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View Full Version : Legge elettorale Toscana


kikki2
10-10-2005, 17:06
leggo che , a parte l'elezione del presidente, si vota col proporzionale, sbarramento al 4% e premio di maggioranza ( se il presidente ha ottenuto meno del 45 per cento dei voti, la sua coalizione ha diritto ad avere almeno il 55 per cento dei seggi, se ha avuto oltre il 45 per cento dei voti, la coalizione ha diritto ad almeno il 60 per cento dei seggi. I seggi eventualmente mancanti alla coalizione vincente, al fine di raggiungere questa quota, sono sottratti alle coalizioni perdenti , modificando dunque la prima distribuzione proporzionale dei seggi).
Che differenze ci sono con la proposta del cdx per le prossime politiche?

onesky
10-10-2005, 17:47
leggo che , a parte l'elezione del presidente, si vota col proporzionale, sbarramento al 4% e premio di maggioranza ( se il presidente ha ottenuto meno del 45 per cento dei voti, la sua coalizione ha diritto ad avere almeno il 55 per cento dei seggi, se ha avuto oltre il 45 per cento dei voti, la coalizione ha diritto ad almeno il 60 per cento dei seggi. I seggi eventualmente mancanti alla coalizione vincente, al fine di raggiungere questa quota, sono sottratti alle coalizioni perdenti , modificando dunque la prima distribuzione proporzionale dei seggi).
Che differenze ci sono con la proposta del cdx per le prossime politiche?
c'e' un thread a riguardo se leggi bene sulla proposta di legge proporzionale dal quale ti copio e incollo uno degli ultimi passaggi

"La proposta della maggioranza di centrodestra prevede la ripartizione dei seggi con metodo proporzionale tra liste bloccate preparate dai partiti (non vedrai neanche le facce dei candidati, perchè tu stolto e ignorante elettore non hai titolo neache di giudicare sulla loro presentabilità - ndr.) , che possono collegarsi in coalizioni con unico programma e unico candidato presidente del Consiglio. La coalizione con maggior numero di voti guadagna un premio variabile di seggi, che può essere anche molto alto, e comunque tale da raggiungere 340 deputati e 170 senatori. Le liste che da sole non abbiano raggiunto il 4 per cento dei voti e in coalizione non abbiano conseguito il 2 per cento sono escluse dal riparto dei seggi.

Questa proposta produce tre conseguenze.

Ridà ai partiti un ruolo dominante. Essi ridiventano protagonisti. Sono loro che scelgono i parlamentari. È a loro che deputati e senatori dovranno rispondere.

Accentua le divisioni tra i partiti alleati, perché ognuno di essi deve cercare voti per sé, innanzitutto nel bacino della coalizione di cui fa parte. I partiti dovranno procedere come alleati per vincere insieme, ma facendosi la guerra l'uno contro l'altro, per affermare il proprio peso nella coalizione. Aumenta il potere condizionante degli associati nella coalizione.

Ogni parte della coalizione mantiene la sua forza, non dipende dalla coalizione, perché ha seggi in misura proporzionale al suo peso. Esiste in quanto parte della coalizione per arrivare al governo.

Non si annulla se non arriva al governo. Il risultato complessivo di questo metodo di conteggio dei voti sarà la frammentazione, perché è difficile unire al vertice una piramide che nasce separata alla sua base. I partiti dovranno dividersi per contarsi, unirsi per vincere. Questo metodo modifica la scelta del 1993, che trasferiva la decisione sul governo dal Parlamento al popolo e, quindi, stabilizzava l'esecutivo, aumentandone la durata (si è passati da governi che duravano, in media, un anno a governi di durata media di cinque anni). La riforma elettorale del 1993 è stata attenuata dalla quota proporzionale, dal sistema di finanziamento dei partiti e da altre scelte dirette a bilanciare o contrastare la semplificazione del sistema politico. Non è servita a ridurre i difetti del multipartitismo.
Inoltre, su di essa si è innestata la paura del bonapartismo e della tirannide della maggioranza, paradossalmente altrettanto forte all'interno delle coalizioni che tra le coalizioni.

Il ritorno al proporzionale rischia di precipitarci nuovamente nella palude del parlamentarismo dei governi effimeri. La ragione dovrebbe consigliare, invece, di sperimentare fino in fondo (arrivando al doppio turno) la formula elettorale maggioritaria, scelta con il referendum del 1993 dall'83 per cento dei votanti.
10 ottobre 2005"

Alexator
10-10-2005, 17:53
leggo che , a parte l'elezione del presidente, si vota col proporzionale, sbarramento al 4% e premio di maggioranza ( se il presidente ha ottenuto meno del 45 per cento dei voti, la sua coalizione ha diritto ad avere almeno il 55 per cento dei seggi, se ha avuto oltre il 45 per cento dei voti, la coalizione ha diritto ad almeno il 60 per cento dei seggi. I seggi eventualmente mancanti alla coalizione vincente, al fine di raggiungere questa quota, sono sottratti alle coalizioni perdenti , modificando dunque la prima distribuzione proporzionale dei seggi).
Che differenze ci sono con la proposta del cdx per le prossime politiche?

cmq hai ragione... NO AL PROPORZIONALE da qualsiasi parte venga

kikki2
10-10-2005, 17:56
il contrario di liste bloccate restando in ambito proporzionale qual'è?
ma quel fatto di escludere dal conteggio quelli sotto il 4% ( o il 2% a seconda dei casi) l'hanno tenuto nella proposta definitiva ?

onesky
10-10-2005, 17:58
il contrario di liste bloccate restando in ambito proporzionale qual'è?

liste con preferenze dove avrai la facoltà concessa da Sua Maestà di scegliere a caso uno dei tanti nomi che magari non ti rammenti quello di un ladro.

kikki2
10-10-2005, 18:04
mi faresti un esempio di voto con lista bloccata e non?
cioè , vado a votare e posso scegliere il mio candidato ( tipo le comunali) nelle liste dei vari partiti?

onesky
10-10-2005, 18:11
mi faresti un esempio di voto con lista bloccata e non?
cioè , vado a votare e posso scegliere il mio candidato ( tipo le comunali) nelle liste dei vari partiti?
lista bloccata: no - tu stolto e ignorante elettore devi solo mettere una bella croce sul simbolone del partito che al resto ci pensano loro... :Perfido:

lista con preferenze: un centinaio di nomi per ogni partito dove potrai scegliere il nome che meno ti puzza come ladrone. Se non viene indicata la preferenza il voto viene conteggiato secondo l'ordine della lista. L'ordine dei candidati nella lista è decisa dal partito (esempio: cirino pomicino capolista).

con entrambi i sistemi l'unica conseguenza sarà il revival della crema della crema della prima repubblica. :Puke:

kikki2
10-10-2005, 18:18
Mi pare di comprendere : con la lista bloccata , ponendo che a quel partito spettino 3 seggi , i primi tre della lista sono i prescelti, mentre con la lista non bloccata in teoria l'ultmo della lista potrebbe essere il + suffragato . Giusto?

dal punto di vista qualitativo ( parlo degli eletti) in cosa è meglio il maggioritario rispetto ad una delle deu forme del proporzionale?

bluelake
10-10-2005, 18:23
Che differenze ci sono con la proposta del cdx per le prossime politiche?
secondo alcuni, poche o nessuna (del resto, volevano detoscanizzare l'Italia...). Comunque, ti riporto una analisi della legge elettorale toscana, forse utile a capire meglio:
NUOVA LEGGE ELETTORALE E PRIMARIE IN TOSCANA: PREGI E DIFETTI DI UNA SCELTA INNOVATIVA



PREMESSA - GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELLA NUOVA NORMATIVA ELETTORALE - LA NUOVA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI PRIMARIE


PREMESSA

La Regione Toscana che, nel corso dello sviluppo storico degli ultimi secoli, in più occasioni ha dimostrato di porsi quale realtà territoriale capace di meritarsi numerosi primati in tema di diritti civili e politici dei cittadini (basti ricordare, significativamente, che fu proprio all'interno dei confini del Granducato che maturò e giunse a realizzazione per la prima volta, nel 1786, l'idea di bandire definitivamente la pena di morte), sembra non aver smentito tale caratterizzazione, anche nel quadro della contesa elettorale dei nostri giorni.

Sono stati i toscani, infatti, i primi ad aver approvato, nel maggio 2004, sia il loro Statuto Regionale, che la nuova legge elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale, nel rispetto delle prerogative che la recente riforma del Titolo Quinto della Costituzione assegna alle singole Regioni.

Ancora, i toscani possono gloriarsi (ed, in verità, non sono apparsi certo timidi nel farlo), della titolarità di un ulteriore primato: l'aver attribuito, per la prima volta, dignità legislativa all'istituto delle elezioni primarie (per effetto della Legge Regionale numero 70 del 17 dicembre 2004, rubricata come "Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale") che, più volte evocato nell'ambito dottrinario quale possibile soluzione di riforma, volta ad incoraggiare una più decisa partecipazione popolare nel momento della scelta dei rappresentanti politici, non era mai stato oggetto, sino ad oggi, di alcuna codificazione normativa.

GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELLA NUOVA NORMATIVA ELETTORALE

Come anticipato, dunque, la Legge Regionale Toscana numero 20, del 13 Maggio 2004, nell'ambito delle nuove competenze attribuite, in materia elettorale, alle singole regioni, ha ridefinito le modalità di elezione contestuale del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Toscana.

Sinteticamente, si può anticipare che il recente intervento normativo, in realtà, non abbia posto in discussione i caratteri peculiari del sistema già vigente, che si incentrava, da una parte, sull'elezione diretta del Presidente della Giunta e, dall'altra, sulla presenza di una serie di meccanismi elettorali, volti a garantire, nel segno del "valore-stabilità", una forte maggioranza consiliare, in favore dello "schieramento" politico uscito vincitore dalle urne.

Il modello di riferimento, dunque, continua anche oggi ad essere quello di natura sostanzialmente proporzionale, significativamente corretto da un premio di maggioranza -variabile ed eventuale- da attribuirsi, a determinate condizioni che esamineremo, in favore dello schieramento uscito vincitore dalla competizione.

Al di là, tuttavia, della confermata adesione a questo "modello ideale", numerose e di notevole rilievo appaiono le innovazioni apportate, che si incentrano, soprattutto, nel quadro dei tre seguenti "momenti":

1-Modalità di elezione del Presidente della Giunta;

2-Sistema di assegnazione dei seggi in favore delle liste concorrenti;

3-Assegnazione dell'eventuale premio di maggioranza.

1.Quanto al primo passaggio, v'è da dire che, a tenore dell'articolo 15 della legge, viene proclamato eletto alla carica di Presidente il candidato che "nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi".

Si tratta, dunque, di un sistema di elezione diretta a maggioranza semplice, in cui il candidato alla presidenza, al fine di essere eletto, non necessita del consenso della maggioranza assoluta degli elettori, essendo invece prevista l'elezione di colui che riporti anche un voto solo in più del concorrente. La nuova legge mantiene, peraltro, la possibilità, in favore dell'elettore, di dar luogo al cosiddetto "voto disgiunto", esprimendo il consenso per un certo candidato alla Presidenza e, contemporaneamente, votando per una lista "avversaria", non collegata allo stesso.

2. Quanto al secondo passaggio, v'è da dire che questo riguarda le modalità di elezione dei candidati che andranno a comporre il Consiglio Regionale, che avviene contestualmente (e nell'ambito della medesima scheda) rispetto all'elezione del Presidente.

La legge, in proposito, suddivide l'intero territorio regionale in tante circoscrizioni elettorali, quante sono le province. Con il decreto di indizione delle elezioni, viene fissato il numero massimo di candidati circoscrizionali di ciascuna lista, sulla base della popolazione risultante dall'ultimo censimento effettuato. E' da notare, peraltro, sul punto, che la legge in esame ha elevato -non senza suscitare un vespaio di polemiche, per la verità- il numero dei componenti il Consiglio, portandoli dai 50 precedenti, agli attuali 63.

L'altra particolarità, anch'essa divenuta bersaglio di non trascurabili rilievi critici, consiste nell'aver sostituito il "vecchio" sistema delle preferenze (che l'elettore avrebbe potuto attribuire, scrivendo il nome del candidato, così come avviene, ancor oggi, per le elezioni Europee) con quello delle cosiddette "liste bloccate". Si tratta, più precisamente, di liste che l'elettore trova già "precostituite" sulla scheda, da parte dei partiti, in cui il sistema di elezione dei singoli candidati avviene per "scorrimento".

E' previsto, inoltre, un sistema di sbarramento, che determina l'esclusione dalla rappresentanza consiliare delle liste che non abbiano soddisfatto, alternativamente, almeno uno dei seguenti requisiti:

- l'ottenimento dell' 1,5% dei voti complessivi, essendo collegate ad un candidato Presidente che abbia ottenuto, almeno, il 5% dei suffragi;

- l'ottenimento del 4% dei voti complessivi, essendo collegate ad un candidato Presidente che abbia ottenuto meno del 5% dei voti complessivi.

3. Come già anticipato, la nuova legge elettorale toscana, al fine di garantire una certa stabilità del sistema regionale nel suo complesso, prevede l'eventuale impiego dell'istituto del cosiddetto "premio di maggioranza" che, mediante l'artificio della sovrarappresentazione consiliare dello schieramento vincente, dovrebbe rivelarsi in grado di garantire a quest'ultimo un certo margine numerico di "sicurezza", seppur ottenuto a totale discapito dei diritti delle minoranze consiliari. Tale premio, nella sua estensione, muta a seconda che si verifichi l'una o l'altra delle seguenti condizioni:

- Qualora il Presidente eletto abbia ottenuto più del 45% dei voti validi nella relativa elezione, al gruppo di liste ad esso collegato viene attribuita una rappresentanza consiliare pari, almeno, al 60% dei seggi;

- Se, invece, il Candidato Presidente risultato vincitore abbia riportato una percentuale di consensi inferiore al 45% dei voti validi, alle liste ad esso collegate viene attribuita una rappresentanza consiliare pari, almeno, al 55% dei seggi.

Dai caratteri appena evidenziati, emerge come il premio di maggioranza, codificato dalla legge elettorale toscana, debba essere qualificato come eventuale (in quanto potrebbe non scattare nel caso in cui le liste vincenti, da sole, ottengano la maggioranza richiesta dalla legge) e variabile (poiché il premio si riduce al 55% dei seggi nel caso in cui il Presidente venga eletto con una maggioranza di voti inferiore al 45%). Più in generale, e secondo un'ottica politologica, si può concludere che il recente intervento normativo abbia "plasmato" una legge elettorale elaborata secondo una chiara logica politica bipolare, fondata sul presupposto della concorrenza tra due "poli" elettorali alternativi, facenti capo ad una "destra" ed a una "sinistra", tradizionalmente intese.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI PRIMARIE

La vera novità in materia di legislazione elettorale toscana risiede, tuttavia, come già accennato, nella Legge numero 70, approvata dal Consiglio Regionale il 15 dicembre 2004 e volta a promuovere e regolamentare -per la prima volta in Italia- l'istituto delle elezioni primarie. Si tratta, per la precisione, di un intervento normativo che si inserisce in uno dei momenti più delicati della dinamica politica, vale a dire quello relativo alla selezione, da parte dei partiti (e del corpo elettorale), dei personaggi politici che dovranno essere individuati come candidati, nel successivo scontro elettorale. Tale normativa, che non fa mistero di "attingere" dalle altre esperienze istituzionali, soprattutto anglosassoni, vuole (almeno nelle intenzioni...) determinare un insieme di regole di selezione trasparente della classe politica, da "offrire" ai singoli partiti in contesa. Ciò, sempre nelle intenzioni, dovrebbe essere finalizzato a ridurre il peso quasi "monopolistico" detenuto dai partiti all'interno di questa delicata fase selettiva ed ad aumentare, correlativamente, il potere di scelta in favore dei cittadini.

Qui si innesca, tuttavia, uno dei più significativi e diffusi profili di critica dell'esperienza toscana che risiede, in sostanza, nella facoltatività dell'utilizzo delle primarie: ad ogni formazione politica è rimessa la scelta, del tutto discrezionale, di attivarsi per partecipare alle elezioni primarie o, al contrario, di non parteciparvi, optando, quindi, per il tradizionale sistema "interno" di selezione dei candidati. I legislatori toscani, infatti, sul presupposto del dato istituzionale vigente, che qualifica i partiti come associazioni non riconosciute, non hanno ritenuto opportuno rendere obbligatorie le elezioni primarie, preferendo, invece, offrire una regolamentazione a cui potessero attingere soltanto le formazioni politiche che ne facciano espressa richiesta.

Più precisamente, la Legge Regionale numero 70 prevede che le primarie possano essere promosse dai partiti o dalle coalizioni che abbiano raccolto un certo numero di firme, in proporzione alla popolazione interessata. Le elezioni possono presentarsi, facoltativamente, in forma aperta a tutti gli elettori che intendano parteciparvi o in forma chiusa. In tale, ultimo caso, un soggetto politico che lo richieda espressamente, può svolgere le elezioni primarie limitandone la partecipazione ad un albo dei propri elettori, preventivamente compilato, a cura dello stesso soggetto politico proponente. In tale, ultimo caso, peraltro, è attribuita la possibilità agli organizzatori, di derogare, almeno in parte, alle norme di legge in materia di organizzazione delle operazioni di voto, mediante, ad esempio, l'organizzazione di conventions, su base provinciale o regionale.

Quanto, invece, all'"oggetto" delle elezioni, queste possono essere finalizzate, sia alla selezione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, che a quella di Componente del Consiglio.

Come anticipato, nel sistema istituzionale italiano, le elezioni primarie mai avevano trovato, sino ad oggi, una regolamentazione legislativa, anche se erano state impiegate, in rare occasioni ed in via di fatto, in forma completamente "autogestita", da parte di alcuni partiti, come è avvenuto, poche settimane fa, in Puglia, al fine di selezionare il candidato del Centrosinistra a Presidente della Giunta regionale. La Toscana ha rappresentato, dunque, la prima realtà in cui ha trovato applicazione il nuovo istituto, nel rispetto di vere e proprie disposizioni di legge: domenica 20 febbraio 2005, gli elettori toscani sono stati chiamati alle urne, al fine di selezionare i candidati alla carica di consigliere regionale del partito dei Democratici di Sinistra e del candidato alla Presidenza della Regione di una lista civica denominata "Toscana Futura", in vista della prossima competizione elettorale del 3 e 4 aprile.

Sul piano valutativo, sarebbe certamente azzardato e comunque inopportuno formulare, ad oggi, un giudizio definitivo ed inappellabile sulla validità del nuovo strumento di democrazia partecipativa, recentemente codificato dai coraggiosi legislatori toscani. Certo è, comunque, che l'analisi comparata dimostra chiaramente come l'istituto delle elezioni primarie abbia potuto storicamente attecchire e crescere soltanto nei sistemi in cui è stato in grado di farsi riconoscere, da parte della grande massa del corpo elettorale, quale elemento coessenziale alla democrazia, superando, così la propria dimensione elitaria e, per così dire, "di nicchia".

Se, come sembra, al primo "appuntamento" con le primarie toscane si è presentato a concorrere un solo partito rilevante (i D.S.) e se, ancora, la concreta partecipazione al voto si è limitata ad una (ancorchè significativa) minoranza attiva di elettori, ciò significa che la strada verso l'effettiva "metabolizzazione" di questo innovativo strumento presso il corpo elettorale appare, ad oggi, in Toscana come altrove, ben lontana dal potersi dire completamente percorsa.
http://www.giuffre.it/age_files/dir_tutti/archivio/ppianob_0305.html

onesky
10-10-2005, 18:27
Mi pare di comprendere : con la lista bloccata , ponendo che a quel partito spettino 3 seggi , i primi tre della lista sono i prescelti, mentre con la lista non bloccata in teoria l'ultmo della lista potrebbe essere il + suffragato . Giusto?

dal punto di vista qualitativo ( parlo degli eletti) in cosa è meglio il maggioritario rispetto ad una delle deu forme del proporzionale?

piu o meno è giusto ma tieni conto che l'ultimo della lista non sarà mai il piu' suffragato perchè è sconosciuto agli elettori e non è in grado di farsi conoscere con una campagna elettorale che il partito riserva solo a chi vuole lui e anche per questo motivo sfocia spesso in voto di scambio - quello che è successo in italia per 40 anni è come ti ho detto sopra.

invece nel maggioritario vedi in faccia i 2 o 3 candidati che si contendono il seggio: qui la rilevanza del partito va di pari passo con la presentabilità dei candidati. Non possono permettersi di presentarti un ladrone o un candidato in odor di mafia, qui l'elettore puo' valutare il candidato e lo schieramento che lo ha presentato.

nel proporzionale il ruolo del partito è predominante decidendo chi avanza e chi no secondo l'ordine di lista.

bluelake
10-10-2005, 18:28
aggiungo: è una legge che su scala regionale sicuramente può dare risultati positivi, ma da qui ad applicarla su scala nazionale...

onesky
10-10-2005, 18:30
aggiungo: è una legge che su scala regionale sicuramente può dare risultati positivi, ma da qui ad applicarla su scala nazionale...
alla fine i risultati sono sempre quelli. nomenklatura imposta dai partiti. ricambio zero.

kikki2
10-10-2005, 18:33
aggiungo: è una legge che su scala regionale sicuramente può dare risultati positivi, ma da qui ad applicarla su scala nazionale...
cha cambierebbe su base nazionale ?

bluelake
10-10-2005, 18:35
alla fine i risultati sono sempre quelli. nomenklatura imposta dai partiti. ricambio zero.
quello è sempre stato... anche nel caso di candidature "libere", se il partito non ti candidava non entravi nelle liste...