da agcom la risposta alla mia segnalazione:
"La ringraziamo della segnalazione da lei inviata perché le informazioni sulle problematiche che gli utenti riscontrano nei rapporti con i fornitori dei servizi, permettono a quest’Autorità di svolgere i propri compiti di regolamentazione, vigilanza e tutela in maniera più efficace.
Nel merito della sua segnalazione, la informiamo che la Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, adottata con delibera n. 179/03/CSP, pone in capo agli organismi di telecomunicazioni l’obbligo di erogare servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, ad eccezione di quelle strettamente dovute ad interventi di manutenzione e riparazione.
La delibera n. 179/03/CSP prevede altresì che, in caso di guasto non riparato nei modi e nei termini stabiliti dalle Carte dei Servizi, vadano riconosciuti all’utenza richiedente gli indennizzi ivi previsti. Qualora l’indennizzo dovuto non fosse corrisposto oppure per il riconoscimento del maggior danno da parte del giudice ordinario, l’utente può espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti approvato con delibera n. 173/07/CONS. Con tale procedura, utente e operatore, aiutati da una parte terza, cercano una soluzione bonaria alla loro controversia.
Il tentativo di conciliazione può essere espletato presso il Comitato regionale delle Comunicazioni (Co.Re.Com.) competente per territorio oppure presso gli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 13 del citato regolamento.
L’avvio del tentativo di conciliazione, oltre ad essere obbligatorio per legge prima di adire il Giudice, costituisce - ai sensi dell’articolo 5 del suddetto Regolamento - requisito necessario per presentare eventuale istanza per l’adozione di un provvedimento temporaneo diretto a garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far cessare forme d’abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore.
Nel caso decidesse di recedere dal contratto, le consigliamo di evidenziare che il recesso è stato indotto dal mancato ripristino della qualità del servizio avvalendosi della facoltà di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte ex articolo 1453 del Codice civile. In tal modo, qualora le fossero comunque addebitate le penali per la risoluzione anticipata, potrà tutelare maggiormente la sua posizione in sede conciliativa.
Per ulteriori informazioni sulla procedura e la modulistica per esperire il tentativo di conciliazione può consultare la sezione “Risolvi un problema con il tuo operatore” del sito
www.agcom.it.
Cordialmente,"