mi pare che devi aver versato 12 mesi di inps negli ultimi 2 anni...
ecco cosa ho trovato su monster.it
Indennità di disoccupazione
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Spetta l'indennità di disoccupazione, in caso di disoccupazione.
Massima: al lavoratore che si è dimesso per giusta causa, essendo questo un caso di disoccupazione involontaria, spetta l'indennità di disoccupazione.
Corte Costituzionale sentenza n. 269 del 24 giugno 2002
Nota.Una lavoratrice dipendente, non avendo percepito lo stipendio per quattro mesi, si è dimessa per giusta causa, rimanendo disoccupata e richiedendo all'INPS il pagamento dell'indennità di disoccupazione. L'INPS ha rigettato la domanda richiamando la legge 23 dicembre 1998 n. 448, che esclude il diritto all'indennità di disoccupazione nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni.
Il Tribunale di Ravenna, al quale la lavoratrice si è rivolta, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale - con riferimento agli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 38 (tutela previdenziale) Cost.
Rep. - dell'art. 34 comma 5 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, nella parte in cui, nell'escludere il diritto all'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingue tra dimissioni per giusta causa e altre forme di recesso del prestatore. Il Tribunale ha osservato che nella definizione di "disoccupazione involontaria", cui l'art. 38 Cost. collega il diritto alla previdenza, deve ritenersi che rientri anche il caso in cui il lavoratore sia costretto a dimettersi a causa di una grave inadempienza del datore di lavoro.
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione, perché ha ritenuto che il Tribunale di Ravenna abbia erroneamente interpretato l'art. 34 della legge n. 448/98. Questa norma - ha osservato la Corte - risponde senz'altro ad esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del sistema, attraverso l'introduzione di un requisito inteso ad impedire distorte conseguenze applicative del trattamento di favore; ma, dalla formulazione di essa, non discende l'esclusione della corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per le ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto.
Nel nostro ordinamento - ha osservato la Corte - l'ipotesi della giusta causa è presa in considerazione dall'art. 2119 cod. civ. che prevede il recesso senza preavviso quando si verifichi "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, è da ascrivere al comportamento di un altro soggetto.
Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano, dunque - ha affermato la Corte - uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nell'ambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso un'interpretazione conforme a Costituzione della stessa.
Gabriele Fava
Avvocato diritto del lavoro
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Con la collaborazione del Dott. Andrea Colombo.