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Old 17-07-2009, 08:51   #130
maxime
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Originariamente inviato da Tnoise Guarda i messaggi
Ciao ragazzi vi cito questo articolo:

"Per anni la normativa italiana vigente in materia di connessione a Internet in ambiti aperti al pubblico si è orientata verso la regolamentazione dei mezzi attraverso i quali viene veicolato il collegamento. Diverse sono state le norme che hanno interessato le reti wireless in questi anni.
Il riferimento legislativo per l'utilizzo delle apparecchiature operanti nelle bande di frequenza utilizzate per la trasmissione wireless LAN, fino al 2001, era dato dal DPR 447 del 5 Ottobre 2001. Tale decreto statuiva che tali frequenze potessero essere impiegate solo nell'ambito di LAN ad uso privato, contrariamente per connettere una WLAN alla rete pubblica si necessitava un'autorizzazione generale del Ministero oltre che il pagamento di un canone.
A partire dal gennaio 2002, il regolamento di attuazione dello stesso DPR 447 del 5 Ottobre 2001 consente l'utilizzo di dispositivi di rete wireless operanti sulle bande di frequenza appositamente assegnate senza la necessità di richiedere concessione.
E’ il decreto Gasparri del 28 Maggio 2003 a dare il quadro regolamentare definitivo per l'utilizzo della tecnologia Wi-Fi in ambito pubblico, che regola le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni.
Per gli accessi in ambiti aperti al pubblico, come precisa una delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS). Non è necessario disporre di licenza o autorizzazione per l'erogazione di servizi di connettività di rete nel caso l'attività commerciale non abbia come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni (es. bar, alberghi, ristoranti, centri commerciali contrapposti a Internet-point).
Recentemente è intervenuto il Decreto "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", noto come decreto Pisanu, a limitare in misura minore la tendenza verso la liberalizzazione totale del servizio del 27 luglio 2005, con il quale alcune delle norme citate precedentemente sono state variate.
L'articolo 7 del Decreto, infatti, modifica la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS) citata in precedenza, indicando la necessità dare comunicazione alla Questura qualora si mettano a disposizione del pubblico terminali telematici. In particolare, un'autorizzazione va richiesta solo per chi fa della fornitura di accesso Internet al pubblico la propria attività esclusiva o prevalente (ad esempio gli Internet point) o per chi ha più di tre terminali installati e destinati all'accesso pubblico alla Rete. La nuova norma prevede inoltre la "preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili."



Sottolineo un passaggio della citazione:

In particolare, un'autorizzazione va richiesta solo per chi fa della fornitura di accesso Internet al pubblico la propria attività esclusiva o prevalente (ad esempio gli Internet point) o per chi ha più di tre terminali installati e destinati all'accesso pubblico alla Rete.

La seguente frase secondo voi sta ad indicare che ad esempio in un albergo, bar ecc. che non ha terminali PROPRI da mettere a disposizione, non è necessaria l'autorizzazione da parte della questura o cosa??Qualcuno ne sa di più??:
Puoi leggerlo 6 post sopra al tuo
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