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Old 13-03-2004, 19:36   #1
mafiaking
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#p2p.eu IRC

chi utilizza irc è pregato di entrare in questo canale ho qualcosa in mente

Rete Ircnet
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Old 13-03-2004, 19:39   #2
Deuced
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Re: #p2p.eu IRC

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Originariamente inviato da mafiaking
chi utilizza irc è pregato di entrare in questo canale ho qualcosa in mente

Rete Ircnet

i canali di irc sono quanto di più vasto esista,vidi e frequentai chan con più di 4000 utenti connessi e gestirlo ti assicuro che è impossibile,soprattutto agli inizi e se hai poche conoscenze.Se è illegale il p2p stai certo che con i canali irc non ti salvi dai controlli se il decreto verrà rispettato,verrà controllato l'utilizzo di banda,non di dove sei connesso al momento.


Se mi sono sbagliato chiedo scusa
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Old 13-03-2004, 19:41   #3
mafiaking
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Re: Re: #p2p.eu IRC

Quote:
Originariamente inviato da Deuced
i canali di irc sono quanto di più vasto esista,vidi e frequentai chan con più di 4000 utenti connessi e gestirlo ti assicuro che è impossibile,soprattutto agli inizi e se hai poche conoscenze.Se è illegale il p2p stai certo che con i canali irc non ti salvi dai controlli se il decreto verrà rispettato,verrà controllato l'utilizzo di banda,non di dove sei connesso al momento.


Se mi sono sbagliato chiedo scusa
si ti sei sbagliato non intendo scambiare nulla e non ho fatto riferimento a questo. si tratta di parlare di un idea
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Old 13-03-2004, 19:43   #4
Deuced
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Re: Re: Re: #p2p.eu IRC

Quote:
Originariamente inviato da mafiaking
si ti sei sbagliato non intendo scambiare nulla e non ho fatto riferimento a questo. si tratta di parlare di un idea


allora prendilo come un up
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Old 13-03-2004, 19:48   #5
mafiaking
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Fastweb , Telecom , Libero , Tiscali ecc fanno pubblicità occulta nei loro siti e scritto che tramite programmi p2p si può scaricare ad alta velocità. un qualsiasi utente potrebbe difendersi se qualcuno dovesse entrare nella propria casa. i PROVIDER ISTIGANO a scaricare dal p2p dunque un normale utente può scaricare. Striscia la notizia a giorni ne parlerà di come i provider fanno questa pubblicità a discapito degli utenti in un certo senso


http://clanre.altervista.org/p2p.jpg
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Old 13-03-2004, 19:53   #6
agma
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Ma la telecom dice che con l'aumento dell'upload a 256 si potranno utilizzare al meglio le applicazioni p2p. E allora? Non c'è nulla di illegale è tutto vero e perfettamente lecito. Se si condividono i filmati delle scampagnate con il 256 verrà meglio.
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Old 13-03-2004, 19:54   #7
mafiaking
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secondo il decreto l'uso dei sistemi p2p è proibito :-)
pensa su fastweb c'è pure una guida su come settare winmx
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Old 13-03-2004, 19:58   #8
agma
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Il decreto dice che è illegale condividere files, in particolare opere cinematografiche (chissà poi perchè solo il cinema) coperti da copyright. I programmi p2p di per sè rimangono perfettamente legali.
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Old 13-03-2004, 20:03   #9
mafiaking
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Quote:
Originariamente inviato da agma
Il decreto dice che è illegale condividere files, in particolare opere cinematografiche (chissà poi perchè solo il cinema) coperti da copyright. I programmi p2p di per sè rimangono perfettamente legali.
mi dispiace contraddirti ma ti sbagli
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Old 13-03-2004, 20:11   #10
agma
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Ecco il testo del decreto approvato il 12/03/2004

La fonte è il pdf ufficiale pubblicato direttamente dal ministero dei beni culturali:
http://www.beniculturali.it/download...CM12032004.pdf

Quote:
DECRETO-LEGGE RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI BENI
ED ATTIVITA’ CULTURALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti in materia di
beni ed attività culturali;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
…………………;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della
giustizia, del Ministro delle comunicazioni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e
assimilate
1. Al comma 2 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, è inserita la lettera a-bis):
“a-bis) in violazione dell’articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche
mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un’opera cinematografica o assimilata
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi
genere;”.
2. All’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“3. Chiunque, in violazione dell’articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche
mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un’opera cinematografica o assimilata
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere,
ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un’opera cinematografica o parte di essa, è
punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del
materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.

4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione
delle condotte di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.”.
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno raccoglie le
segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla
lettera a-bis) del comma 2 dell’articolo 171-ter e di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 174-ter
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le
Amministrazioni interessate.
4. A seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di
servizi comunicano alle Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili
all’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ovvero
dell’autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 174-ter della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli
articoli 14, 15 e 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di
connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l’accesso ai siti
o a rimuovere i contenuti segnalati.
6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della
presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all’articolo 171-ter, comma 2,
lettera a-bis), e all’articolo 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell’interno ovvero l’autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro. Per le violazioni degli obblighi di cui
ai commi 5 e 6, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
Art. 2
Disposizioni relative alle attività cinematografiche e dello spettacolo
1. All’articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“3. Le istanze per l’erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione,
presentate a valere sul fondo di cui all’articolo 27 ed all’articolo 28 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante
dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento
dell’interesse culturale nazionale e relativamente alle quali sia stata depositato presso la
competente Direzione Generale, il risultato dell’esame tecnico-economico del preventivo e
del piano finanziario di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 marzo 1994, recante “Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, recante: “Interventi urgenti in favore del cinema””, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell’interesse
culturale nazionale, e non siano corredate dell’esame tecnico-economico del preventivo e
del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto.
Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre
istanze, l’esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell’interesse culturale, ai
sensi dell’articolo 8 del presente decreto, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8.”.
2. Le risorse di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
l’anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all’applicazione del comma 1
ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.
3. L’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla
predetta disposizione confluiscono nel fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti.
Art. 3
Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - “Arcus
S.p.A.”
l. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di
impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli
esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista
dall’articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede alle conseguenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di
cassa.
2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il
programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale
programma può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello
spettacolo.
3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società
per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. ed i Ministeri per i
beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le
modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
4. All’articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni
ed integrazioni, dopo le parole: "Ministro per i beni e le attività culturali", sono inserite le
seguenti parole: ", di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" .
Art. 4
Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport
1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport è autorizzata la
spesa di trentuno milioni di euro per l'anno 2004, di sedici milioni di euro per l'anno 2005 e
di venticinque milioni di euro per l'anno 2006.
2. E’ assegnato a Cinecittà Holding S.p.A. un contributo straordinario per spese di
investimento di 3.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. E’ assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo
straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti triennalmente con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni
proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono
assegnate le relative risorse.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per
i beni e le attività culturali.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Leggilo attentamente e ti accorgerai che non ho affatto torto
agma è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 13-03-2004, 20:30   #11
icoborg
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L'Avatar di icoborg
 
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Re: Re: #p2p.eu IRC

Quote:
Originariamente inviato da Deuced
se il decreto verrà rispettato,verrà controllato l'utilizzo di banda,non di dove sei connesso al momento.


Se mi sono sbagliato chiedo scusa

e certo scusa se il reato dipende dallutlizzo di banda rientrano in questa categoria:

player online;

ki scarica demo ;

ki scarika distro;

ki scarica mod;

ki scarica un sito intero di qualsiasi cosa...

ti sei sbagliato mi sa....

icoborg è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 13-03-2004, 20:32   #12
mafiaking
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Quote:
Originariamente inviato da agma
Ecco il testo del decreto approvato il 12/03/2004

La fonte è il pdf ufficiale pubblicato direttamente dal ministero dei beni culturali:
http://www.beniculturali.it/download...CM12032004.pdf



Leggilo attentamente e ti accorgerai che non ho affatto torto
peccato il tuo torto sta nel fatto che loro sparano nella massa :-)
non possono sapere cosa tu stai scaricando o uplodando
__________________
*\ ( ^ _ ^ ) /* ciao a tutti!!!!
mafiaking è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 13-03-2004, 20:33   #13
Fedik01
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Messaggi: 45
Quote:
Originariamente inviato da mafiaking
secondo il decreto l'uso dei sistemi p2p è proibito :-)
pensa su fastweb c'è pure una guida su come settare winmx
Sono proibiti i sistemi p2p?
E perchè mai?
__________________
Mrs Pisses Is Easy.
Fedik01 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 13-03-2004, 20:55   #14
agma
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Quote:
Originariamente inviato da mafiaking
peccato il tuo torto sta nel fatto che loro sparano nella massa :-)
non possono sapere cosa tu stai scaricando o uplodando
Allora evidentemente non mi sono spiegato bene (oppure non vengo letto attentamente)... Il decreto proibisce la condivisione di materiale protetto da copyright e NON l'uso di programmi p2p (veramente sarebbe tutta la legge di tutela del copyright a fare questo e non solo il semplice decreto)
E' vero spareranno nel mucchio, ma supponiamo che tu stavi scaricando una distribuzione Linux nell'istante in cui ti suona la finanza a casa. Entrano guardano bene tutto (supponiamo anche che tu a casa non abbia materiale pirata ) e nella peggiore delle ipotesi si portano via il computer perchè pensano che il Linux sia un film di Pieraccioni, ma alla fine te lo devono restituire e sai perchè? Perchè non hai commesso nessun reato. Scaricare mediante qualsiasi mezzo (ftp,p2p,sat,ecc) materiale non protetto da copyright non costituisce reato ne prevede sanzioni amministrative.

Magari se poi sei tanto gentile potresti spiegarmi meglio dove sta il mio torto nei messaggi che ho scritto.
agma è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 13-03-2004, 21:20   #15
mafiaking
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Quote:
Originariamente inviato da agma
Allora evidentemente non mi sono spiegato bene (oppure non vengo letto attentamente)... Il decreto proibisce la condivisione di materiale protetto da copyright e NON l'uso di programmi p2p (veramente sarebbe tutta la legge di tutela del copyright a fare questo e non solo il semplice decreto)
E' vero spareranno nel mucchio, ma supponiamo che tu stavi scaricando una distribuzione Linux nell'istante in cui ti suona la finanza a casa. Entrano guardano bene tutto (supponiamo anche che tu a casa non abbia materiale pirata ) e nella peggiore delle ipotesi si portano via il computer perchè pensano che il Linux sia un film di Pieraccioni, ma alla fine te lo devono restituire e sai perchè? Perchè non hai commesso nessun reato. Scaricare mediante qualsiasi mezzo (ftp,p2p,sat,ecc) materiale non protetto da copyright non costituisce reato ne prevede sanzioni amministrative.

Magari se poi sei tanto gentile potresti spiegarmi meglio dove sta il mio torto nei messaggi che ho scritto.

il decreto diceva anche che chi verrà pescato ad utilizzare programmi per scambio correra dei rischi anche chi userà programmi per la criptazione dei dati
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Old 13-03-2004, 21:35   #16
agma
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Città: Modica (RG)
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Quote:
Originariamente inviato da mafiaking
il decreto diceva anche che chi verrà pescato ad utilizzare programmi per scambio correra dei rischi anche chi userà programmi per la criptazione dei dati
Per favore potresti quotarmi la parte del decreto (quello ufficiale approvato dal Consiglio dei Ministri) dove è scritta questa cosa?
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Old 14-03-2004, 06:22   #17
~ZeRO sTrEsS~
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Iscritto dal: Nov 2002
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Old 14-03-2004, 08:47   #18
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Re: #p2p.eu IRC

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Old 14-03-2004, 16:05   #19
OverK
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Iscritto dal: Mar 2002
Messaggi: 1480
Quote:
Originariamente inviato da agma
Ma la telecom dice che con l'aumento dell'upload a 256 si potranno utilizzare al meglio le applicazioni p2p. E allora? Non c'è nulla di illegale è tutto vero e perfettamente lecito. Se si condividono i filmati delle scampagnate con il 256 verrà meglio.
Il ragionamento di mafiaking non fa una piega , il provaider per rendere piu attraente il suo servizio istiga all'utilizzo del p2p coscente del fatto che ci gira sopratutto materiale illegale ...anche se non infrange nessuna legge invita la gente a rischiare e a incorrere nella tentazione.
Quella pubblicità la può leggere il ragazzino di 10 anni come l'avvocato di 40 ...
Il servizio che ti offre serve a TUTTO non puo pubblicizzare un gruppo di programmi in particolare...casualmente proprio quelli piu attraenti dove gira materiale illegale a volontà
Oltretutto il programma stesso non fa distinzione tra materiale legale e illegale , nessuno ti avverte ... pensi di scaricare un cartone animato e magari dentro c'e un porno.

Inutile stare a cercare il pelo nella legge , sappiamo bene quanto le aziende siano brave a viaggiare sul filo della legalità per vendere.
__________________
/Case Lian Li pc-70/Enermax EG465 VE FCA/Barton-M 2500+@2400mhz/DFI LanParty Ultra B /1Gb Corsair PC3200LL/Watercooled LUNASIO OC3000-RV700GPU-XFORCE EXTREME V2/Hercules 3d prophet 9800 128mb /

Ultima modifica di OverK : 14-03-2004 alle 16:11.
OverK è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 14-03-2004, 16:11   #20
agma
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Quote:
Originariamente inviato da OverK
Il ragionamento di mafiaking non fa una piega , il provaider per rendere piu attraente il suo servizio istiga all'utilizzo del p2p coscente del fatto che ci gira sopratutto materiale illegale ...anche se non infrange nessuna legge invita la gente a rischiare e a incorrere nella tentazione.
Quella pubblicità la può leggere il ragazzino di 10 anni come l'avvocato di 40 ...
Il servizio che ti offre serve a TUTTO non puo pubblicizzare un gruppo di programmi in particolare...casualmente proprio quelli piu attraenti dove gira materiale illegale a volontà
Hai perfettamente ragione. Ma con quello che c'è scritto la Telecom tecnicamente non commette alcun reato
agma è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
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