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View Full Version : Ue, bocciate frequenze di Rete4 "Contrarie a diritto comunitario"


Wesker
31-01-2008, 10:12
Ue, bocciate frequenze di Rete4 "Contrarie a diritto comunitario"

BRUXELLES - L'Europa boccia Rete4 e promuove Europa7. Secondo i giudici della Corte di giustizia Ue del Lussemburgo il regime italiano di assegnazione delle frequenze per le attività di trasmissione radiotelevisiva "è contrario al diritto comunitario", afermano i magistrati, confermando le conclusioni dell'avvocato generale. "Tale regime - sostiene la Corte - non rispetta il principio della libera prestazione dei servizi e non segue criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati".

http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/economia/ue-boccia-frequenze/ue-boccia-frequenze/ue-boccia-frequenze.html

Giustizia ad orologeria...:rotfl: :rotfl:

cocis
31-01-2008, 10:13
è da almeno 10 anni che rete 4 sodeva lasciare il posto a europa7 ..:stordita:

Lorekon
31-01-2008, 10:15
a Bruxelles abbondano i rappresentanti della "sinistra illiberale" :O

e tutti gli altri son "invidiosi" :O

notate la sentenza "a orlogeria", PROPRIO QUANDO si stano per fare le elezioni :O

er-next
31-01-2008, 10:16
vedrai che arriverà qualcuno a dire che comunque hanno fatto bene perchè europa7 non la cagava e non interessava a nessuno..

sider
31-01-2008, 10:34
Ma come si permettono? Sono cazzi nostri!

rip82
31-01-2008, 10:35
COMUNISTI, BRIGATISTI, COOP ROSSE, TOGHE: VEDI COOP!!!!!!!!!!!!!!!
E' accanimento verso l'On. Imp. Preg. Berlusconi, si tratta di un provvedimento illiberale, punitivo e per giunta contrario ai principi di liberalita' cristiana democratica... liberale l'ho gia' detto?

-edit-

Fil9998
31-01-2008, 10:41
io li intercetterei sti qua...

noi siamo il paese della libertà... coem osano ??

libertè, egalitè,
io rubo a te e tu rubi a me...

Fil9998
31-01-2008, 10:44
COMUNISTI, BRIGATISTI, COOP ROSSE, TOGHE: VEDI COOP!!!!!!!!!!!!!!!
E' accanimento verso l'On. Imp. Preg. Berlusconi, si tratta di un provvedimento illiberale, punitivo e per giunta contrario ai principi di liberalita' cristiana democratica... liberale l'ho gia' detto?


Dai, sii serio! Se uno paga una pacca di milioni di € per avere la concessione e qualcun altro se ne fotte, trasmette su frequenze non sue da piu' di 10 anni, e per giunta il governo italiano lo protegge, non puoi dire che l'UE piscia fuori dal vaso...
Oltretutto con l'UE abbiamo preso accordi ed accettato regole comuni, se le violiamo e' loro preciso diritto riprenderci.

credo che lui fosse un po' ironico ,eh ....

non credo che ci sia veramente qualcuno che intenda difendere questo comportamento MAFIOSO tenuto da Berlusconi e dai governi di CDX E CXS tutti uniti appassionatamente nell'iciucio ...

rip82
31-01-2008, 10:46
credo che lui fosse un po' ironico ,eh ....

non credo che ci sia veramente qualcuno che intenda difendere questo comportamento MAFIOSO tenuto da Berlusconi e dai governi di CDX E CXS tutti uniti appassionatamente nell'iciucio ...

Gia', anche a me e' sorto il dubbio... edito...

bluelake
31-01-2008, 11:35
in realtà, anche se la questione è stata sollevata da Europa7, la implicazioni di questa decisione:
il regime italiano di assegnazione delle frequenze per le attività di trasmissione radiotelevisiva "è contrario al diritto comunitario", affermano i magistrati, confermando le conclusioni dell'avvocato generale. "Tale regime - sostiene la Corte - non rispetta il principio della libera prestazione dei servizi e non segue criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati".
sono molto più ampie, perché vengono bocciate anche le leggi attualmente in vigore inclusa la cd "Gasparri" che regola il famoso digitale terrestre...


ovviamente si parla in linea teorica, nella pratica tutto rimarrà com'è con Mediaset e Telecom a spadroneggiare il mercato con 3 MUX a testa di cui metà a pagamento...

momo-racing
31-01-2008, 11:39
ma perchè sul satellite non ci mandano canale 5 assieme al grande fratello, amici, matrix e tutto il resto? oppure italia1? rete4 dei tre canali è l'unico che trasmette ancora bei film e documentari.

gourmet
31-01-2008, 11:39
Ma come si permettono? Sono cazzi nostri!

Si tratta di una materia che rientra pienamente nelle competenze dell UE, quindi sono cazzi anche loro.

dantes76
31-01-2008, 11:40
Ue, bocciate frequenze di Rete4 "Contrarie a diritto comunitario"

BRUXELLES - L'Europa boccia Rete4 e promuove Europa7. Secondo i giudici della Corte di giustizia Ue del Lussemburgo il regime italiano di assegnazione delle frequenze per le attività di trasmissione radiotelevisiva "è contrario al diritto comunitario", afermano i magistrati, confermando le conclusioni dell'avvocato generale. "Tale regime - sostiene la Corte - non rispetta il principio della libera prestazione dei servizi e non segue criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati".

http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/economia/ue-boccia-frequenze/ue-boccia-frequenze/ue-boccia-frequenze.html

Giustizia ad orologeria...:rotfl: :rotfl:

Ringraziamo il Sign DALEMA!!!!!

reptile9985
31-01-2008, 11:41
ma perchè sul satellite non ci mandano canale 5 assieme al grande fratello, amici, matrix e tutto il resto? oppure italia1? rete4 dei tre canali è l'unico che trasmette ancora bei film e documentari.

è vero! rete4 è sicuramente il canale più decente di mediaset

DonaldDuck
31-01-2008, 12:00
Ringraziamo il Sign DALEMA!!!!!
http://www.corriere.it/economia/08_gennaio_31/europa7_ue_28390bd0-cfdd-11dc-894a-0003ba99c667.shtml

GIULIETTI: «SUPERARE IL DUOPOLIO» - «La sentenza della Corte di Strasburgo sul regime di assegnazione delle frequenze sanziona in modo definitivo l'anomalia italiana. Adesso bisogna consentire a Europa7 di trasmettere», ha detto a Radio Radicale il deputato del Pd Giuseppe Giulietti. «Sarebbe davvero grave se qualcuno stesse già pensando ad una nuova legge porcata, bisognerebbe piuttosto accettare i rilievi della Corte di Strasburgo per superare il duopolio», ha continuato Giulietti, chiedendosi: «C'è per caso nel centro destra qualcuno che voglia fare qualche passo in questa direzione? La legge Gentiloni cercava di rimediare in qualche modo a questa situazione, ma devo con dispiacere constatare che fin dall'inizio nel centro sinistra hanno lavorato dei basisti che ne hanno impedito l'approvazione».

Fabryce
31-01-2008, 12:07
http://www.corriere.it/economia/08_gennaio_31/europa7_ue_28390bd0-cfdd-11dc-894a-0003ba99c667.shtml

Grazie per la rassegna stampa

Una cosa scritta di tuo pugno mai?

A parte ciò, le toghe rosse ci sono anche a Bruxelles, giustizia ad orologeria...

Ma chi se ne frega, basta che Berl ci abbassi le tasse!!!:muro:

SquallSed
31-01-2008, 12:24
MEDIASET: NESSUN RISCHIO PER RETEQUATTRO

MILANO - Mediaset, in un comunicato in merito alla sentenza della Corte di Giustizia europea, "riservando ogni commento all'esito della lettura, osserva sin d'ora che, quale che sia il contenuto della sentenza, questa non può comportare alcuna conseguenza sull'utilizzo delle frequenze nella disponibilità delle reti Mediaset, inclusa ovviamente Retequattro". "Il giudizio cui la sentenza si riferisce riguarda infatti esclusivamente una domanda di risarcimento danni proposta da Europa 7 contro lo Stato italiano e non può concludersi in alcun modo con pronunce relative al futuro uso delle frequenze". "Quanto all'insinuazione che Retequattro occuperebbe indebitamente spazi trasmissivi a danno di Europa 7, Mediaset - conclude il comunicato - ribadisce che Retequattro è pienamente legittimata all'utilizzo delle frequenze su cui opera.Quindi nessun rischio per Retequattro


http://ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_9635613.html



:O :O :O :sofico: :sofico: :sofico:


seriamente:

che faccia tosta :rolleyes: :(

nomeutente
31-01-2008, 12:26
Grazie per la rassegna stampa
Una cosa scritta di tuo pugno mai?


Se lo ritiene opportuno, può postare articoli inerenti il thread.
Se vuoi avere la sua opinione personale, sei tenuto a chiedere in modo cortese.

dantes76
31-01-2008, 12:46
http://www.corriere.it/economia/08_gennaio_31/europa7_ue_28390bd0-cfdd-11dc-894a-0003ba99c667.shtml

sai la storia di italia7 e del dalaidalema?

fracarro
31-01-2008, 12:48
non credo che ci sia veramente qualcuno che intenda difendere questo comportamento MAFIOSO tenuto da Berlusconi e dai governi di CDX E CXS tutti uniti appassionatamente nell'iciucio ...

Abbi fede, arriverà.

cocis
31-01-2008, 12:49
ma perchè sul satellite non ci mandano canale 5 assieme al grande fratello, amici, matrix e tutto il resto? oppure italia1? rete4 dei tre canali è l'unico che trasmette ancora bei film e documentari.

assime la rai .. anche la rai ( e senz canone ) . merita di essere spedita sul saltellite + lontano dell'universo :blah: :read: :tapiro:

Maverick18
31-01-2008, 12:53
ma perchè sul satellite non ci mandano canale 5 assieme al grande fratello, amici, matrix e tutto il resto? oppure italia1? rete4 dei tre canali è l'unico che trasmette ancora bei film e documentari.

Non guardo molto la tv, ma davvero non vorrei più vedere questo figuro:
http://it.youtube.com/watch?v=5KbGNQwO7es

Wesker
31-01-2008, 13:11
Era riferito a me l'ironico?

dalle faccine non si capiva subito?

^TiGeRShArK^
31-01-2008, 13:12
ora manca il solito difensore di rete 4 che verrà a dire che noi e la corte europea non capiamo una mazza e luca di stefano vorrebbe cercare di appropriarsi indebitamente delle frequenze di rete 4 :asd:

thread ciclico :p

Wesker
31-01-2008, 13:50
ora manca il solito difensore di rete 4 che verrà a dire che noi e la corte europea non capiamo una mazza e luca di stefano vorrebbe cercare di appropriarsi indebitamente delle frequenze di rete 4 :asd:

thread ciclico :p

Qua non si ancora presentato nessuno. ma vai a leggere i commenti su tvblog.it.

Là sì che c'è da piangere...

Fabryce
31-01-2008, 14:22
Qua non si ancora presentato nessuno. ma vai a leggere i commenti su tvblog.it.

Là sì che c'è da piangere...

Questo blog è incredibile!! Addirittura spara a zero sul varietà di Fiorello..

giannola
31-01-2008, 14:43
Ringraziamo il Sign DALEMA!!!!!

aggiungo, perchè non ringraziare il csx in toto che con la finanziaria 2007 ha ritardato di mandare rete4 sul satellite liberando la frequenza di europa7 ?:O

naoto84
31-01-2008, 14:56
Concordo con chi salva rete4 rispetto al resto della spazzatura generalista... pacchi, grandi fratelli, marie de filippi, lucignoli e porcherie varie.

Fabryce
31-01-2008, 15:11
Concordo con chi salva rete4 rispetto al resto della spazzatura generalista... pacchi, grandi fratelli, marie de filippi, lucignoli e porcherie varie.

Si ma questo non ci deve far chiudere gli occhi (come d'italica tradizione) sulla questione dell'abusivismo di R4

Onisem
31-01-2008, 15:18
Concordo con chi salva rete4 rispetto al resto della spazzatura generalista... pacchi, grandi fratelli, marie de filippi, lucignoli e porcherie varie.

:eek: Non ci credo... Perchè rete4 invece che fa, cultura? :rotfl: E comunque anche fosse la tv con il palinsesto qualitativamente migliore del mondo (ma scherziamo?), non è questo il punto. :rolleyes: Lo capiamo?

SquallSed
31-01-2008, 15:21
06.00 TG 4 - RASSEGNA STAMPA
06.15 SECONDO VOI
06.20 PESTE E CORNA E GOCCE DI STORIA
06.25 ELLERY QUEEN -- IL TRENINO ELETTRICO
07.00 MEDIA SHOPPING
07.15 MEDIA SHOPPING
07.30 MAGNUM P.I. -- UN VECCHIO CONTO DA SALDARE
08.30 NASH BRIDGE -- SPARA ALLA LUNA
09.30 HUNTER -- OBBLIGAZIONI AL PORTATORE
10.30 SAINT TROPEZ -- UNA VISITA INATTESA
11.30 TG 4 - TELEGIORNALE
11.38 VIE D'ITALIA NOTIZIE SUL TRAFFICO
11.40 FEBBRE D'AMORE
12.00 VIVERE -- 2049
12.30 DETECTIVE IN CORSIA -- UNA MINACCIA DAL PASSATO
13.30 TG 4 - TELEGIORNALE
13.54 METEO
13.59 TG 4 - TELEGIORNALE
14.00 SESSIONE POMERIDIANA: IL TRIBUNALE DI FORUM
14.59 WOLFF UN POLIZIOTTO A BERLINO -- UNA STRAORDINARIA SOMIGLIANZA
16.00 SENTIERI
16.50 NIAGARA - 1 TEMPO *
17.50 TGCOM
17.53 VIE D'ITALIA NOTIZIE SUL TRAFFICO
17.55 NIAGARA - 2 TEMPO *
18.50 TEMPESTA D'AMORE
18.55 TG 4 - TELEGIORNALE
19.24 METEO
19.25 TG 4 - TELEGIORNALE
19.35 TEMPESTA D'AMORE
20.20 WALKER TEXAS RANGER -- KILLER DI PROFESSIONE - I PARTE
21.10 TEMPESTA D'AMORE
23.20 I BELLISSIMI DI RETE 4
23.25 LA GIUSTA CAUSA - 1 TEMPO
00.25 TGCOM
00.28 METEO
00.30 LA GIUSTA CAUSA - 2 TEMPO
01.30 TG 4 - RASSEGNA STAMPA
01.55 LE CANZONI DI JOVANOTTI
02.55 NOTTE D'ESSAI -- SCORTICATELI VIVI - 1 TEMPO
03.40 TGCOM
03.43 METEO
03.45 SCORTICATELI VIVI - 2 TEMPO
04.30 PESTE E CORNA E GOCCE DI STORIA
04.35 BLUE MURDER -- MORTE SOSPETTA
05.20 IL SEGRETO DELLA NOSTRA VITA



ecco il grande palinsesto culturale di oggi :sofico:

luigiaratamigi
31-01-2008, 15:24
02.55 NOTTE D'ESSAI -- SCORTICATELI VIVI - 1 TEMPO

03.45 SCORTICATELI VIVI - 2 TEMPO


ecco il grande palinsesto culturale di oggi :sofico:

Uhhhhhhhhhh....questo non s'ha da perdere!!!

Ma soprattutto....NOTTE D'ESSAI!

cocis
31-01-2008, 15:26
chissà perchp gli alieni ultimamente non vengono + a farci visita :sofico: :ciapet:

06.00 TG 4 - RASSEGNA STAMPA
06.15 SECONDO VOI
06.20 PESTE E CORNA E GOCCE DI STORIA
06.25 ELLERY QUEEN -- IL TRENINO ELETTRICO
07.00 MEDIA SHOPPING
07.15 MEDIA SHOPPING
07.30 MAGNUM P.I. -- UN VECCHIO CONTO DA SALDARE
08.30 NASH BRIDGE -- SPARA ALLA LUNA
09.30 HUNTER -- OBBLIGAZIONI AL PORTATORE
10.30 SAINT TROPEZ -- UNA VISITA INATTESA
11.30 TG 4 - TELEGIORNALE
11.38 VIE D'ITALIA NOTIZIE SUL TRAFFICO
11.40 FEBBRE D'AMORE
12.00 VIVERE -- 2049
12.30 DETECTIVE IN CORSIA -- UNA MINACCIA DAL PASSATO
13.30 TG 4 - TELEGIORNALE
13.54 METEO
13.59 TG 4 - TELEGIORNALE
14.00 SESSIONE POMERIDIANA: IL TRIBUNALE DI FORUM
14.59 WOLFF UN POLIZIOTTO A BERLINO -- UNA STRAORDINARIA SOMIGLIANZA
16.00 SENTIERI
16.50 NIAGARA - 1 TEMPO *
17.50 TGCOM
17.53 VIE D'ITALIA NOTIZIE SUL TRAFFICO
17.55 NIAGARA - 2 TEMPO *
18.50 TEMPESTA D'AMORE
18.55 TG 4 - TELEGIORNALE
19.24 METEO
19.25 TG 4 - TELEGIORNALE
19.35 TEMPESTA D'AMORE
20.20 WALKER TEXAS RANGER -- KILLER DI PROFESSIONE - I PARTE
21.10 TEMPESTA D'AMORE
23.20 I BELLISSIMI DI RETE 4
23.25 LA GIUSTA CAUSA - 1 TEMPO
00.25 TGCOM
00.28 METEO
00.30 LA GIUSTA CAUSA - 2 TEMPO
01.30 TG 4 - RASSEGNA STAMPA
01.55 LE CANZONI DI JOVANOTTI
02.55 NOTTE D'ESSAI -- SCORTICATELI VIVI - 1 TEMPO
03.40 TGCOM
03.43 METEO
03.45 SCORTICATELI VIVI - 2 TEMPO
04.30 PESTE E CORNA E GOCCE DI STORIA
04.35 BLUE MURDER -- MORTE SOSPETTA
05.20 IL SEGRETO DELLA NOSTRA VITA



ecco il grande palinsesto culturale di oggi :sofico:

Maverick18
31-01-2008, 15:27
E comunque anche fosse la tv con il palinsesto qualitativamente migliore del mondo (ma scherziamo?), non è questo il punto. :rolleyes: Lo capiamo?

Ormai, generalmente parlando, lo "sviare" dall'argomento trattato è prassi comune in Italia.

prio
31-01-2008, 17:06
aggiungo, perchè non ringraziare il csx in toto che con la finanziaria 2007 ha ritardato di mandare rete4 sul satellite liberando la frequenza di europa7 ?:O

Occhei, va bene.
Pero' non e' che si possano sempre liquidare le (eventuali) responsabilità di chi commette un fatto con le responsabilità di chi quel fatto non l'ha impedito.
O dobbiamo ringraziare anche il precedente-al-cubo governo per gli (eventuali) privilegi delle coop rosse?
No, perche' se e' cosi' diciamolo subito: non se ne esce piu'..

giannola
31-01-2008, 17:35
Occhei, va bene.
Pero' non e' che si possano sempre liquidare le (eventuali) responsabilità di chi commette un fatto con le responsabilità di chi quel fatto non l'ha impedito.
O dobbiamo ringraziare anche il precedente-al-cubo governo per gli (eventuali) privilegi delle coop rosse?
No, perche' se e' cosi' diciamolo subito: non se ne esce piu'..

la connivenza con chi compie atti illeciti a mio avviso è quanto chi commette il fatto.

Quindi nessun liquidare ma la chiara presa di coscienza che questi si aiutano a vicenda.;)

Marlex
31-01-2008, 17:42
Ue, bocciate frequenze di Rete4 "Contrarie a diritto comunitario"

BRUXELLES - L'Europa boccia Rete4 e promuove Europa7. Secondo i giudici della Corte di giustizia Ue del Lussemburgo il regime italiano di assegnazione delle frequenze per le attività di trasmissione radiotelevisiva "è contrario al diritto comunitario", afermano i magistrati, confermando le conclusioni dell'avvocato generale. "Tale regime - sostiene la Corte - non rispetta il principio della libera prestazione dei servizi e non segue criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati".

http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/economia/ue-boccia-frequenze/ue-boccia-frequenze/ue-boccia-frequenze.html

Giustizia ad orologeria...:rotfl: :rotfl:

risposta di Berlusconi: "me ne fotto, la mia libertà non può essere messa a rischio da una misera legge..."...

risposta del futuro governo: "dobbiamo trovare i soldi per pagare questa ennesima multa... alziamo qualche tassa... ai lavoratori, ovvio, mica a mediaset..."

risposta degli italiani: "macheccefreeega... macheccempooorta..."


... e tutto tornò nella "normalità" italiana... :O :rolleyes:

prio
31-01-2008, 17:42
la connivenza con chi compie atti illeciti a mio avviso è quanto chi commette il fatto.

Quindi nessun liquidare ma la chiara presa di coscienza che questi si aiutano a vicenda.;)

Non che tu non possa avere ragione, ma il ripeterlo ad ogni pie' sospinto agisce tanto da liquidator, eh..

MesserWolf
31-01-2008, 17:50
Sono contento di questa bocciatura ... vediamo se qualcosa si smuove ora. Specie perché come ha detto blulake questa è una bocciatura dell'intero sistema , e non solo della questione rete4.

bluelake
31-01-2008, 17:57
Concordo con chi salva rete4 rispetto al resto della spazzatura generalista... pacchi, grandi fratelli, marie de filippi, lucignoli e porcherie varie.
Mediaset butta su Rete4 tutto quello che fa un basso ascolto, that's all. Gli stessi programmi trasmessi da Rete4 potrebbero essere trasmessi su uno qualunque degli altri due canali Mediaset senza il minimo problema. E comunque a questo punto Rete4 è già salva de facto dato che viene diffusa in digitale terrestre da un bouquet che ufficialmente non appartiene nemmeno a Mediaset (anche se poi trasmette tutti canali Mediaset, ma nessuno ci fa caso)...

Onisem
31-01-2008, 17:59
Sono contento di questa bocciatura ... vediamo se qualcosa si smuove ora. Specie perché come ha detto blulake questa è una bocciatura dell'intero sistema , e non solo della questione rete4.

Ti dico io cosa si muoverà: soldi dalle tasche dei contribuenti (noi) per le multe sul mancato adeguamento. Tutte cose già viste.

MesserWolf
31-01-2008, 18:05
Ti dico io cosa si muoverà: soldi dalle tasche dei contribuenti (noi) per le multe sul mancato adeguamento. Tutte cose già viste.

lo so , ma la speranza è l'ultima a morire.

TheMash
31-01-2008, 18:09
ma ovviamente noi le pagheremo.. mica siamo popolo del "non siamo d'accordo" e lo facciamo sentire...
Sembriamo tutti rassegnati al nostro destino. Che tristezza.

naoto84
31-01-2008, 18:13
:eek: Non ci credo... Perchè rete4 invece che fa, cultura? :rotfl: E comunque anche fosse la tv con il palinsesto qualitativamente migliore del mondo (ma scherziamo?), non è questo il punto. :rolleyes: Lo capiamo?

Fa i film (molti classici, anche film d'autore... è cieco negarlo), almeno mia madre in tv può vedere qualcosa che non sia notturna (come bisogna fare con la rai, il servizio pubblico notturno).

Non c'entra con la questione delle frequenze, era una considerazione a margine.

SquallSed
31-01-2008, 18:29
Fa i film (molti classici, anche film d'autore... è cieco negarlo), almeno mia madre in tv può vedere qualcosa che non sia notturna (come bisogna fare con la rai, il servizio pubblico notturno).

Non c'entra con la questione delle frequenze, era una considerazione a margine.


si, intanto può vedere anche emilio fede e il suo fantastico tg4

luxorl
31-01-2008, 18:32
Fa i film (molti classici, anche film d'autore... è cieco negarlo), almeno mia madre in tv può vedere qualcosa che non sia notturna (come bisogna fare con la rai, il servizio pubblico notturno).

Non c'entra con la questione delle frequenze, era una considerazione a margine.

Esprimi, se ti va, anche la tua opinione sulle frequenze rubate :)

giannola
31-01-2008, 18:38
Non che tu non possa avere ragione, ma il ripeterlo ad ogni pie' sospinto agisce tanto da liquidator, eh..

semplicemente agisco da spirito critico nei confronti di situazioni in cui il tifo politico spinge a vedere e a parlare di una realtà distorta dove i buoni sono da un lato e i cattivi dall'altro.

Non è che il paese migliorerà se la sinistra continua a gridare al ladro, al ladro nei confronti di Berlusconi e poi una volta al governo, cura i suoi affari, lasciando le sue leggi, il suo conflitto, la sua situazione televisiva, ecc. ;)

giannola
31-01-2008, 18:38
Esprimi, se ti va, anche la tua opinione sulle frequenze rubate :)

in italia il furto non esiste, e chi dice il contrario è punito col carcere a vita.:O

prio
31-01-2008, 19:00
semplicemente agisco da spirito critico nei confronti di situazioni in cui il tifo politico spinge a vedere e a parlare di una realtà distorta dove i buoni sono da un lato e i cattivi dall'altro.

Non posso controllare, ma a memoria mia non ricordo tale tuo spirito critico nei vari thread contro le coop rosse ;)
BTW sempre contro la tifoseria da stadio in politica, ma siappur non voluto, come ti dicevo, l'effetto finale e' quello del superliquidator.

Non è che il paese migliorerà se la sinistra continua a gridare al ladro, al ladro nei confronti di Berlusconi e poi una volta al governo, cura i suoi affari, lasciando le sue leggi, il suo conflitto, la sua situazione televisiva, ecc. ;)

Ripeto: non ti sto dando torto. IMHO i piu' grossi danni dell'ormai ex governo non sono dovuti a cio' che ha fatto, ma a cio' che non ha fatto.
Pero', in tutta onesta, non credo sarebbero mai riusciti a far passare al senato una legge sul conflitto di interessi ne tantomeno una sulla riforma elettorale, per citarne una di moda.

SquallSed
31-01-2008, 19:03
Non posso controllare, ma a memoria mia non ricordo tale tuo spirito critico nei vari thread contro le coop rosse ;)
BTW sempre contro la tifoseria da stadio in politica, ma siappur non voluto, come ti dicevo, l'effetto finale e' quello del superliquidator.



Ripeto: non ti sto dando torto. IMHO i piu' grossi danni dell'ormai ex governo non sono dovuti a cio' che ha fatto, ma a cio' che non ha fatto.
Pero', in tutta onesta, non credo sarebbero mai riusciti a far passare al senato una legge sul conflitto di interessi ne tantomeno una sulla riforma elettorale, per citarne una di moda.

secondo me se provava a fare una di quelle 2 leggi cadeva molto prima :O

naoto84
31-01-2008, 19:04
Esprimi, se ti va, anche la tua opinione sulle frequenze rubate :)

Mi auguro che ci si uniformi al più presto alla legge e che Mediaset mandi sul satellite la spazzatura, piuttosto che l'unica cosa decente che trasmetteva.

prio
31-01-2008, 19:35
secondo me se provava a fare una di quelle 2 leggi cadeva molto prima :O

La penso allo stesso modo, ma penso che quella sul conflitto di interessi avrebbero dovuto provare lo stesso a farla.
Per le riforme elettorali, invece, credo andrebbero condivise dalla maggior parte del parlamento, e non essere approvate a botte di maggioranza.
Che poi così non si potrebbero mai fare e' un altro discorso, ma io non sono il presidente del consiglio e posso permettermi di dirlo :D

xenom
31-01-2008, 19:45
I GIUDICI DI LUSSEMBURGO SONO TUTTI COMUNISTI! :eek: :eek:

:rotfl:

si beh non cambierà un cazz, siamo in italia :asd: .

xenom
31-01-2008, 19:50
ma perchè sul satellite non ci mandano canale 5 assieme al grande fratello, amici, matrix e tutto il resto? oppure italia1? rete4 dei tre canali è l'unico che trasmette ancora bei film e documentari.

beh insomma.. io terrei italia 1, anche perché è sicuramente quella più seguita. Basterebbe eliminare le trasmissioni trash e sarebbe possibile condensare le 3 reti in un'unica rete...
Ma all'italiano medio il trash piace (= grande fratello, amici, buona domenica, ecc. )

PDM_MODfive
31-01-2008, 19:54
beh insomma.. io terrei italia 1, anche perché è sicuramente quella più seguita. Basterebbe eliminare le trasmissioni trash e sarebbe possibile condensare le 3 reti in un'unica rete...
Ma all'italiano medio il trash piace (= grande fratello, amici, buona domenica, ecc. )
Trash per dire una parola ripulita.. :asd:

Imho chi ha fatto caso che Rai 1 si vede male in quasi tutta italia ? :rolleyes:
Eggià bisogna acquistare il digitale terrestre .. :D
lo faranno appoosta ? :confused:

xenom
31-01-2008, 20:37
Trash per dire una parola ripulita.. :asd:

Imho chi ha fatto caso che Rai 1 si vede male in quasi tutta italia ? :rolleyes:
Eggià bisogna acquistare il digitale terrestre .. :D
lo faranno appoosta ? :confused:

Chiunque abbia un minimo di cervello io penso che capisca che l'operazione "digitale terrestre" lanciata grazie a silvio è stato un sistema per fare ulteriori soldi.. Guarda caso dopo pochi mesi è uscito mediaset premium :asd:
senza contare che in questo modo rende disponibili altre reti (boing di cui fanno tanta pubblicità su italia 1 è sua no?)

naoto84
31-01-2008, 20:40
Chiunque abbia un minimo di cervello io penso che capisca che l'operazione "digitale terrestre" lanciata grazie a silvio è stato un sistema per fare ulteriori soldi.. Guarda caso dopo pochi mesi è uscito mediaset premium :asd:
senza contare che in questo modo rende disponibili altre reti (boing di cui fanno tanta pubblicità su italia 1 è sua no?)

Infatti il digitale terrestre negli altri paesi del mondo non ce l'hanno...

(serviva il DTT, poi che si possano fare porcate è un'altra storia, ma è un'innovazione tecnologica necessaria. Sprecare tutta quella banda per vedere la televisione da schifo è irreale nel 2008)

bluelake
31-01-2008, 20:53
Chiunque abbia un minimo di cervello io penso che capisca che l'operazione "digitale terrestre" lanciata grazie a silvio è stato un sistema per fare ulteriori soldi.. Guarda caso dopo pochi mesi è uscito mediaset premium :asd:
senza contare che in questo modo rende disponibili altre reti (boing di cui fanno tanta pubblicità su italia 1 è sua no?)
Il lancio del digitale terrestre ha risolto alla radice il problema Rete4, ha permesso a Mediaset e Telecom di fare concorrenza a Sky dopo che Murdoch ha rotto i ponti con casa Berlusconi, ha permesso a Mediaset di bloccare la concorrenza della Rai ingabbiata dal suo ruolo di servizio pubblico costretta a proporre i contenuti a pagamento solo via satellite e a concedere il 40% della propria capacità trasmissiva ad altri soggetti (limite che Mediaset ha bellamente aggirato in combutta con Tarek Ben Ammar).
In altri paesi il DTT è servito realmente ad ampliare il numero di canali ricevibili e quindi l'offerta a disposizione del pubblico, in Italia è servito solo a consolidare il monopolio esistente.

Ser21
31-01-2008, 20:54
Ringraziamo il Sign DALEMA!!!!!

Gia,come disse quello dei ds in parlamento,rivolgendosi a silvio ? "Noi nn ti abbiamo mai toccato il conflitto di interessi questo devi riconoscercelo"
....da vomitare dalle risate.


http://www.youtube.com/watch?v=swntE1iWB5Y


Questo si che si chiama dire le cose come stanno.


PS: Mi raccomando una bella croce sul simbolo del PD alle prossime elezioni,magari pensando a quanto odiate Silvio,è questa la coerenza Italiana :asd:

loncs
01-02-2008, 01:06
a Bruxelles abbondano i rappresentanti della "sinistra illiberale" :O

e tutti gli altri son "invidiosi" :O

notate la sentenza "a orlogeria", PROPRIO QUANDO si stano per fare le elezioni :O

Certo uno può guardare 2 cose distinte in quella notizia:

1) Che arriva giusta alle elezioni
2) Che finalmente si certifica il soppruso

O l'una o l'altra.
Però effettivamente è tanto che se ne parla ... ora magari qualcuno se ne occuperà ... visto che sta pigna è scomoda proprio adesso. Non trovi?

maghettoribelle
01-02-2008, 01:40
e se adesso torna Berlusconi tutti a pretendere che risolva LUI i SUOI problemi di conflitti? bah!!! O forse lo farà....sai, se i due figli non hanno aspirazioni politiche non è detto che non lo fccia, tanto se dovesse di nuovo arrivare fine leggislatura a lui non interesserebbe più e potrebbe rompere un pò le scatole a qualche industriale di sinistra (vedi de benedetti, della valle ecc..)

loncs
01-02-2008, 01:55
e se adesso torna Berlusconi tutti a pretendere che risolva LUI i SUOI problemi di conflitti? bah!!! O forse lo farà....sai, se i due figli non hanno aspirazioni politiche non è detto che non lo fccia, tanto se dovesse di nuovo arrivare fine leggislatura a lui non interesserebbe più e potrebbe rompere un pò le scatole a qualche industriale di sinistra (vedi de benedetti, della valle ecc..)

Già le alternative sono

1) Perdere 2 anni di tempo

2) Eleggere il leader maximo ... ah no scusate ... il Duce ... no neanche ... vabhé lo chiamo Rah va bene?

3) ?

:asd:

maghettoribelle
01-02-2008, 02:06
Già le alternative sono

1) Perdere 2 anni di tempo

2) Eleggere il leader maximo ... ah no scusate ... il Duce ... no neanche ... vabhé lo chiamo Rah va bene?

3) ?

:asd:

non ti ho capito davvero....io volevo dire che la legge sui conflitti (reputo sia giusto usare il plurale) dovesse essere fatta prima, e comunque si dovrà fare prima o poi...ma tutti pretenderanno che la faccia Berlusconi (sempre che vinca come sembra)...mi sembra ipocrisia, tutto li; la sx non la fà ed adesso si pretenderà che lui si tiri la zappa sui piedi...insomma, presa in gito perpetua della gente

genoma
01-02-2008, 03:30
Ma peccche'!!! dico pecche' le frequenze a europa7 non le tolgano a RAI 3 ??????? fa' pure rima

giannola
01-02-2008, 07:24
Non posso controllare, ma a memoria mia non ricordo tale tuo spirito critico nei vari thread contro le coop rosse ;)

in che senso ?
Io, l'ho anche detto, che è sempre stato strano che le inchieste sulle coop rosse siano finite in niente all'epoca di tangentopoli (sempre se stiamo parlando di quello).
Non ho mai creduto nell'innocenza dell'ex PCI perchè nel sistema politico tutti mangiavano e se i comunisti fossero stati integri avrebbero potuto denunciare tranquillamente la cosa.

Se invece stai parlando di altro ammetto la mia ignoranza e ti chiedo per favore di spiegarmi così che possa dare un opinione anche su quello.;)

BTW sempre contro la tifoseria da stadio in politica, ma siappur non voluto, come ti dicevo, l'effetto finale e' quello del superliquidator.

Giusto per fare una battuta, almeno col superliquidator ci sbarazziamo di un po di croste e facciamo piazza pulita.

Ripeto: non ti sto dando torto. IMHO i piu' grossi danni dell'ormai ex governo non sono dovuti a cio' che ha fatto, ma a cio' che non ha fatto.

Più che altro se il csx continua a guardare il giardino del vicino giusto per dire quanto sia degradato, non guarda quello che c'è nel proprio e rischia di ritrovarselo altrettanto rovinato. ;)

Pero', in tutta onesta, non credo sarebbero mai riusciti a far passare al senato una legge sul conflitto di interessi ne tantomeno una sulla riforma elettorale, per citarne una di moda.

Ah no ! :O

Tutti i partiti del csx avevano oltre al programma unitario il loro programma interno e tutti dicevano espressamente no al conflitto di interessi.
Quindi non accampiamo scuse, nemmeno ci hanno provato perchè come dice violante...

loncs
01-02-2008, 08:56
non ti ho capito davvero....io volevo dire che la legge sui conflitti (reputo sia giusto usare il plurale) dovesse essere fatta prima, e comunque si dovrà fare prima o poi...ma tutti pretenderanno che la faccia Berlusconi (sempre che vinca come sembra)...mi sembra ipocrisia, tutto li; la sx non la fà ed adesso si pretenderà che lui si tiri la zappa sui piedi...insomma, presa in gito perpetua della gente

Quello che volevo dire è che non c'è via d'uscita perché è ovvio che Silvio la zappa sui piedi non se la tira, mentre la stessa opposizione dice di combatterlo ma alla fine non lo fa (vedi link youtube che ho in firma).

the_joe
01-02-2008, 09:01
Quello che volevo dire è che non c'è via d'uscita perché è ovvio che Silvio la zappa sui piedi non se la tira, mentre la stessa opposizione dice di combatterlo ma alla fine non lo fa (vedi link youtube che ho in firma).

E a questo punto, passati 2 governi di CSX dovrebbe essere altrettanto ovvio che la zappa andrebbe a cadere sui piedi di molte altre persone oltre al Silvio.

Ser21
01-02-2008, 09:50
Francesco Di Stefano, patron di Europa 7, si era aggiudicato una concessione nazionale ma non ha mai potuto trasmettere.
"Farò una tv libera, al servizio dei cittadini"

"Adesso voglio le mie frequenze e il risarcimento per i danni subiti"

di GIOVANNI VALENTINI

Francesco Di Stefano

ROMA - Aveva sempre detto che sarebbe andato fino in fondo e ha mantenuto la parola. Il signor Nessuno ha vinto la battaglia per la sua tv-fantasma. Francesco Di Stefano, 54 anni, imprenditore, abruzzese di Avezzano, ha impiegato dieci anni per far valere davanti alla Corte di Giustizia europea i diritti di "Europa 7", l'emittente che nel '99 s'aggiudicò una concessione nazionale televisiva e da allora aspetta le frequenze per poter trasmettere. Un caso inedito, unico al mondo, una storia inverosimile arrivata ormai all'epilogo.

Che cosa farà, adesso, signor Di Stefano?
"Aspetto di essere risarcito dallo Stato per i danni che ho subito e poi di avere finalmente le frequenze per cominciare a trasmettere".

Quanto ha chiesto esattamente a titolo di risarcimento?
"Avevo chiesto 800 milioni di euro fino al 2004, quando presentai il ricorso, se avessi ottenuto le frequenze che mi spettano. In caso contrario, tre miliardi di euro".

Ma se fosse costretto a scegliere, soldi o frequenze, che cosa sceglierebbe?
"Non scelgo. Ho diritto ad avere sia il risarcimento sia le frequenze".

E la sua tv sarebbe pronta a trasmettere?
"Siamo pronti dal '99. Abbiamo gli studi più grandi d'Italia, anzi d'Europa: tremila metri quadrati, nel vecchio stabilimento della Voxson, alle porte di Roma nella Tiburtina Valley. È lì che la Rai viene a realizzare trasmissioni come "La bella e la bestia", "Notti sul ghiaccio" e adesso "Uomo e galantuomo". Poi abbiamo programmi, regia, tecnologie...".

Quanta gente lavora per "Europa 7"?
"Al momento, in attesa di ottenere le frequenze, abbiamo 35 dipendenti fissi e molti free-lance e part-time".

E quanto ha speso, in questi anni, per tenere in piedi la struttura?
"All'incirca 100-120 milioni di euro, dieci milioni in media all'anno".

Scusi l'invadenza, ma dove li ha presi?
"Innanzitutto dall'affitto degli studi. E poi, dai proventi di altre attività, imprenditoriali e finanziarie".

Ora dove dovrebbe recuperare lo Stato queste frequenze, a chi dovrebbe toglierle? A Retequattro, per mandarla sul satellite o sul digitale terrestre?
"Non mi interessa dove le deve prendere né a chi le deve togliere. In base a quello che hanno stabilito lo stesso ministero e la stessa Autorità sulle comunicazioni, so che alcune reti utilizzano frequenze eccedenti, cioè in esubero. E tra queste, c'è anche Retequattro che non ha neppure una concessione, ma un'autorizzazione transitoria".

Posso chiederle se in questi anni ha mai avuto contatti con Silvio Berlusconi o con Mediaset?
"Mai. Fino a oggi siamo stati sempre considerati come appestati".

Di chi è la colpa di tutto ciò, secondo lei?
"È un festival di colpe! Vede, in questo momento provo una grande gioia. Ma l'amarezza è ancora più grande. La colpa è di tutte le istituzioni, di tutti i governi, di tutti i ministri che si sono succeduti in questi anni. Sono tutti ugualmente colpevoli di questa ingiustizia".

Anche l'ultimo governo di centrosinistra?
"Certo. E infatti, i politici di centrosinistra tacciono. Dopo aver dichiarato guerra in campagna elettorale alla legge Gasparri, hanno mandato gli avvocati dello Stato a difenderla in Europa. Oggi il loro silenzio equivale a un'ammissione di colpa".

Lei si sente più deluso o tradito dal centrosinistra?
"Tradito. Ma, più che me, il centrosinistra ha tradito soprattutto il popolo italiano. Bastava un decreto-legge per mantenere gli impegni. Sono passati quasi due anni e non hanno concluso niente".

Con questa sentenza europea, siamo arrivati alla fine del duopolio televisivo in Italia?
"Me lo auguro vivamente".

E lei, con una sola rete, pensa di poter competere con due colossi come Rai e Mediaset?
"Sì. Penso che si possa. Fra Rai e Mediaset non c'è una vera concorrenza. E perciò credo che esista uno spazio per fare una televisione diversa".

Che tipo di tv?
"Una tv libera. Non c'è e non c'è mai stata in Italia. Una tv distante e distinta dai partiti. Vicina ai cittadini e ai loro interessi reali".

Ma qual è precisamente il modello che ha in testa?
"Quello già contenuto nel progetto con cui abbiamo ottenuto la concessione, con il massimo punteggio per la programmazione di qualità. Un modello imperniato sull'informazione e sull'approfondimento".

Dovrà prevedere nel palinsesto anche un po' di intrattenimento...
"È ovvio: a cominciare dalla satira. Il nostro "Seven Show" ha sfornato decine di nuovi comici di successo ed è stato copiato da tutti. Ma non faremo reality, tipo "Il Grande fratello" o "L'isola dei famosi"".

Per lei, che cosa significa "tv di qualità"?
"Una tv che si occupa dei problemi sociali. Una tv che non manipola o nasconde le notizie. Capace di dare a voce a tutti quelli che hanno qualcosa di nuovo e interessante da dire. Anche agli sconosciuti, come me".

Politicamente, oggi lei come si colloca?
"Non mi colloco. Non mi riconosco né nella destra né nella sinistra. Voglio avere a che fare solo con gente seria".

Si dice che ora potrebbe acquistare "l'Unità". È vero?
"Mi piacerebbe. Ma non dipende da me. È l'attuale proprietà che deve decidere se vendere, a chi e a quali condizioni. Noi siamo disponibili. Confermo il mio interesse".
(1 febbraio 2008)

Wesker
01-02-2008, 10:33
Francesco Di Stefano, patron di Europa 7, si era aggiudicato una concessione nazionale ma non ha mai potuto trasmettere.
....

Anche l'ultimo governo di centrosinistra?
"Certo. E infatti, i politici di centrosinistra tacciono. Dopo aver dichiarato guerra in campagna elettorale alla legge Gasparri, hanno mandato gli avvocati dello Stato a difenderla in Europa. Oggi il loro silenzio equivale a un'ammissione di colpa".

Lei si sente più deluso o tradito dal centrosinistra?
"Tradito. Ma, più che me, il centrosinistra ha tradito soprattutto il popolo italiano. Bastava un decreto-legge per mantenere gli impegni. Sono passati quasi due anni e non hanno concluso niente".




da elettore di centrosinistra questa cosa mi fa veramente incazzare. Non perchè l'abbia detta Di Stefano, ma perchè è una cosa vera.

Vorrei poter chiedere i danni morali alle persone che ho votato... Mi sento preso per il culo.

giannola
01-02-2008, 11:26
da elettore di centrosinistra questa cosa mi fa veramente incazzare. Non perchè l'abbia detta Di Stefano, ma perchè è una cosa vera.

Vorrei poter chiedere i danni morali alle persone che ho votato... Mi sento preso per il culo.

sono completamente d'accordo, è lo stesso discorso che ho fatto con prio.

Penso che ognuno debba guardare prima il proprio giardino e tenerlo curato ;)

gretas
01-02-2008, 11:53
SENTENZA EUROPA 7




Fonte: sito della Corte di giustizia delle Comunità europee http://www.curia.europa.eu/it/index.htm
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
31 gennaio 2008 (*)
«Libera prestazione di servizi – Comunicazioni elettroniche – Attività di radiodiffusione televisiva – Nuovo quadro normativo comune – Assegnazione di frequenze di trasmissione»
Nel procedimento C﷓380/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato con decisione 19 aprile 2005, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre 2005, nella causa tra
Centro Europa 7 Srl
e
Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dal sig. G. Arestis, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 30 novembre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Centro Europa 7 Srl, dagli avv.ti A. Pace, R. Mastroianni e O. Grandinetti;
– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Benyon, E. Traversa, M. Shotter e F. Amato, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. L. G. Radicati di Brozolo,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione, nel settore della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, delle disposizioni del Trattato CE in materia di libera prestazione di servizi e di concorrenza, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva “quadro”»), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva “autorizzazioni”»), e della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva “concorrenza”»), nonché dell’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), come richiamato dall’art. 6 UE.
2 Tale domanda è stata presentanta nell’ambito di una controversia pendente tra, da un lato, la società Centro Europa 7 Srl (in prosieguo: la «Centro Europa 7») e, dall’altro, il Ministero delle Comunicazioni e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché la Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni (in prosieguo, insieme: i «convenuti nella causa principale»).
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 Il nuovo quadro normativo comune per i servizi di comunicazione elettronica, per le reti di comunicazione elettronica e per le risorse e i servizi correlati (in prosieguo: il «NQNC») si compone della direttiva «quadro» e di quattro direttive specifiche, tra cui la direttiva «autorizzazioni», completate dalla direttiva «concorrenza».
La direttiva «quadro»
4 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva «quadro»:
«istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità».
5 Secondo il suo art. 1, n. 3,
«[la direttiva “quadro”] e le direttive particolari si applicano fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva».
6 L’art. 2 della direttiva «quadro» dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione (…) che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (…) e mobili, (…) le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
(…)
c) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva (...).
(…)».
7 L’art. 8 della direttiva «quadro», intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione», dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.
(…)
2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:
(…)
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
(…)
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, tra l’altro:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo;
(…)».
8 Ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro», «[g]li Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio» e «a che l’allocazione e l’assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati».
9 L’art. 28, n. 1, della direttiva «quadro» specifica che «[g]li Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a [tale] direttiva entro il 24 luglio 2003» e «applicano dette disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003».
La direttiva «autorizzazioni»
10 L’art. 1 della direttiva «autorizzazioni» così recita:
«1. Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità.
2. La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica».
11 L’art. 2, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» enuncia quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva [“quadro”]».
12 Ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva «autorizzazioni», per «autorizzazione generale» si intende «un quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva».
13 L’art. 3 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’articolo 46, paragrafo 1 del Trattato.
2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale. All’impresa interessata può essere imposto l’obbligo di notifica, ma non l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.
(…)».
14 L’art. 5 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri», è formulato nei seguenti termini:
«1. Ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l’uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d’uso individuali, includendo invece le condizioni d’uso di tali frequenze nell’autorizzazione generale.
2. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di un’autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 6, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva [“quadro”].
Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d’uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. (…)
(…)
5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d’uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle frequenze radio in conformità dell’articolo 7».
15 L’art. 7 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le frequenze radio», prevede quanto segue:
«1. Quando debba valutare l’opportunità di limitare il numero di diritti d’uso da concedere per le frequenze radio, lo Stato membro inter alia:
a) tiene adeguatamente conto dell’esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza;
(…)
c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d’uso, indicandone le ragioni;
d) invita a presentare domanda per i diritti d’uso, dopo aver deciso la procedura da seguire, e
e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta delle imprese interessate.
(…)
3. Qualora sia necessario concedere i diritti d’uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva [“quadro”].
(…)».
16 L’art. 17 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Autorizzazioni preesistenti», è formulato nei seguenti termini:
«1. Al più tardi entro la data di applicazione indicata all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri allineano alle disposizioni della presente direttiva le autorizzazioni preesistenti alla data in cui essa entra in vigore.
(…)».
17 L’art. 18, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» precisa che «[g]li Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a [detta] direttiva» ed «applicano tali disposizioni [a partire dal] 25 luglio 2003».
La direttiva «concorrenza»
18 Risulta dal suo art. 1, punti 1 e 3, che la direttiva «concorrenza» si applica alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica, come definiti all’art. 2, lett. a) e c), della direttiva «quadro».
19 L’art. 2 della direttiva «concorrenza», intitolato «Diritti esclusivi e speciali relativi alle reti di comunicazione elettronica e ai servizi di comunicazione elettronica», così dispone:
«1. Agli Stati membri è fatto divieto di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l’installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica.
(…)
4. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorizzazione generale concessa ad un’impresa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica o l’installazione e/o fornitura di reti di comunicazione elettronica, nonché le relative condizioni, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti.
(…)».
20 L’art. 4 della direttiva «concorrenza», intitolato «Diritti relativi all’uso di frequenze», precisa:
«Lasciando impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l’uso di frequenze radio a fornitori di servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario:
1) gli Stati membri si astengono dal concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica;
2) l’attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si fonda su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati».
21 Ai sensi dell’art. 9 della direttiva «concorrenza»:
«Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 24 luglio 2003 tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa confermare che hanno ottemperato alle disposizioni della presente direttiva».
Normativa nazionale
La legge 31 luglio 1997, n. 249
22 La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Supplemento ordinario alla GURI n. 177 del 31 luglio 1997; in prosieguo: la «legge n. 249/1997»), entrata in vigore il 1° agosto 1998, ha istituito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo: l’«Autorità»).
23 L’art. 2, n. 6, della legge n. 249/1997 fissava limiti alle concentrazioni nel settore delle telecomunicazioni, vietando ad uno stesso soggetto di essere titolare di concessioni che gli consentissero di irradiare più del 20% delle reti televisive, in ambito nazionale, trasmesse su frequenze terrestri.
24 L’art. 3 della legge n. 249/1997 prevedeva, al suo n. 1, la possibilità, per i soggetti legittimamente operanti ai sensi della normativa anteriore, di continuare a trasmettere in ambito nazionale e locale fino al rilascio di nuove concessioni ovvero fino alla reiezione delle domande di nuove concessioni e comunque non oltre il 30 aprile 1998.
25 L’art. 3, n. 2, della legge n. 249/1997 prevedeva l’adozione da parte dell’Autorità di un piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (in prosieguo: il «piano nazionale di assegnazione delle frequenze») entro e non oltre il 31 gennaio 1998 e, sulla base di detto piano, l’assegnazione di nuove concessioni entro e non oltre il 30 aprile 1998.
26 Dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio e confermate dalle osservazioni del governo italiano e della Commissione delle Comunità europee emerge che il piano nazionale di assegnazione delle frequenze è stato adottato il 30 ottobre 1998 con la delibera n. 68/98 dell’Autorità e che quest’ultima ha altresì adottato, con la delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, il regolamento sulle condizioni e le modalità per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri analogiche.
27 Al suo art. 3, n. 6, la legge n. 249/1997 contemplava un regime transitorio per le reti televisive nazionali esistenti che eccedevano i limiti alla concentrazione imposti all’art. 2, n. 6, di tale legge (in prosieguo: le «reti eccedenti»), grazie al quale tali reti potevano provvisoriamente continuare a trasmettere su frequenze terrestri dopo il 30 aprile 1998, alle stesse condizioni stabilite per i destinatari delle concessioni, purché le trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente anche via satellite o via cavo.
28 In applicazione dell’art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997, all’Autorità veniva affidata la fissazione del termine entro cui, dato l’aumento effettivo e considerevole degli utenti dei programmi via cavo o via satellite, le reti eccedenti avrebbero dovuto trasmettere i loro programmi soltanto via satellite o via cavo, abbandonando le frequenze terrestri.
29 Dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio e confermate dalle osservazioni del governo italiano e della Commissione emerge che, con la sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466 (GURI del 27 novembre 2002), questo termine è stato fissato al 31 dicembre 2003.
La legge 20 marzo 2001, n. 66
30 Dai documenti del fascicolo risulta che, in applicazione del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (GURI n. 19 del 24 gennaio 2001, pag. 5), convertito in legge e modificato dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 (GURI n. 70 del 24 marzo 2001, pag. 3), i soggetti esercenti legittimamente l’attività della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri venivano autorizzati a proseguire l’esercizio della radiodiffusione fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
La legge 24 febbraio 2004, n. 43, e la legge 3 maggio 2004, n. 112
31 L’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352 (GURI n. 300 del 29 dicembre 2003, pag. 4; in prosieguo: il «decreto legge n. 352/2003»), convertito in legge e modificato dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 (GURI n. 47 del 26 febbraio 2004, pag. 4), autorizzava le reti eccedenti a proseguire le loro trasmissioni sulle frequenze televisive analogiche e digitali fino alla conclusione di un esame sullo sviluppo delle reti televisive digitali.
32 La legge 3 maggio 2004, n. 112 (Supplemento ordinario n. 82 alla GURI n. 104 del 5 maggio 2004, pag. 5; in prosieguo: la «legge n. 112/2004»), precisava le diverse tappe della fase di avvio delle trasmissioni in tecnica digitale sulle frequenze terrestri.
33 L’art. 23 della legge n. 112/2004 dispone:
«1. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi (…) del decreto legge (…) n. 5 [del 23 gennaio 2001], convertito, con modificazioni, dalla legge (…) n. 66 [del 20 marzo 2001], possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (…), le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
(…)
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.
(…)
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. (…)».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
34 La controversia di cui alla causa principale attiene al risarcimento del danno che la Centro Europa 7 sostiene di aver sofferto per il fatto che non le sono state assegnate, dai convenuti nella causa principale, le frequenze terrestri in tecnica analogica necessarie per svolgere l’attività di diffusione di programmi radiotelevisivi.
35 Il 28 luglio 1999, in applicazione della legge n. 249/1997, le competenti autorità italiane hanno rilasciato alla Centro Europa 7 una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale che l’autorizzava a installare ed esercitare una rete televisiva con tecnica analogica. Per l’assegnazione delle frequenze, la concessione rinviava al piano nazionale di assegnazione quale adottato il 30 ottobre 1998. Secondo il giudice del rinvio, detto piano non è stato tuttavia attuato, di modo che, pur disponendo di una concessione, la Centro Europa 7 non è mai stata in grado di trasmettere, non essendole state assegnate le frequenze.
36 La Centro Europa 7 ha proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio un ricorso diretto, segnatamente, a far dichiarare il suo diritto ad ottenere l’assegnazione delle frequenze ed il risarcimento del danno subìto.
37 Detto Tribunale ha respinto tale ricorso con sentenza 16 settembre 2004.
38 Dalla decisione di rinvio emerge che, nell’ambito dell’impugnazione proposta avverso tale sentenza dalla Centro Europa 7 dinanzi al Consiglio di Stato, i convenuti nella causa principale fanno valere, segnatamente, la legge n. 112/2004.
39 Pur precisando, nella detta decisione, di limitare il proprio esame alla domanda di risarcimento danni della Centro Europa 7 e di non intendere pronunciarsi, al momento, sulla domanda di concessione delle frequenze, il Consiglio di Stato osserva che la mancata assegnazione delle frequenze alla Centro Europa 7 è stata determinata da fattori essenzialmente normativi.
40 Esso ricorda che l’art. 3, n. 2, della legge n. 249/1997 consentiva agli «occupanti di fatto» delle frequenze radio, legittimati ad operare in base alla precedente disciplina, di continuare a trasmettere fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero alla reiezione delle domande di nuove concessioni e comunque non oltre il 30 aprile 1998.
41 Esso ricorda altresì che l’art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997 consentiva la prosecuzione di tali trasmissioni, rimettendo all’Autorità la fissazione di un termine ultimo, alla sola condizione che le trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. In mancanza di una data stabilita dall’Autorità, la Corte costituzionale ha fissato al 31 dicembre 2003 il termine entro il quale i programmi irradiati dalle reti eccedenti avrebbero dovuto essere trasmessi solo via satellite o via cavo, liberando così, secondo il giudice del rinvio, le frequenze da assegnare alla Centro Europa 7.
42 Secondo il giudice del rinvio, tale termine non è stato però rispettato in seguito all’intervento del legislatore nazionale, dato che, da una parte, l’art. 1 del decreto legge n. 352/2003, convertito nella legge 24 febbraio 2004, n. 43, ha prorogato l’esercizio delle reti eccedenti fino allo svolgimento di un’indagine dell’Autorità sullo sviluppo delle reti televisive digitali e che, dall’altra, è intervenuta la legge n. 112/2004, in particolare, il suo art. 23, n. 5.
43 La legge n. 112/2004, con il meccanismo di autorizzazione generale, avrebbe prolungato la possibilità per le reti eccedenti di continuare a trasmettere sulle frequenze terrestri fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la televisione digitale, di modo che tali reti non sono state obbligate a liberare le frequenze destinate a essere assegnate ai soggetti titolari di concessioni.
44 Tale legge ha quindi avuto l’effetto, secondo il giudice del rinvio, di non liberare le frequenze destinate a essere assegnate ai soggetti titolari di concessioni in tecnica analogica e di impedire ad operatori diversi da quelli che trasmettono di fatto su frequenze terrestri di partecipare alla sperimentazione della televisione digitale.
45 Poiché la Centro Europa 7 ha contestato la compatibilità del decreto legge n. 352/2003 e della legge n. 112/2004 con il diritto comunitario, il Consiglio di Stato si interroga sulla conformità della normativa italiana, a partire dalla legge n. 249/1997, alle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione di servizi e sulla concorrenza, agli artt. 8 e 9, n. 1, della direttiva «quadro», agli artt. 5, 7 e 17 della direttiva «autorizzazioni», nonché al principio del pluralismo delle fonti d’informazione sancito dall’art. 10 della CEDU, in quanto principio generale di diritto comunitario.
46 Pertanto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 10 della [CEDU], come richiamato dall’art. 6 [UE], garantisca il pluralismo informativo esterno nel settore radiotelevisivo, con ciò obbligando gli Stati membri a garantire un pluralismo effettivo ed una concorrenza effettiva, nel settore, basata su un sistema antitrust che, in relazione allo sviluppo tecnologico, garantisca accesso alle reti e pluralità degli operatori, senza possibilità di ritenere legittimi assetti duopolistici del mercato.
2) Se le disposizioni del Trattato (...) che garantiscono la libertà di prestazione di servizi e la concorrenza, nell’interpretazione datane dalla Commissione con la comunicazione interpretativa del 29 aprile 2000 sulle concessioni nel diritto comunitario, esigano principi di affidamento delle concessioni capaci di assicurare un trattamento non discriminatorio, paritario, nonché trasparenza, proporzionalità e rispetto dei diritti dei singoli, e se con tali disposizioni e principi del Trattato contrastino le disposizioni del diritto italiano di cui all’art. 3, settimo comma, della legge n. 249/1997, di cui all’art. 1 del decreto legge [n. 352/2003] (...), in quanto hanno consentito a soggetti esercenti reti radiotelevisive “eccedenti” i limiti antitrust di continuare ininterrottamente ad esercitare la loro attività escludendo operatori come la società appellante che, pur in possesso della relativa concessione, assegnata a seguito di regolare procedura competitiva, non hanno potuto svolgere l’attività concessionata per mancata assegnazione di frequenze (dovuta alla loro insufficienza o scarsità, determinata dalla anzidetta prosecuzione dell’esercizio da parte dei titolari delle c.d. reti eccedenti);
3) Se, a decorrere dal 25 luglio 2003, l’art. 17 della [direttiva “autorizzazioni”] imponesse l’efficacia diretta di tale direttiva nell’ordinamento interno ed imponesse l’obbligo, allo Stato membro che avesse rilasciato concessioni per l’attività di radiodiffusione televisiva (comprensive del diritto d’installare reti o di fornire servizi di comunicazione elettronica o diritto all’uso di frequenze), di allinearle alla disciplina comunitaria e se tale obbligo dovesse comportare la necessità di effettivamente assegnare le frequenze necessarie per svolgere l’attività.
4) Se l’art. 9 della [direttiva “quadro”] e l’art. 5 della direttiva “autorizzazioni”, prevedendo procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie (art. 5) svolte in base a criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali (art. 9), siano in contrasto con un regime di generale assentimento, previsto dal diritto nazionale (art. 23, quinto comma, della legge n. 112/2004), che, consentendo la prosecuzione delle c.d. “reti eccedenti” non selezionate a mezzo gare, finisce per ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria (art. 17, secondo comma, della direttiva [...] “autorizzazioni”), le quali, pur vincitrici di procedure competitive, si vedono preclusa la possibilità di operare.
5) Se gli artt. 9 della direttiva (…) “quadro”, 5, n. 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva (…) “autorizzazioni”e l’art. 4 della [direttiva “concorrenza”] imponessero agli Stati membri di far cessare, quantomeno a decorrere dal 25 luglio 2003 (v. art. 17 direttiva autorizzazioni), una situazione di occupazione di fatto delle frequenze (esercizio d’impianti senza concessioni o autorizzazioni rilasciate a seguito di comparazione degli aspiranti) con riferimento all’attività di radiodiffusione televisiva, quale quella svolta, così non consentendo uno svolgimento di tale attività al di fuori di qualsiasi corretta pianificazione dell’etere ed al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo oltre che in contraddizione con le stesse concessioni assegnate dallo Stato membro all’esito di una procedura pubblica.
6) Se la deroga prevista dall’art. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva (…) “autorizzazioni” e dall’art. 4 della direttiva (…) [“concorrenza”] fosse e sia invocabile dallo Stato membro solo a tutela del pluralismo informativo e per garantire la tutela della diversità culturale o linguistica e non a favore degli esercenti di reti eccedenti i limiti antitrust già previsti dalla normativa nazionale.
7) Se, per avvalersi della deroga di cui all’art. 5 della direttiva (…) [“autorizzazioni”], lo Stato membro debba indicare quali sono gli obiettivi effettivamente perseguiti con la normativa derogatoria nazionale.
8) Se tale deroga possa applicarsi al di fuori del caso della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI in Italia) anche a favore di operatori privati non vincitori di procedure competitive ed a danno di imprese che abbiano invece regolarmente visto assentita una concessione a seguito di gara.
9) Se, ancora, il quadro di regole derivanti dal diritto comunitario dei Trattati e derivato, improntato a garantire una concorrenza effettiva (workable competition) anche nel settore del mercato radiotelevisivo, non avrebbe dovuto imporre al legislatore nazionale di evitare la sovrapposizione della proroga del vecchio regime transitorio analogico collegata all’avvio del c.d. digitale terrestre, poiché solo nel caso del c.d. switch-off delle trasmissioni analogiche (con il conseguente passaggio generalizzato al digitale) sarebbe possibile riallocare frequenze liberate per vari usi, mentre, nel caso del mero avvio del processo di transizione al digitale terrestre, si rischia di ulteriormente aggravare la scarsità delle frequenze disponibili, dovuta alla trasmissione analogica e digitale in parallelo (simulcast).
10) Se, in ultimo, la tutela del pluralismo delle fonti d’informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo garantita dal diritto europeo sia assicurata da una disciplina nazionale – come la legge n. 112/2004 – che prevede un nuovo limite del 20% delle risorse, collegato ad un nuovo paniere (il c.d. SIC: art. 2, lett. g); art. 15 della legge n. 112/2004) molto ampio che include anche attività che non hanno impatto sul pluralismo delle fonti d’informazione, mentre il “mercato rilevante” nel diritto antitrust è costruito normalmente differenziando i mercati, nel settore radiotelevisivo, perfino distinguendo fra pay-tv e televisioni non a pagamento che operano via etere (si vedano inter alia le decisioni della Commissione 21 marzo 2000, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso COMP/JV. 37 – BSKYB/Kirch Pay TV), basata sul regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese], e [2 aprile 2003, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con l’accordo sul SEE (caso COMP/M. 2876 – Newscorp/Telepiù), basata sul regolamento n. 4064/89]».
Sulle questioni pregiudiziali
47 Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione di servizi e sulla concorrenza, della direttiva «quadro», della direttiva «autorizzazioni», della direttiva «concorrenza» nonché dell’art. 10 della CEDU, come richiamato dall’art. 6 UE.
Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità delle questioni
48 In via preliminare, occorre constatare che, con talune delle sue questioni, il giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario di talune disposizioni della normativa italiana pertinente al caso di specie.
49 Orbene, non spetta alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali (v. sentenze 9 settembre 2003, causa C﷓151/02, Jaeger, Racc. pag. I﷓8389, punto 43, e 23 marzo 2006, causa C﷓237/04, Enirisorse, Racc. pag. I﷓2843, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
50 Tuttavia, la Corte ha reiteratamente dichiarato di essere competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della causa per la quale è adito (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1993, causa C﷓292/92, Hünermund e a., Racc. pag. I﷓6787, punto 8, e Enirisorse, citata, punto 24).
51 Pertanto, la Corte è tenuta, nel presente procedimento, a limitare il suo esame alle disposizioni del diritto comunitario, fornendone un’interpretazione utile al giudice del rinvio, al quale spetta la valutazione della compatibilità delle disposizioni legislative nazionali con il diritto comunitario, per definire la controversia di cui è investito.
52 Si deve, in secondo luogo, rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenze 15 dicembre 1995, causa C﷓415/93, Bosman, Racc. pag. I﷓4921, punto 59, e 15 giugno 2006, causa C﷓466/04, Acereda Herrera, Racc. pag. I﷓5341, punto 47).
53 La Corte non può però statuire su una questione sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma comunitaria chiesta dal giudice nazionale non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa a qua, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure ancora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze Bosman, citata, punto 61; Acereda Herrera, citata, punto 48, e 5 dicembre 2006, cause riunite C﷓94/04 e C﷓202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I﷓11421, punto 25).
54 A tale riguardo, la decisione di rinvio deve indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessaria la formulazione di questioni pregiudiziali alla Corte. In tale contesto, è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni comunitarie di cui chiede l’interpretazione e sul nesso che individua tra quelle disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia principale (ordinanza 7 aprile 1995, causa C﷓167/94, Grau Gomis e a., Racc. pag. I﷓1023, punto 9; sentenze 6 dicembre 2005, cause riunite C﷓453/03, C﷓11/04, C﷓12/04 e C﷓194/04, ABNA e a., Racc. pag. I﷓10423, punto 46; 6 marzo 2007, cause riunite C﷓338/04, C﷓359/04 e C﷓360/04, Placanica e a., Racc. pag. I﷓1891, punto 34, nonché 19 aprile 2007, causa C﷓295/05, Asemfo, Racc. pag. I﷓2999, punto 33).
55 Orbene, è giocoforza constatare che, per quanto riguarda la sua decima questione, il giudice del rinvio non fornisce alcuna indicazione quanto alle disposizioni di diritto comunitario di cui chiede l’interpretazione né alcuna spiegazione sul nesso a suo avviso esistente tra tali disposizioni e la causa principale o l’oggetto della controversia.
56 Di conseguenza, la decima questione è irricevibile.
57 Si deve, in terzo luogo, ricordare che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v. sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite da C﷓320/90 a C﷓322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I﷓393, punto 6; 14 luglio 1998, causa C﷓341/95, Bettati, Racc. pag. I﷓4355, punto 67; 21 settembre 1999, causa C﷓67/96, Albany International, Racc. pag. I﷓5751, punto 39, nonché Cipolla e a., citata, punto 25).
58 Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (citate sentenze Telemarsicabruzzo e a., punto 7; Bettati, punto 68, e Albany International, punto 39).
59 Orbene, nel presente procedimento, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 27 delle conclusioni, sembra che, chiedendo un’interpretazione delle disposizioni del Trattato sulla concorrenza, nella sua seconda questione il giudice del rinvio si riferisca essenzialmente all’art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con l’art. 82 CE.
60 In conformità alla giurisprudenza della Corte, uno Stato membro contravviene ai divieti posti da queste due disposizioni quando l’impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti speciali o esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, o quando questi diritti sono atti a produrre una situazione in cui l’impresa è indotta a commettere abusi del genere (sentenze 12 settembre 2000, cause riunite da C﷓180/98 a C﷓184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I﷓6451, punto 127; 25 ottobre 2001, causa C﷓475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I﷓8089, punto 39, e 30 marzo 2006, causa C﷓451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I﷓2941, punto 23).
61 Tuttavia, la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione relativa, segnatamente, alla definizione di mercato rilevante, al calcolo delle quote di mercato detenute dalle diverse imprese ivi operanti e al presunto abuso di posizione dominante.
62 Occorre quindi considerare che, per la parte in cui attiene alle disposizioni del Trattato sulla concorrenza, la seconda questione è irricevibile (v., in tal senso, sentenza 17 febbraio 2005, causa C﷓134/03, Viacom Outdoor, Racc. pag. I﷓1167, punti 25-29).
63 Per gli stessi motivi, occorre considerare che la nona questione è irricevibile.
64 In quarto luogo, si deve verificare la competenza della Corte nel presente procedimento a pronunciarsi sull’art. 49 CE, dato che è pacifico che tutti gli elementi della controversia principale sono circoscritti al territorio di un solo Stato membro.
65 In effetti, in linea generale, una normativa nazionale quale quella di cui alla causa principale, che si applica indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini degli altri Stati membri, deve risultare conforme alle disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi istituite dal Trattato solo in quanto si applichi a situazioni che hanno un collegamento con gli scambi intracomunitari (sentenze 15 dicembre 1982, causa 286/81, Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij, Racc. pag. 4575, punto 9, e 11 settembre 2003, causa C﷓6/01, Anomar e a., Racc. pag. I﷓8621, punto 39).
66 Ebbene, non si può escludere che, nella causa principale, imprese stabilite in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana siano state o siano interessate a fornire i servizi di cui si tratta (v., in tal senso, sentenze 25 aprile 1996, causa C﷓87/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I﷓2043, punto 33, e 13 ottobre 2005, causa C﷓458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I﷓8585, punto 55).
67 La constatazione di un collegamento con gli scambi intracomunitari sarà presunta qualora il mercato di cui trattasi presenti un interesse transfrontaliero certo (sentenza 13 novembre 2007, causa C﷓507/03, Commissione/Irlanda, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29), quale dev’essere verificato dal giudice del rinvio.
68 In ogni caso, occorre rispondere alla seconda questione sottoposta alla Corte nel presente procedimento nella parte in cui essa riguarda l’art. 49 CE.
69 Infatti, una risposta siffatta potrebbe essere utile al giudice del rinvio nell’ipotesi in cui il proprio diritto nazionale imponesse di riconoscere ad un cittadino italiano gli stessi diritti di cui godrebbe in base al diritto comunitario, nella medesima situazione, un cittadino di un altro Stato membro (sentenze 5 dicembre 2000, causa C﷓448/98, Guimont, Racc. pag. I﷓10663, punto 23; 5 marzo 2002, cause riunite C﷓515/99, da C﷓519/99 a C﷓524/99 e da C﷓526/99 a C﷓540/99, Reisch e a., Racc. pag. I﷓2157, punto 26; Anomar e a., cit., punto 41; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, cit., punto 29, nonché Cipolla e a., cit., punto 30).
70 Di conseguenza, la Corte è competente a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 49 CE.
71 Pertanto, la seconda questione è ricevibile per la parte in cui riguarda l’art. 49 CE.
Sulla seconda, sulla quarta e sulla quinta questione
72 La seconda, la quarta e la quinta questione sono tutte dirette a sapere, in sostanza, se le disposizioni dell’art. 49 CE o del NQNC ostino, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi, in mancanza di assegnazione delle frequenze di trasmissione, nell’impossibilità di trasmettere.
73 È vero che, nell’ambito della seconda questione, la Corte può pronunciarsi sotto il profilo dell’art. 49 CE solo nei limiti in cui tale questione concerne la normativa italiana, cioè l’art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997, precedente alla data di applicazione del NQNC, come risulta dagli artt. 28, n. 1, della direttiva «quadro», 18, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» e 9 della direttiva «concorrenza».
74 Allo stesso modo, la quarta e la quinta questione riguardano solo il NQNC, dato che attengono alla normativa nazionale successiva alla data di applicazione di quest’ultimo, cioè le disposizioni della legge n. 112/2004.
75 Tuttavia, da un lato, la seconda questione riguarda anche la normativa italiana successiva all’applicabilità del NQNC, cioè l’art. 1 del decreto legge n. 352/2003.
76 Dall’altro lato, come rileva la Commissione nelle osservazioni presentate alla Corte, il NQNC ha attuato le disposizioni del Trattato, in particolare quelle sulla libera prestazione di servizi, nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica come definiti agli artt. 2, lett. a) e c), della direttiva «quadro», 2, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» e 1, punti 1 e 3, della direttiva «concorrenza».
77 Occorre quindi trattare congiuntamente la seconda, la quarta e la quinta questione, dovendosi precisare che gli elementi di soluzione forniti sul NQNC rilevano solo a decorrere dal momento della sua applicabilità, quale indicato agli artt. 28, n. 1, della direttiva «quadro», 18, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» e 9 della direttiva «concorrenza».
78 Per fornire una soluzione utile al giudice del rinvio in merito a tali questioni, si deve ricordare che il Trattato non impone l’abolizione assoluta dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, ma dispone il loro riordino in modo da escludere qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e allo smercio (sentenza 23 ottobre 1997, causa C﷓189/95, Franzén, Racc. pag. I﷓5909, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
79 Tuttavia, l’art. 49 CE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro (sentenza 8 settembre 2005, cause riunite C﷓544/03 e C﷓545/03, Mobistar e Belgacom Mobile, Racc. pag. I﷓7723, punto 30).
80 Nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica tali principi sono stati attuati dal NQNC.
81 L’art. 8 della direttiva «quadro» prescrive, infatti, agli Stati membri l’obbligo di assicurarsi che le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a promuovere la concorrenza nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche e rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura dei detti servizi a livello europeo.
82 Parimenti, l’art. 2, n. 2, della direttiva «concorrenza» obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica.
83 L’art. 3, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» obbliga peraltro gli Stati membri a garantire la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica e vieta loro di impedire alle imprese di fornire tali reti o tali servizi, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’art. 46, n. 1, CE.
84 A tal fine, l’art. 3, n. 2, della direttiva «autorizzazioni» precisa che la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica può essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale.
85 Su tale punto va precisato che, nel settore delle trasmissioni televisive, la libera prestazione di servizi, come sancita all’art. 49 CE e attuata in tale settore dal NQNC, esige non solo la concessione di autorizzazioni alla trasmissione, ma altresì l’assegnazione di frequenze di trasmissione.
86 Infatti, in mancanza di frequenze di trasmissione, un operatore non può esercitare in modo effettivo i diritti conferitigli dal diritto comunitario circa l’accesso al mercato della trasmissione televisiva.
87 A tal fine, l’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro» prevede che «[g]li Stati membri provved[a]no alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio».
88 Allo stesso modo, l’art. 5, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» precisa che, ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l’uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d’uso individuali, includendo invece le condizioni d’uso di tali frequenze nell’autorizzazione generale.
89 Peraltro, l’art. 4, punto 1, della direttiva «concorrenza» vieta agli Stati membri di concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
90 Nel presente procedimento, il giudice del rinvio interroga la Corte sui criteri attuati per la concessione delle frequenze radio al fine di operare sul mercato delle trasmissioni televisive in tecnica analogica.
91 Da un lato, il giudice del rinvio non interroga la Corte sui criteri attuati, in applicazione della legge n. 249/1997, per la concessione dei diritti ad operare sul mercato delle trasmissioni televisive in tecnica analogica. Tali criteri non sono neanche contestati dalla Centro Europa 7, né dinanzi al giudice del rinvio né nelle osservazioni presentate alla Corte, dato che proprio in applicazione di detti criteri essa ha ricevuto una concessione.
92 La Corte non è quindi tenuta a pronunciarsi su tali criteri.
93 Il giudice del rinvio nutre dubbi circa la compatibilità con il diritto comunitario della legge n. 249/1997 solo per la parte in cui il suo art. 3, n. 7, ha istituito un regime transitorio in favore delle reti esistenti, che ha avuto l’effetto di impedire agli operatori sprovvisti di frequenze radio, come la Centro Europa 7, l’accesso al mercato di cui trattasi.
94 Dall’altro lato, il giudice del rinvio interroga la Corte sui criteri attuati, in applicazione della legge n. 112/2004, per la concessione dei diritti ad operare sul mercato delle trasmissioni televisive in tecnica digitale e in tecnica analogica solo nei limiti in cui tali criteri hanno consolidato il regime transitorio istituito a favore delle reti esistenti dall’art. 1 del decreto legge n. 352/2003, il quale ha avuto l’effetto di ostacolare l’assegnazione ad operatori pur provvisti di concessioni assegnate in applicazione della legge n. 249/1997 di frequenze radio per operare sul mercato delle trasmissioni televisive in tecnica analogica.
95 A tal riguardo, occorre rilevare che l’applicazione in successione dei regimi transitori istituiti dagli artt. 3, n. 7, della legge n. 249/1997 e 1 del decreto legge n. 352/2003 a favore delle reti esistenti ha avuto l’effetto di impedire agli operatori sprovvisti di frequenze di trasmissione l’accesso al mercato di cui trattasi.
96 Si deve altresì considerare che, prevedendo un’autorizzazione generale ad operare sul mercato dei servizi radiotelevisivi a favore delle sole reti esistenti, l’art. 23, n. 5, della legge n. 112/2004 ha consolidato l’effetto restrittivo constatato al punto precedente.
97 Infatti, da un lato, limitando di fatto il numero di operatori che possono trasmettere sul mercato di cui trattasi, tali misure sono e/o sono state idonee ad ostacolare la prestazione di servizi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive.
98 Dall’altro lato, tali misure hanno e/o hanno avuto l’effetto di immobilizzare le strutture del mercato nazionale e di proteggere la posizione degli operatori nazionali già attivi sul detto mercato.
99 Di conseguenza, l’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, gli artt. 9, n. 1, della direttiva «quadro», 5, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» e 4, punto 1, della direttiva «concorrenza» ostano a tali misure, a meno che esse siano giustificate.
100 A tal riguardo, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, un sistema di concessioni che limita il numero degli operatori nel territorio nazionale può essere giustificato da obiettivi di interesse generale (v., in tal senso, sentenza Placanica e a., citata, punto 53), purché le restrizioni che ne derivano siano appropriate e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di detti obiettivi.
101 Così, il NQNC consente espressamente agli Stati membri, ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva «quadro», di adottare o mantenere in vigore, nel rispetto del diritto comunitario, disposizioni che perseguono obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alla politica audiovisiva.
102 Parimenti, l’art. 5, n. 2, primo comma, della direttiva «autorizzazioni» consente agli Stati membri di procedere all’attribuzione di diritti di uso delle frequenze su base individuale al fine di rispettare l’obiettivo di un uso efficiente delle stesse, come rammentato dalla direttiva «quadro».
103 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 34 e 37 delle conclusioni, per essere giustificato, un regime del genere, che in linea di principio contravviene all’art. 49 CE e al NQNC, non deve solo obbedire a obiettivi di interesse generale, ma deve anche essere organizzato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati (v., in tal senso, sentenza Placanica e a., citata, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
104 Così, l’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro» dispone che gli Stati membri provvedono a che l’allocazione e l’assegnazione delle frequenze radio da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
105 Inoltre, qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle frequenze radio, tali diritti devono essere attribuiti, ai sensi dell’art. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni», «mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie».
106 Analogamente, ai sensi dell’art. 7, n. 3, della direttiva «autorizzazioni», «[q]ualora sia necessario concedere i diritti d’uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori».
107 Tale esigenza è confermata dall’art. 4, punto 2, della direttiva «concorrenza», ai termini del quale «l’attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si fonda su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati».
108 Orbene, nella causa principale, emerge dagli elementi forniti dal giudice del rinvio che, in applicazione della legge n. 249/1997, l’attribuzione delle frequenze ad un numero limitato di operatori non è stata effettuata in base a criteri siffatti.
109 Infatti, da un lato, le dette frequenze sono state assegnate di fatto alle reti esistenti in applicazione del regime transitorio istituito all’art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997, sebbene a talune di tali reti non fosse stata rilasciata la concessione ai sensi di tale legge.
110 Dall’altro lato, ad operatori come la Centro Europa 7 non sono state attribuite frequenze, sebbene fossero state rilasciate loro concessioni ai sensi della detta legge.
111 Di conseguenza, indipendentemente dagli obiettivi perseguiti dalla legge n. 249/1997 con il regime di assegnazione delle frequenze ad un numero limitato di operatori, si deve considerare che l’art. 49 CE ostava ad un regime siffatto.
112 La medesima valutazione si impone per quanto riguarda il regime di assegnazione delle frequenze ad un numero limitato di operatori in applicazione della legge n. 112/2004: tale regime non è stato attuato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, in violazione dell’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, dell’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro», degli artt. 5, n. 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché dell’art. 4, punto 2, della direttiva «concorrenza».
113 Infatti, in applicazione della legge n. 112/2004, le frequenze sono state assegnate alle reti esistenti e queste ultime sono state autorizzate a trasmettere in applicazione del regime transitorio regolato all’art. 1 del decreto legge n. 352/2003, che si è limitato a prolungare il regime transitorio istituito dalla legge n. 249/1997.
114 In ogni caso, le restrizioni constatate supra non possono essere giustificate dalla necessità di garantire una rapida evoluzione verso la trasmissione televisiva in tecnica digitale.
115 Infatti, anche qualora un obiettivo siffatto possa rappresentare un obiettivo di interesse generale tale da giustificare restrizioni del genere, è giocoforza constatare, come giustamente rilevato dalla Commissione nelle osservazioni presentate alla Corte, che la normativa italiana, in particolare la legge n. 112/2004, non si limita ad attribuire agli operatori esistenti un diritto prioritario ad ottenere le frequenze, ma riserva loro tale diritto in esclusiva, senza limiti di tempo alla situazione di privilegio così creata e senza prevedere un obbligo di restituzione delle frequenze eccedenti dopo la transizione alla trasmissione televisiva in tecnica digitale.
116 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda, la quarta e la quinta questione, esaminate congiuntamente, dichiarando che l’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro», gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché l’art. 4 della direttiva «concorrenza» devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Sulla prima e sulla terza questione
117 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di accertare se le disposizioni dell’art. 10 della CEDU, come richiamato dall’art. 6 UE, ostino, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione, come la Centro Europa 7, si trovi, in mancanza di assegnazione di frequenze di trasmissione, nell’impossibilità di trasmettere.
118 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio interroga la Corte sull’obbligo, derivante dall’eventuale effetto diretto dell’art. 17 della direttiva «autorizzazioni» a decorrere dal momento della sua applicabilità, per lo Stato membro che abbia rilasciato concessioni per l’attività di trasmissioni televisive, di allinearle alla disciplina comunitaria e, di conseguenza, di assegnare alla Centro Europa 7 le frequenze di emissione necessarie all’esercizio di tale attività.
119 Con tali questioni il giudice del rinvio intende quindi verificare l’esistenza di violazioni del diritto comunitario al fine di pronunciarsi su una domanda di risarcimento dei danni che ne sono derivati.
120 Orbene, dalla soluzione fornita alla seconda, alla quarta e alla quinta questione emerge che l’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro», gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché l’art. 4 della direttiva «concorrenza» devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
121 Ne consegue che tale soluzione già consente al giudice del rinvio di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla Centro Europa 7 di risarcimento dei danni da essa sofferti.
122 Pertanto, alla luce della soluzione fornita dalla Corte alla seconda, alla quarta e alla quinta questione, non occorre pronunciarsi sulla prima e sulla terza.
Sulla sesta, sulla settima e sull’ottava questione
123 Con la sesta, la settima e l’ottava questione, il giudice del rinvio interroga la Corte, in sostanza, sulle condizioni di attuazione, da parte degli Stati membri, della deroga prevista agli artt. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni» e 4 della direttiva «concorrenza».
124 Orbene, dalla soluzione fornita alla quarta e alla quinta questione emerge che, a decorrere dal momento della loro applicabilità, gli artt. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni» e 4 della direttiva «concorrenza» devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
125 Risulta, quindi, da tale soluzione che il rispetto di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati costituisce una condizione necessaria all’attuazione della deroga prevista agli artt. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni» e 4 della direttiva «concorrenza».
126 Di conseguenza, non occorre pronunciarsi su altre eventuali condizioni di attuazione di detta deroga, come quelle menzionate nella sesta, nella settima e nell’ottava questione.
127 Ne consegue che, considerata la soluzione fornita dalla Corte alla quarta e alla quinta questione, esaminate congiuntamente alla seconda, non occorre pronunciarsi sulla sesta, sulla settima e sull’ottava questione.
Sulle spese
128 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), nonché l’art. 4 della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Firme




http://ia341004.us.archive.org/3/items/Sentenza38005/SentenzaC-380-05.doc

Senza Fili
01-02-2008, 11:54
COMUNISTI, BRIGATISTI, COOP ROSSE, TOGHE: VEDI COOP!!!!!!!!!!!!!!!
E' accanimento verso l'On. Imp. Preg. Berlusconi, si tratta di un provvedimento illiberale, punitivo e per giunta contrario ai principi di liberalita' cristiana democratica... liberale l'ho gia' detto?

-edit-

:sofico:

gretas
01-02-2008, 11:57
Ue, bocciate frequenze di Rete4 "Contrarie a diritto comunitario"


I giudici della Corte di giustizia bacchettano il regime italiano
E ricordano che a Europa 7 non sono mai state assegnate frequenze









BRUXELLES - L'Europa boccia Rete 4 e promuove Europa 7. Secondo i giudici della Corte di giustizia Ue del Lussemburgo il regime italiano di assegnazione delle frequenze per le attività di trasmissione radiotelevisiva "è contrario al diritto comunitario", afferma i magistrati, confermando le conclusioni dell'avvocato generale. A questo punto Retequattro potrebbe essere costretta a migrare sul satellite per lasciare spazio all'emittente di Francesco Di Stefano impegnata da anni in una guerra legale per vedersi riconoscere il diritto a trasmettere via etere su scala nazionale. Ma da Cologno monzese si affrettano a sottolineare: "Nessun rischio per Retequattro".

Per la Corte di giustizia Ue il regime italiano "non rispetta il principio della libera prestazione dei servizi e non segue criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati". Nella sentenza si ricorda che Centro Europa7 srl, è una società attiva nel settore delle trasmissioni radiotelevisive e che nel 1999 ha ottenuto dalle autorità italiane un'autorizzazione a trasmettere a livello nazionale in tecnica analogica, ma non è mai stata in grado di trasmettere perché non sono mai state assegnate le radiofrequenze. Di qui la domanda di Europa7 di accertare il diritto ad ottenere l'assegnazione di frequenze, nonché il risarcimento del danno subito. Risultato: venne respinta dal giudice amministrativo.

Il consiglio di Stato, dinanzi al quale la causa pende attualmente, ha così chiesto alla Corte di giustizia delle comunità europee l'interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario relative ai criteri di assegnazione di radiofrequenze al fine di operare sul mercato delle trasmissioni radiotelevisive. Il giudice del rinvio "sottolinea che in Italia il piano nazionale di assegnazione delle frequenze non è mai stato attuato per ragioni essenzialmente normative, che hanno consentito agli occupanti di fatto delle frequenze di continuare le loro trasmissioni, nonostante i diritti dei nuovi titolari di concessioni".

Le leggi che si sono succedute, che hanno perpetuato un regime transitorio, "hanno avuto l'effetto di non liberare le frequenze destinate ad essere assegnate ai titolari di concessioni in tecnica analogica e di impedire ad altri operatori di partecipare alla sperimentazione della televisione digitale".

Dunque per capire come si è arrivati fino a qui bisogna fare un salto indietro nel tempo e tornare al 1997 quando la legge Maccanico ha recepito una sentenza della Corte costituzionale secondo cui la precedente legge Mammì non era in grado di combattere le posizioni dominanti e, di conseguenza, non difendeva il pluralismo dei media. Sono così stati introdotti nuovi limiti alla concentrazione nel mercato televisivo in base ai quali nessun soggetto poteva detenere una soglia superiore al 20% delle reti nazionali. Chi superava questo tetto avrebbe dovuto liberare le frequenze per trasmettere in analogico, per intenderci la televisione tradizionale, facendo spazio ai vincitori della gara che si sarebbe tenuta due anni dopo. E proprio Europa 7 nel 1999, vincendo quella gara, ottenne la concessione a trasmettere in tutta Italia. Con un corollario non da poco: Retequattro avrebbe dovuto cedere le sue frequenze e traslocare sul satellite.

Di Stefano, però, non ha mai ricevuto le frequenze. E nel frattempo, una serie di leggi e decisioni giudiziarie hanno permesso a Retequattro di proseguire le sue trasmissioni. Ignorando, peraltro, una sentenza del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui il termine ultimo per sgomberare l'etere era il 31 dicembre 2003 - la legge Gasparri firmata dal governo Berlusconi ha permesso a chi era di troppo di rimanere al suo posto. A questo punto Europa 7 si è rivolta al Tar, che però ha negato le sue ragioni. Ed eccoci ai giorni nostri, con Di Stefano che ha impugnato la sentenza del Tar di fronte al Consiglio di Stato che, a sua volta, ha rivolto alla Corte di giustizia della Ue una serie di quesiti "pregiudiziali" per capire se ci sia stata una violazione delle regole comunitarie.

E la corte europea rileva che l'applicazione in successione dei regimi transitori strutturati dalla normativa nazionale a favore delle reti esistenti "ha avuto l'effetto di impedire l'accesso al mercato degli operatori privi di radiofrequenze". Questo effetto restrittivo "è stato consolidato dall'autorizzazione generale, a favore delle sole reti esistenti, ad operare sul mercato dei servizi radiotrasmessi". Tali regimi inoltre hanno avuto l'effetto "di cristallizzare le strutture del mercato nazionale e di proteggere la posizione degli operatori nazionali già attivi su detto mercato".

Il limite al numero degli operatori sul territorio nazionale, potrebbe essere giustificato da obiettivi d'interesse generale, ma - come stabilisce il nuovo quadro normativo comune per i servizi di comunicazione elettronica - "dovrebbe essere organizzato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati". La conclusione delle corte è che "l'assegnazione in esclusiva e senza limiti di tempo delle frequenze ad un numero limitato di operatori esistenti, senza tener conto dei criteri citati, è contraria ai principi del trattato sulla libera prestazione dei servizi".

A questo punto il Consiglio di Stato si dovrà conformare alla sentenza Ue annullando tutto quello che è contrario alle norme comunitarie, vedi la Gasparri (già silurata da Bruxelles per altri aspetti), e assicurandosi che il ministero delle Comunicazioni provveda alla sanatoria spostando Retequattro sul digitale.

Ma dal gruppo fondato da Silvio Berlusconi si affrettano a far sapere che la sentenza della Corte di giustizia Ue "non può comportare alcuna conseguenza sull'utilizzo delle frequenze nella disponibilità delle reti Mediaset, inclusa ovviamente Retequattro". Secondo l'azienda di Cologno Monzese, "il giudizio cui la sentenza si riferisce riguarda infatti esclusivamente una domanda di risarcimento danni proposta da Europa 7 contro lo stato italiano e non può concludersi in alcun modo con pronunce relative al futuro uso delle frequenze", prosegue il gruppo di Cologno riservandosi "ogni commento all'esito della lettura" della sentenza. "Quanto all'insinuazione che Retequattro occuperebbe indebitamente spazi trasmissivi a danno di Europa 7", aggiunge, "Mediaset ribadisce che Retequattro è pienamente legittimata all'utilizzo delle frequenze su cui opera. Quindi nessun rischio".



http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/economia/ue-boccia-frequenze/ue-boccia-frequenze/ue-boccia-frequenze.html

John Cage
01-02-2008, 16:26
a Bruxelles abbondano i rappresentanti della "sinistra illiberale" :O

e tutti gli altri son "invidiosi" :O

notate la sentenza "a orlogeria", PROPRIO QUANDO si stano per fare le elezioni :O

ma la tua è una battuta vero?
Cioè, secondo te 10 anni di battaglia giudiziaria sono ad orologeria?

Certo che siamo veramente ridotti male. :mbe:

prio
01-02-2008, 19:26
in che senso ?
Io, l'ho anche detto, che è sempre stato strano che le inchieste sulle coop rosse siano finite in niente all'epoca di tangentopoli (sempre se stiamo parlando di quello).
Non ho mai creduto nell'innocenza dell'ex PCI perchè nel sistema politico tutti mangiavano e se i comunisti fossero stati integri avrebbero potuto denunciare tranquillamente la cosa.

Se invece stai parlando di altro ammetto la mia ignoranza e ti chiedo per favore di spiegarmi così che possa dare un opinione anche su quello.;)

Appunto :D
Non ricordo il tuo spirito critico nell'affermare che se le coop rosse godono di privilegi e' colpa anche dei precedenti governi di centro dx.



Giusto per fare una battuta, almeno col superliquidator ci sbarazziamo di un po di croste e facciamo piazza pulita.

Manco se lo riempi di soda caustica, temo.

Più che altro se il csx continua a guardare il giardino del vicino giusto per dire quanto sia degradato, non guarda quello che c'è nel proprio e rischia di ritrovarselo altrettanto rovinato. ;)

Ed ancora. E' (credo) innegabilmente lo stesso per cdx, ma non ricordo tu l'abbia mai fatto notare. Hai lo spirito critico unidirezionale, temo. ;)
Bada bene che non sto contestando il merito del discorso (anche se imho un po' troppo generalistico, ma transeat).


Ah no ! :O
Tutti i partiti del csx avevano oltre al programma unitario il loro programma interno e tutti dicevano espressamente no al conflitto di interessi.
Quindi non accampiamo scuse, nemmeno ci hanno provato perchè come dice violante...

Temo che il nobel per la scoperta "i politici possono anche mentire" non te lo assegneranno, sai? :D
Non accampo scuse, tant'è che ho già detto che avrebbero comunque dovuto provarci anche a costo di far cadere il governo, ma _mai_ sarebbe passata. Non con quei numeri.

netavv
01-02-2008, 19:30
Appunto :D
Non ricordo il tuo spirito critico nell'affermare che se le coop rosse godono di privilegi e' colpa anche dei precedenti governi di centro dx.




Manco se lo riempi di soda caustica, temo.



Ed ancora. E' (credo) innegabilmente lo stesso per cdx, ma non ricordo tu l'abbia mai fatto notare. Hai lo spirito critico unidirezionale, temo. ;)
Bada bene che non sto contestando il merito del discorso (anche se imho un po' troppo generalistico, ma transeat).



Temo che il nobel per la scoperta "i politici possono anche mentire" non te lo assegneranno, sai? :D
Non accampo scuse, tant'è che ho già detto che avrebbero comunque dovuto provarci anche a costo di far cadere il governo, ma _mai_ sarebbe passata. Non con quei numeri.

paradossalmente europa 7 avrà più introiti ora dal risarcimento danni che se se avesse avuto le frequenze correttamente quando le erano dovute

giannola
02-02-2008, 07:25
Appunto :D
Non ricordo il tuo spirito critico nell'affermare che se le coop rosse godono di privilegi e' colpa anche dei precedenti governi di centro dx.


certo son d'accordo, infatti ho sempre detto che è un magna-magna.
Figurati se non erano d'accordo cosa ci mettevano ad affondare i DS con la scalata unipol ad esempio.;)
Così come sempre il csx che tanto s'è prodigato per cuffaro, non ha mai tentato l'affondo definitivo a Silvio.
E' evidente che il darsi addosso è solo uno spettacolino da mostrare ai propri elettori. :D
In ogni caso se il discorso coop rosse è passato in secondo piano è perchè ero occupato (almeno per quanto mi riguarda) a disgustarmi delle schifezze poste in essere (leggi ad personam o i favoritismi alla sanità privata) da Mr. Silvio.


Ed ancora. E' (credo) innegabilmente lo stesso per cdx, ma non ricordo tu l'abbia mai fatto notare. Hai lo spirito critico unidirezionale, temo. ;)
Bada bene che non sto contestando il merito del discorso (anche se imho un po' troppo generalistico, ma transeat).

Questo è profondamente vero e te ne do atto.
Se critico ampiamente le schifezze di sinistra è perchè vorrei fornire uno stimolo al miglioramento di questa; come un buon genitore spiega ai figli dove sbagliano per farli crescere con dei sani principi.
Ovviamente farlo con il cdx non mi interessa perchè non devo spartire nulla con loro e dubito che qualcuno potrebbe riportarli sulla buona strada.
Il mio pensiero è sempre stato quello di migliorare la sinistra, mettendo idee al posto di parole, elaborando progetti al posto di veleno ideologico e, come dico sempre, fottendomene di chi sta dall'altro lato perchè alla gente interessa cosa puoi fare per loro e non quanto sei bravo a criticare l'avversario.
Giusto per citare uno del cdx che nulla ha a che fare coi tortellini :D "se entro in un bar e domando alla gente cosa vuole, l'ultima cosa che mi diranno è la legge elettorale; i bisogni sono altro".
Ed è vero i bisogni sono altri: una scala mobile; uno stato meno esoso: pagare il giusto va bene, ma non 2,3,4 volte la stessa cosa; assistenza sanitaria più rapida; più lavoro e meno formazione professionale inutile(e inutilizzata).
Potrei andare avanti ma il punto è che i progetti vanno fatti e qua, salvo criticare l'avversario quando fa comodo, la sx non dimostra quella rivoluzionarietà e onestà intellettuale che dovrebbe avere per retaggio.
E questo da elettore mi fa rabbia.

Temo che il nobel per la scoperta "i politici possono anche mentire" non te lo assegneranno, sai? :D
Non accampo scuse, tant'è che ho già detto che avrebbero comunque dovuto provarci anche a costo di far cadere il governo, ma _mai_ sarebbe passata. Non con quei numeri.

Perdonami se sono convinto che non sarebbe passata nemmeno se avessero avuto grandi numeri.:)

prio
02-02-2008, 13:21
certo son d'accordo, infatti ho sempre detto che è un magna-magna.
Figurati se non erano d'accordo cosa ci mettevano ad affondare i DS con la scalata unipol ad esempio.;)
Così come sempre il csx che tanto s'è prodigato per cuffaro, non ha mai tentato l'affondo definitivo a Silvio.
E' evidente che il darsi addosso è solo uno spettacolino da mostrare ai propri elettori. :D
In ogni caso se il discorso coop rosse è passato in secondo piano è perchè ero occupato (almeno per quanto mi riguarda) a disgustarmi delle schifezze poste in essere (leggi ad personam o i favoritismi alla sanità privata) da Mr. Silvio.

Questo è profondamente vero e te ne do atto.
Se critico ampiamente le schifezze di sinistra è perchè vorrei fornire uno stimolo al miglioramento di questa; come un buon genitore spiega ai figli dove sbagliano per farli crescere con dei sani principi.

Ovviamente farlo con il cdx non mi interessa perchè non devo spartire nulla con loro e dubito che qualcuno potrebbe riportarli sulla buona strada.
Il mio pensiero è sempre stato quello di migliorare la sinistra, mettendo idee al posto di parole, elaborando progetti al posto di veleno ideologico e, come dico sempre, fottendomene di chi sta dall'altro lato perchè alla gente interessa cosa puoi fare per loro e non quanto sei bravo a criticare l'avversario.

Capisco. Sappi pero' che a leggerti dal di fuori da l'idea che ti ho gia scritto.
Tu dirai "chissenefrega", ed hai tutte le ragioni di dirlo :D
Pero' a leggerti senza questo retroscena credo lo stimolo a migliorare la sx vada un po' perso.
Sempre purtroppo (e per fortuna) ricordando che stiamo parlando di un forum di discussione, dove poco si puo' fare per migliorare questo o quel partito.

Giusto per citare uno del cdx che nulla ha a che fare coi tortellini :D "se entro in un bar e domando alla gente cosa vuole, l'ultima cosa che mi diranno è la legge elettorale; i bisogni sono altro".
Ed è vero i bisogni sono altri: una scala mobile; uno stato meno esoso: pagare il giusto va bene, ma non 2,3,4 volte la stessa cosa; assistenza sanitaria più rapida; più lavoro e meno formazione professionale inutile(e inutilizzata).

Hai elencato sicuramente dei bisogni (anche se la scala mobile e' discorso molto pericoloso). Ma a prescindere da quel che ne pensa il sciur Bianchi sorseggiando una bicicletta una legge elettorale assennata e' ancora piu' impellente, visto che tutto parte da li'.
Sono sempre il primo a sottolineare come la maggioranza debba tener conto anche della minoranza, ma se si devono creare situazioni per cui un partito con l'1,5% dei voti puo' tenere in scacco tutto il parlamento (non il governo, il parlamento) tanto vale tornare al proporzionale ed al bel pentapartito dei tempi che furono. Almeno si sa di che morte morire.

Potrei andare avanti ma il punto è che i progetti vanno fatti e qua, salvo criticare l'avversario quando fa comodo, la sx non dimostra quella rivoluzionarietà e onestà intellettuale che dovrebbe avere per retaggio.
E questo da elettore mi fa rabbia.

Non condivido che l'onestà intellettuale sia questione di retaggio. L'onesta intellettuale dovrebbe essere proprio di ogni politico a prescindere dallo schieramento. Non per altro, perche' un politico che non ne sia in possesso non dovrebbe essere messo in condizione (aka: non dovrebbe essere votato) di fare il politico.
Sulla rivoluzionarieta' poi, c'e' da stare attenti. Le cose vanno certamente cambiate, ma pensare che si possa fare con un colpo di spugna sulla lavagna e' utopistico e sarebbe pure pericoloso avvenisse. Se cambieranno (e _devono_ cambiare) sara' un processo lungo e probabilemente molto faticoso.
E non potra' avvenire se a questo processo non parteciperanno tutte le parti.


Perdonami se sono convinto che non sarebbe passata nemmeno se avessero avuto grandi numeri.:)

Non l'avrebbero nemmeno proposta, se avessero avuto i grandi numeri.
Se il governo avesse retto fino a termine della legislatura con quei pochi voti, l'avrebbero messa in agenda in zona elezioni per poi temporeggiare fino alla scadenza bocciandola un paio di volte per minuterie tecniche ben selezionanate.
Ma coi grandi numeri difficilmente l'avrebbero proposta: non la vuole nessuno, ma devono far vedere che ci provano a farla. Dove lo trovi un numero cospicui di senatori che ci mette la faccia nel "e' stata bocciata per colpa mia"?

greasedman
02-02-2008, 14:23
Ma ora quel genio mancato di Oscar Giannino cosa scriverà a tal riguardo sul suo nuovo giornale che tra l'altro si chiama appunto "Libero Mercato"? :mc:

http://www.gennarocarotenuto.it/public/oscargiannino.jpg

Sarà il solito elogio al libero mercato, ma solo quando interessa gli altri... :D :D :D

giannola
02-02-2008, 17:35
Tu dirai "chissenefrega", ed hai tutte le ragioni di dirlo :D
No, per carità non è mia abitudine tagliare corto anche quando le discussioni si fanno estremamente pesanti e complicate, hai presente qualche duello religioso con cdimauro ?:D

Sempre purtroppo (e per fortuna) ricordando che stiamo parlando di un forum di discussione, dove poco si puo' fare per migliorare questo o quel partito.

il poco è sempre meglio di niente.
Mi piace pensare che ogni discussione possa, se vi è sufficiente volontà, dare qualcosa, arricchire gli interlocutori. ;)

Hai elencato sicuramente dei bisogni (anche se la scala mobile e' discorso molto pericoloso).

Ne parlavo qualche giorno fa e blamecanada portava dei dati a discarico per quanto riguarda la causalità della scala mobile sull'inflazione.;)


Ma a prescindere da quel che ne pensa il sciur Bianchi sorseggiando una bicicletta una legge elettorale assennata e' ancora piu' impellente, visto che tutto parte da li'.
Sono sempre il primo a sottolineare come la maggioranza debba tener conto anche della minoranza, ma se si devono creare situazioni per cui un partito con l'1,5% dei voti puo' tenere in scacco tutto il parlamento (non il governo, il parlamento) tanto vale tornare al proporzionale ed al bel pentapartito dei tempi che furono. Almeno si sa di che morte morire.

Più che il partitino si tratta di risolvere il problema del bicameralismo italiano.

D'altronde in germania mi pare che governino anche col proporzionale, stessa cosa per L'UE. :)

Sulla rivoluzionarieta' poi, c'e' da stare attenti. Le cose vanno certamente cambiate, ma pensare che si possa fare con un colpo di spugna sulla lavagna e' utopistico e sarebbe pure pericoloso avvenisse. Se cambieranno (e _devono_ cambiare) sara' un processo lungo e probabilemente molto faticoso.
E non potra' avvenire se a questo processo non parteciperanno tutte le parti.

quindi tu sei più riformista ?

Non l'avrebbero nemmeno proposta, se avessero avuto i grandi numeri.
Se il governo avesse retto fino a termine della legislatura con quei pochi voti, l'avrebbero messa in agenda in zona elezioni per poi temporeggiare fino alla scadenza bocciandola un paio di volte per minuterie tecniche ben selezionanate.
Ma coi grandi numeri difficilmente l'avrebbero proposta: non la vuole nessuno, ma devono far vedere che ci provano a farla. Dove lo trovi un numero cospicui di senatori che ci mette la faccia nel "e' stata bocciata per colpa mia"?
quoto

Onisem
02-02-2008, 17:47
Considero lecita la sentenza della corte europea perchè è un organo che si occupa di diritto privato e deve restare in tale ambito. Considero tutto il resto una inaccettable interferenza negli affari interni italiani da parte di chi, probabilmente, copre interessi che spingono a queste interferenze per mere ragioni corporativo/economiche, le quali non sono certo non a vantaggio degli interessi italiani.

Se ci riflettete un poco e vi ricordate che aziende francesi e tedesche sono in gara per costruire termovalorizzatori riuscitere pure ad immaginare le ragioni delle interferenze indebite che si verificano sull'argomento "monnezza a napoli".

Sei un mito. Allora, questa è una sentenza scritta a quattro mani con chi si vuole pappare rete4. Poi non si sa in che modo si fa corporazione/lobbismo riaprendo un mercato di fatto ingessato anche per colpa di simili abusi ed occupazioni illegittime. L'Europa ci richiama sulla questione rifiuti intimandoci di risolverla non perchè da quelle parti si sono pappati milioni di fondi europei (interferenze indebite???) senza fare un cazzo (= li hanno rubati) o perchè è uno schifo, ma solo perchè poi tedeschi e francesi possano andare a costruirci i loro impianti. Di Pietro pericoloso populista dittatore in potenza, Berlusconi vero liberal-democratico, sicuramente il meno peggio, vittima non di suoi affari loschi, ma di magistratura sovversiva dell'ordine democratico. Questo solo per citare le tue ultime "analisi", ma ogni volta vedo che ti superi.



P.s. Prima che mi tiri in ballo le solite fette, di salame o mortadella ndr, ho 10/10 di vista e non sono affetto da particolari morbi ideologici. Ciao.