regionale, se non sbaglio..infatti ci sono regioni in cui la sanità funziona ottimamente e altre regioni che sforano i fondi per la sanità, nonostante gli stanziamenti e i trasferimenti e con l'aggravante di una sanità che in alcune regioni è a dir poco disastrosa.


una politica infrastrutturale suicida (dare alle regioni competenze su trasporti ed energia al livello previsto è IMHO completamente folle)


Riforma del titolo V mediante legge costituzionale del centrosinistra..'99 mi pare... :stordita:

Zeu5
03-06-2006, 20:58
Il contesto del 46-48 non è più il contesto del 2006. :D


esattamente quello che ho scritto...

...mi quoti ma non mi leggi :D

zerothehero
03-06-2006, 21:30
esattamente quello che ho scritto...

...mi quoti ma non mi leggi :D

Ho letto :D "dobbiamo tenercela stretta" quindi ho supposto, magari sbagliando, che sei uno "Scalfaro" della situazione..insomma un pasdaran della costituzione italiana del '48 :D :fagiano:

Fabio Norway Storm
03-06-2006, 22:25
Non ho letto tutti i post. Chiedo scusa.
Vorrei solamente fare una considerazione personale.
Mettere mano agli articoli della Costituzione non significa matematicamente diminuire la libertà dell'italiano e lo stato di democrazia su cui l'Italia basa la propria filosofia.

Per usare una similitudine informatica, vediamo la Costituzione come il registro del sistema operativo, ovvero come un elemento fondamentale per il funzionamento dell'intero s.o.. Applichiamoci qualche ottimizzazione con interventi mirati e veramente necessari, un pò come se si usasse l'opzione ottimizza registro del programma Jv16 :) Bene, al riavvio del pc, il s.o. sarà ottimizzato e scattante :)

roverello
03-06-2006, 22:43
Non ho letto tutti i post. Chiedo scusa.
Vorrei solamente fare una considerazione personale.
Mettere mano agli articoli della Costituzione non significa matematicamente diminuire la libertà dell'italiano e lo stato di democrazia su cui l'Italia basa la propria filosofia.

Per usare una similitudine informatica, vediamo la Costituzione come il registro del sistema operativo, ovvero come un elemento fondamentale per il funzionamento dell'intero s.o.. Applichiamoci qualche ottimizzazione con interventi mirati e veramente necessari, un pò come se si usasse l'opzione ottimizza registro del programma Jv16 :) Bene, al riavvio del pc, il s.o. sarà ottimizzato e scattante :)

La modifica è un pastrocchio, che peggiora di molto il pastrocchio combinato dal csx nel 2001. Anche perchè in alcune materie assegna competenze asclusive sia allo stato sia alle regioni. E in più, pur non intervenendo direttamente su essa, stravolge la parte dei principi generali.
E assegan al PdC poteri pressochè assoluti, quasi da monarca. Senza istituire gli opportuni contrappesi di garanzia. In pratica una dittatura assoluta della maggioranza. E visto il senso della democrazia di certi politici italiani la cosa è alquanto preoccupante.
E inoltre non è che diminuendo di alcune decine senatori e deputati si risolvono i problemi dell'Italia.
Il paragone informatico mi sembra infelice per questo motivo: durante il riavvio cosa chiamiamo i caschi blu per governarci?

Fabio Norway Storm
03-06-2006, 22:50
Ok roverello.
Quindi, dici NO a queste modifiche.
E per una futura "ritoccatina"? Un intervento sulla Costituzione che la ottimizzi (tanto per rimanere su termini informatici) un pò ?

Solertes
03-06-2006, 23:12
E inoltre non è che diminuendo di alcune decine senatori e deputati si risolvono i problemi dell'Italia.


Tra l'altro a partire da 2016 pare.....se la si vuole modificare,io per quanto ho letto, sono per il no a questo referendum, poi si fà un tavolo di discussione maggioranza+opposizione e si fanno le modifiche tutti assieme, la costituzione indica i principi generali della nazione, quindi và fatta tutti assieme...almeno io farei così

roverello
03-06-2006, 23:34
Ok roverello.
Quindi, dici NO a queste modifiche.
E per una futura "ritoccatina"? Un intervento sulla Costituzione che la ottimizzi (tanto per rimanere su termini informatici) un pò ?

Alcuni aggiustamenti che però non intacchino assolutamente i principi generali si potrebbero anche valutare, ma dovrà essere una scelta condivisa da un amplissimo schieramento trasversale.
Altrimenti si passerà il tempo tra fare e disfare.
D'altronde questa riforma è stata concepita per conciliare, e male, due esigenze opposte: tenere la lega al governo, senza indispettire troppo AN e UDC.
E tenendo completamente fuori l'opposizione.
Se si deve andare ad una riforma, non condivisa ampiamente, è meglio che non si faccia nessuna modifica.
E si applichino quelle parti mai applicate e che sarebbero già un notevole cambiamento per la nostra vita politica.

Zeu5
04-06-2006, 00:25
Ho letto :D "dobbiamo tenercela stretta" quindi ho supposto, magari sbagliando, che sei uno "Scalfaro" della situazione..insomma un pasdaran della costituzione italiana del '48 :D :fagiano:


mi spiace di averti confuso le idee su come la penso...eppure il mio primo post mi pareva chiaro... :doh:

ti rimando al post #78 ma con un indizio in più....




io voto: NO :)

bartolino3200
04-06-2006, 10:00
costituzionione vecchia e oramai inutile ... via cambiareeeeeeeee !

Condivido ;)

Fatevene una ragione, voi di sinistra, la metà degli italiani non la pensa come voi.
Penso sia chiaro.

lognomo33
04-06-2006, 10:02
Condivido ;)
Che poca memoria storica in Italia.. :rolleyes: :rolleyes:
Sai quanto meno di cosa stai parlando?

LUVІ
04-06-2006, 10:07
Ve lo segnalo, potrebbe essere utile.

Roma, 12:24

2 GIUGNO: SENATO REGALA LA COSTITUZIONE

Il Senato della Repubblica festeggia il 60.mo anniversario della Repubblica con la distribuzione al pubblico di una pubblicazione contenente la copia anastatica della Costituzione del 1947, il testo della Costituzione vigente e una lettera del Presidente Franco Marini. La distribuzione, curata dall'Ufficio comunicazione istituzionale, avverra' con le seguenti modalita': il giorno 3 giugno, in occasione dell'apertura al pubblico di Palazzo Madama per le visite guidate; dal 5 giugno, per l'intera settimana, la distribuzione gratuita avverra' presso la Libreria del Senato, in Via della Maddalena n.

http://www.repubblica.it/news/ired/ultimora/rep_nazionale_n_1563539.html?ref=hprepnews

LuVi

Per stemperare la querelle, ricordo che la distribuzione avverrà anche la prossima settimana, sempre in forma gratuita.

LuVi

bartolino3200
04-06-2006, 10:08
Che poca memoria storica in Italia.. :rolleyes: :rolleyes:
Sai quanto meno di cosa stai parlando?

E' la seconda volta che insulti.
Occhio.
Non sono un ignorante se è quello che volevi sottointendere.

Addio.

roverello
04-06-2006, 10:10
Condivido ;)

Fatevene una ragione, voi di sinistra, la metà degli italiani non la pensa come voi.
Penso sia chiaro.

Fatevene una ragione, voi di destra, la metà degli italiani+165000 non la pensa come voi. Penso sia chiaro.
E mo' che famo?
Continuiamo con sta' storia?
Oppure la vostra metà scarsa conta più della nostra metà abbondante?
Spiegami, perchè non capisco.

lognomo33
04-06-2006, 10:15
E' la seconda volta che insulti.
Occhio.
Non sono un ignorante se è quello che volevi sottointendere.

Addio.
Che insulto?perchè chiedo se sai di cosa stai parlando?cmq visto che non rispondi suppongo di no. ;) Ciao ciao.
Ps:tipico,quando non sapete cosa rispondere portate le cose su un altro piano.
I soliti. :sofico:

bartolino3200
04-06-2006, 10:26
Che insulto?perchè chiedo se sai di cosa stai parlando?cmq visto che non rispondi suppongo di no. ;) Ciao ciao.
Ps:tipico,quando non sapete cosa rispondere portate le cose su un altro piano.
I soliti. :sofico:

Ma come non darti ragione.
Hai ragione, bravo sei il numero uno, sei un grande.
Addio.

lognomo33
04-06-2006, 10:57
Ringrazio chi ha postato la costituzione italiana in questa discussione. Me la sono trascitta in formato DOC.
Certe volte, una bella ripassatina, non fa mai male. E pensare che, in quinta elementare, abbiamo studiato la costituzione italiana. Troppo avanti quella scuola :cool:
Sopratutto avevate un-a grande maetro-a! :D :D

Pluto Ciccio di Sellero
04-06-2006, 13:31
Per stemperare la querelle, ricordo che la distribuzione avverrà anche la prossima settimana, sempre in forma gratuita.

LuVi
Grazie della segnalazione ;)

Solertes
04-06-2006, 14:41
Condivido ;)

Fatevene una ragione, voi di sinistra, la metà degli italiani non la pensa come voi.
Penso sia chiaro.

Meno della metà....il cambiamento della costituzione và fatto con una larga intesa, non a maggioranza.....e và fatto in meglio non in peggio.....hai letto le modifiche proposte dalla tua fazione?....non si và a tentativi, e/o tentando di sovvertire i principi generali......anche perchè chi la ha scritta, era un signor politico...non come certi individui che la vorrebbero cambiare che hanno una balzana concezione della democrazia.......cmq siamo tutti ignoranti, io per primo....ricordi il detto che dice:"non si finisce mai di imparare"......argomentiamo le proposte di cambiamento come ha fatto benissimo per esempio Zerothehero....altrimenti la discussione è sterile

pavel86
04-06-2006, 19:31
Potresti si ma incorreresti in una dichiarazione falsa in quanto io ho sempre pagato molto di più di quanto ricevuto ed a conti fatti, se invece di versare i contributi all'inps li avessi gestiti io avrei accumulato, compeesa la parte che è stata falsamente definita "a carico delle aziende" appositamente per fregare i lavoratori, un capitale all'incirca di 1.000.000 di euro che mi basterebbe per vivere serenamente senza lavorare ne chiedere nulla ad alcuno, i parassiti sono altri.
Non ho parlato di risorse finanziarie, ma di risorse in generale, ovvero anche naturali ed umane.

Dovrete si perchè gli incrementi del pil sono necessari solo per sostenere i falsi che da molto tempo vengono perpetrati, non lo ordina il medico che il pil deve aumentare per forza ma il deficit, ed il deficit, creato per assistenzialismi votoscambisti redistribuendo reddito mai prodotto ed altro che sarebbe da galera ad opera di politici, sindacati e media/grande industria, lo si può ripianare senza chiedere di pagare a chi ha sempre pagato.
Il concetto di politica di deficit fu introdotto dopo il 29, e da allora il mondo si regola così, quindi, per favore, non tirare sempre in ballo i sindacati, i politici, gli inciuci...

La grande crescita economica di cui abbiamo potuto godere fino a non molto fa è figlia della politica di deficit, non la condanno per principio, ma ne condanno il protrarla all'indefinito.

La crescita del pil la ordina il medico sì, perchè un'economia di mercato non può contrarsi, ma solo espandersi. Quando si contrae, implode, come appunto avvenne nel citato 29. Per questo, come del resto ti ho postato nel thread sulla costituzione, credo che bisognarebbe superare l'economia di mercato.

Il mondo ha sopportato gli "anni da leone" di coloro i quali hanno vissuto saccheggiando il reddito creato da altri e lo si è fatto a tal punto che non solo si è bruciato quanto prodotto ma si è andati ben oltre.
Infatti certo non posso accusare te in particolare, ti ho risposto così perchè tendia parlare della mia generazione come un blocco unico, non senza qualche pregiudizio, quindi ho risposto gettando su tutta la tua generazione (che del resto è pure quella dei miei genitori) le colpe ed i "vizi di forma", e, giustamente, ti sei un po' risentito.
Era un modo per dimostrarti che ciò succede anche a ruoli invertiti

LUVІ
04-06-2006, 19:36
Mah... e pensare che avevo aperto, per una volta, un thread esclusivamente informativo...

LuVi

pavel86
04-06-2006, 19:46
Mah... e pensare che avevo aperto, per una volta, un thread esclusivamente informativo...

LuVi
Vabbè, se la discussione carbura, perchè non approfittare?

LUVІ
04-06-2006, 20:49
Vabbè, se la discussione carbura, perchè non approfittare?

Perchè c'erano almeno altri tre thread per discutere di Costituzione e Devolution ;)

Tutto qui :)

LuVi

pavel86
05-06-2006, 15:01
Non è vero, lo spazio non è infinito perchè il pianeta è finito. Questo poteva esser vero in parte quando sfruttata un'area ci si poteva spostare oppure si poteva estendere lo sfrutta<mento ad aree vergini e non occupate. Ora che la terra è quasi satura dove si espanderà l'economia umana ?. Come puoi constatare l'errore non si vede bene perchè è alla base ma esiste e se non vi porremo rimedio accadranno cose che nessuno può lontanamente immaginare
Infatti, ritengo l'economia di mercato inadaguata perchè pretende ed abbisogna d'espandersi all'infinito, ma il mondo è quel che è....