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View Full Version : Nuova Parte II Costituzione - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


3mentina
18-11-2005, 08:27
Le Camere (http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1066737), La formazione delle leggi (http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1066739), Il Presidente della Repubblica (http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1066743), Il Consiglio dei Ministri (http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?p=10245514#post10245514), La Pubblica Amministrazione (http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1066752), La Magistratura (http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?p=10245577#post10245577), Le Regioni, le Province i Comuni (http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1066760), La Corte Costituzionale (http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?p=10245645#post10245645)

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PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 98-bis.
Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.