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View Full Version : Legge “ad ecclesiam”.


dantes76
01-04-2006, 12:58
La tesi della Diocesi di Firenze

Recentemente la Diocesi di Firenze, dalle colonne del settimanale Toscanaoggi e dalla penna del Prof. Leonardo Bianchi e del caposervizio di redazione Claudio Turrini, ribadisce la tesi secondo cui il collegato fiscale alla finanziaria 2005 (Legge 2.12.2005, n. 248), non avrebbe introdotto alcuna ulteriore esenzione dall’ICI per i beni immobili degli enti ecclesiastici. La maggioranza di centro destra, secondo la Diocesi fiorentina, si sarebbe limitata ad emanare una norma chiarificatrice della disposizione che introduce le esenzioni dall’ICI (art. 7 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504), precisando che tutti gli enti che non abbiano natura commerciale e scopo di lucro (pertanto, non solo gli enti ecclesiastici, ma anche enti di altre confessioni religiose, nonché enti genericamente no-profit come le onlus), sarebbero esentati dall’ICI, in relazione a quegli immobili, nei quali svolgano direttamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, a prescindere dal fatto che queste attività siano svolte o meno con carattere commerciale.

Ebbene, le cose non stanno affatto così:

Innanzitutto, deve chiarirsi che la Chiesa Cattolica, già nell’originario regime della legge istitutiva dell’ICI (emanata dalla maggioranza di centrosinistra che, nel 1992, sosteneva il governo Amato), godeva di esenzioni ben più ampie rispetto alle altre confessioni religiose ed agli enti no profit. Questi ultimi, infatti, godevano (e godono) dell’esenzione dall’ICI solamente per gli immobili direttamente destinati ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, senza fine di lucro. Le confessioni religiose diverse dalla Cattolica, godevano (e godono) oltre che dell’esenzione appena richiamata, anche dell’esenzione per gli immobili destinati all’esercizio del culto. La chiesa Cattolica godeva di entrambe queste esenzioni ed in più godeva di esenzioni sia per alcuni immobili (prevalentemente in Roma), specificatamente individuati dal Concordato, sia per gli immobili destinati alle attività di cui alla lettera a), dell’ art. 16 della Legge 20.05.1985, n. 222 (Legge sugli enti e beni ecclesiastici e sul sostentamento del clero cattolico) e cioè, le “attività di religione e di culto”, ovvero quelle dirette “all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana”. Già dal tempo del governo Amato del 1992, dunque, la Chiesa Cattolica era stata omaggiata di esenzioni ICI ben più ampie rispetto ad un qualsiasi ente no profit ed anche rispetto alle altre confessioni religiose.

In secondo luogo, non è affatto vero neppure che dal vecchio regime di esenzioni ICI (previste dall’allora centro sinistra) a quello introdotto con il collegato fiscale alla finanziaria 2005 dal governo Berlusconi, non sia cambiato nulla. È, invece, cambiato molto ed è cambiato sostanzialmente in favore della sola Chiesa Cattolica.

Come detto, la legge del 1992, con l’art. 7, lettera i) esenta dall’ICI quegli immobili in cui si svolgano attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, siano esse svolte da confessioni religiose o enti no profit, purché da enti privi di natura commerciale e finalità lucrative.

Il collegato alla finanziaria 2005, invece, rompe lo spartiacque della “natura commerciale”, ed estende l’esenzione dall’ICI in relazione a quelle stesse attività, nonché a quelle indicate con il rinvio all’art. 16, lettera A) della legge 20.05.1985, n. 222 (esclusive degli enti ecclesiastici cattolici), anche quando queste abbiano natura commerciale.

L’effetto di questa estensione, tuttavia, andrà a pratico ed effettivo vantaggio quasi esclusivo degli enti ecclesiastici e non certo delle cooperative sociali e delle onlus, strenuamente tirate in ballo dai difensori dei privilegi ecclesiastici, quali pretese co-beneficiarie del privilegio.

Le attività commerciali degli enti no-profit, infatti, sono fortissimamente limitate e praticamente escluse, dalle leggi che consentono (vedi la legge sulle onlus, D.Lgs. 04.12.1997, n. 460) l’attribuzione della qualifica di ente non lucrativo. Conseguentemente, se una qualsiasi onlus cominciasse ad esercitare prevalentemente un’attività commerciale, essa perderebbe i requisiti per essere qualificata come ente non lucrativo e, conseguentemente, perderebbe anche l’esenzione dall’ICI, come ogni altro regime fiscale di favore. Un ente ecclesiastico, invece, per un’oscura ontologia, non ha natura commerciale, neppure quando si dedichi intensamente ad attività commerciali (ad esempio gestisca un asilo o un pensionato), conseguentemente, ogni ente ecclesiastico ha una possibilità di gran lunga maggiore di svolgere attività commerciale e, contemporaneamente, conservare l’esenzione dall’ICI, rispetto ad una onlus o ad una cooperativa sociale.

Insomma, tornando, per esempio, alla nota polemica sull’ingiusto privilegio che “imprenditori ecclesiastici” potranno sfruttare a scapito degli ordinari imprenditori, essendo solamente i primi esentati dall’ICI, quello stesso privilegio non è affatto accordato anche alle onlus, le quali non possono in alcun caso svolgere attività commerciale, tantomeno “imprenditoriale”.

Da un punto di vista del gettito effettivo dell’imposta, peraltro, considerato che l’ICI grava sui singoli immobili, appare davvero superfluo osservare che il patrimonio immobiliare della Chiesa Cattolica e degli enti ecclesiastici è smisuratamente superiore al patrimonio immobiliare delle onlus e degli enti genericamente no-profit. Smisuratamente superiore, dunque, sarà anche il deficit di gettito relativo agli immobili della Chiesa Cattolica.

Quanto alla polemica del “Convitto della Calza” di Firenze (che certamente non potrebbe essere gestito da una onlus, né da una cooperativa sociale), può senz’altro affermarsi che -nel limite in cui l’attività del convitto sia considerata attività “ricettiva” (come previsto dall’art. 7 della legge 504/1992) avente “natura commerciale”- gli immobili in cui essa è svolta, dopo la novità del collegato fiscale alla finanziaria, saranno esentati dall’ICI e ciò anche a prescindere da una eventuale “buona volontà” contraria dell’ente gestore del convitto, apparentemente intenzionato a pagare comunque l’ICI.

Una legge “ad ecclesiam”.

La maggioranza che sostiene il governo Berlusconi, ci ha abituato a leggi “ad personam”, volte a prevenire l’esito prevedibilmente negativo di vicende giudiziarie in atto. Con l’esenzione dall’ICI degli immobili degli enti ecclesiastici dediti ad attività commerciali, l’attuale maggioranza è, invece, riuscita a ribaltare l’esito negativo (per la Chiesa) di una vicenda giudiziaria che si era già conclusa.

Sulla controversa questione dell’ICI e delle attività commerciali degli enti ecclesiastici si era, infatti, definitivamente pronunziata la Corte di Cassazione (sentenza n. 4645, del 08.04.2004), appena prima dell’approvazione del collegato fiscale alla finanziaria, stabilendo che gli immobili di enti ecclesiastici, ove vi si svolgessero attività a carattere commerciale, non erano affatto esentati dall’ICI. La sentenza avrebbe definitivamente chiuso un contenzioso giudiziario ampio che aveva visto molte amministrazioni comunali in lite con enti ecclesiastici, recalcitranti al pagamento di cartelle esattoriali dell’ICI.

Evidentemente l’esito della battaglia giudiziaria non era stato favorevole alla Chiesa ed altrettanto evidentemente la maggioranza di centro destra ha votato una norma che ha ribaltato quell’esito, addirittura dopo (e non prima) che questo si fosse definitivamente prodotto.

Insomma, la vicenda è un ulteriore esempio di come anche i più elementari e basilari principi del nostro ordinamento giuridico (ad esempio il principio della certezza del diritto) siano sistematicamente violati, strumentalizzati e piegati ai fini politici (quando non elettorali o elettoralistici) dell’attuale maggioranza.

Le ragioni della Diocesi di Firenze.

In tutta la polemica di questi giorni, tra amministrazione comunale e Diocesi fiorentina, può, purtroppo, rintracciarsi una limitata ragione della Diocesi: lo spirito delle esenzioni dall’ICI non è stato stravolto dalla nuova esenzione introdotta dalla maggioranza di centro destra. La scelta di offrire un chiaro privilegio agli enti ecclesiastici, infatti, era già stata operata dalla maggioranza di centrosinistra del 1992. Più precisamente, la selezione dei soggetti e dei loro scopi particolarmente meritori e particolarmente utili alla società italiana, tali da comportare l’esenzione da un’imposta così significativa come l’ICI, è stata effettuata dalla maggioranza di centro sinistra che, nel 1992, sostenne il governo Amato. Fu allora che si scelse di privilegiare gli enti pubblici, le confessioni religiose ammesse, gli enti no profit e, soprattutto, la Chiesa Cattolica, in tutte le sue manifestazioni privatistiche; quella scelta avvenne, a scapito, per esempio, delle case d’abitazione appena acquistate da giovani coppie (di diritto e di fatto), a scapito degli immobili destinati all’esercizio della ricerca scientifica, a scapito degli immobili aziendali impiegati dall’imprenditoria giovanile o femminile o particolarmente innovativa e promettente.

Insomma, la scelta di fondo è stata, dal nostro punto di vista, sbagliata fin dall’inizio, fin dal 1992. Sulla scorta di quell’errore la maggioranza di centro destra ha avuto buon gioco e la strada spianata per rendere un privilegio già esistente e già ingiusto ancora più grave e manifestamente iniquo.

Avvocato Michele di Gregorio
Libera Pisa


Tratto da: http://www.liberapisa.it/Documenti/ICI%20chiesa%20cattolica/De%20Gregorio%20approfondimento%201.htm