UltimateBou
25-06-2006, 01:10
Ho qualche dubbio (e credo che lo abbia anche la pula) nell'interpretazione del codice della strada qualora venga fermato un veicolo con lo scarico non propriamente omologato (racing bordelloso :D).
c'è chi dice che l'articolo che sanziona tale infrazione sia il 72 del cds http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/codice%20strada/art/art72.htm che prevede "soltanto" una multa (in genere di 70€ circa per quello che so).
c'è invece chi dice che spesso la pula si ostini a voler applicare l'articolo 78 del cds http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/codice%20strada/art/art78.htm che invece prevede una multa di minimo 300 e rotti euro più solitamente ritiro di carta di circolazione con revisione forzata alla motorizzazione... insomma un casino.
Nei link specificati ci sta per ogni articolo anche il regolamento dove vengono dettagliati in maniera maggiore i casi in cui si applica l'uno e l'altro e SEMBRA che effettivamente il 78 parli soltanto di:
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
non facendo nessun accenno allo scarico, anche se però il testo dell'articolo cita:
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72,
ed andando a guardare il 71 http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/codice%20strada/art/art71.htm si fa ancora accenno ai dispositivi di inquinamento ambientale ed acustico e che prevede sempre la multa come nel 72....
Anche il 79 parla di emmissioni.... http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/codice%20strada/art/art79.htm un casino!
Qualcuno ne sa di più?? Se si viene fermati con uno scarico racing ho sentito che se vogliono applicare il 78 è sbagliato e se insistono di farlo scrivere nelle note che in caso applicano una norma sbagliata passano dei guai.... qualcuno può fare cmq chiarezza?
c'è chi dice che l'articolo che sanziona tale infrazione sia il 72 del cds http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/codice%20strada/art/art72.htm che prevede "soltanto" una multa (in genere di 70€ circa per quello che so).
c'è invece chi dice che spesso la pula si ostini a voler applicare l'articolo 78 del cds http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/codice%20strada/art/art78.htm che invece prevede una multa di minimo 300 e rotti euro più solitamente ritiro di carta di circolazione con revisione forzata alla motorizzazione... insomma un casino.
Nei link specificati ci sta per ogni articolo anche il regolamento dove vengono dettagliati in maniera maggiore i casi in cui si applica l'uno e l'altro e SEMBRA che effettivamente il 78 parli soltanto di:
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
non facendo nessun accenno allo scarico, anche se però il testo dell'articolo cita:
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72,
ed andando a guardare il 71 http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/codice%20strada/art/art71.htm si fa ancora accenno ai dispositivi di inquinamento ambientale ed acustico e che prevede sempre la multa come nel 72....
Anche il 79 parla di emmissioni.... http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/codice%20strada/art/art79.htm un casino!
Qualcuno ne sa di più?? Se si viene fermati con uno scarico racing ho sentito che se vogliono applicare il 78 è sbagliato e se insistono di farlo scrivere nelle note che in caso applicano una norma sbagliata passano dei guai.... qualcuno può fare cmq chiarezza?